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	<title>Studio Tributario Di Giulio &#187; @dm1n</title>
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	<description>Consulenti di Impresa</description>
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		<title>Il regime dei minimi e la legge di stabilità</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 11:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@dm1n</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Contribuenti Minimi]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>La legge di stabilità è in questo periodo dovunque, per [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/regime-dei-minimi-e-stabilita/">Il regime dei minimi e la legge di stabilità</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La legge di stabilità è in questo periodo dovunque, per le strade, in televisione, su Internet eppure non è ancora arrivata in Parlamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Già sono numerose le richieste di correzione alla Legge di Stabilità. Un punto dolente della nuova Legge di Stabilità è il nuovo regime dei minimi forfettario per le Partite IVA. Vediamo cosa prevede il Ddl Stabilità.</p>
<p style="text-align: justify;">L’attuale regime dei minimi prevede un limite massimo di ricavi annui a 30mila euro. Il regime forfettario ipotizzato dal Ddl della stabilità per il 2015, invece, differenzia le soglie di ricavi e compensi in base al tipo di attività svolta. Il limite dei ricavi annui è ridotto a 15mila euro per le attività professionali, tecniche e sanitarie, ed è aumentato invece a 40mila euro per le attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio.<br />
Inoltre, il nuovo regime non avrà scadenza. Si tratta di una novità rilevante rispetto al regime attuale, nel quale si può restare per cinque anni o comunque fino al compimento dei 35 anni. A differenza di quello attuale, quindi, il nuovo regime non é solo aperto a chi avvia un’attività, ma anche a chi la esercita da anni, purché non sfori la soglia di ricavi o compensi.<br />
Inoltre, poiché il nuovo regime non avrà scadenza, il superamento dei ricavi potrebbe essere una delle principali situazioni in cui il contribuente é costretto ad abbandonarlo passando alla tassazione ordinaria.<br />
Il nuovo regime dei minimi non prevedrà più un’aliquota del 5% sul reddito, determinato sottraendo i costi ai ricavi, ma il reddito sarà tassato al 15%. Il reddito da tassare si calcolerà in modo forfettario, applicando ai ricavi un «coefficiente di redditività», che varia in base al tipo di attività. In base all&#8217;allegato al Ddl stabilità, il coefficiente è, ad esempio, del 40% per il commercio all&#8217;ingrosso e al dettaglio e arriva al 78% per le attività professionali.<br />
Per l’avvio il nuovo regime prevede un’agevolazione ulteriore per chi inizia un’attività. Per tre anni dall’avvio, infatti, si può ridurre il reddito da tassare di un terzo e, su questo importo, applicare l’aliquota del 15%. In questo modo, il nuovo regime punta a tenere conto delle maggiori spese che vengono sostenute nella fase di start up.</p>
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		<title>Creare Impresa, da dove comincio?</title>
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		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 15:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@dm1n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legale]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>Scegliere la forma giuridica societaria La scelta della [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/creare-impresa/">Creare Impresa, da dove comincio?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: justify;">Scegliere la forma giuridica societaria</h1>
<p style="text-align: justify;">La <b>scelta della forma giuridica</b> è una delle primissime fasi per creare impresa ed è per questo di fondamentale importanza ponderarne la scelta. Il profilo giuridico da scegliere deve essere quello maggiormente attinente al proprio business  e devono essere presi in considerazione le dimensioni dell’azienda o dei soggetti coinvolti nell&#8217;impresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma dove far propendere la mia scelta? Vediamo alcuni fattori di primaria importanza che possono condurci alla scelta migliore.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CAPITALE.</strong> Per quanto riguarda le società di persone, la legge non impone alcun vincolo di <strong>patrimonio iniziale</strong>. Il discorso è diverso per le società di capitali: le due forme più utilizzate, Srl e Spa, prevedono infatti un patrimonio iniziale, differente a seconda della forma societaria prescelta. Per le società a responsabilità limitata (Srl) è necessario un patrimonio sociale di 10.000€ (anche se in fase di apertura basta la sottoscrizione del 25%), che non è facile da accantonare per i giovani. Ultimamente, vi è la possibilità di aprire Srl semplificate a 1 euro, anche se la nuova forma societaria risulta in ogni caso debole se si chiedono prestiti. Le banche infatti difficilmente concederanno prestiti a fronte di una garanzia pari a 1 euro, non potendo nemmeno rivalersi sul patrimonio personale dei soci.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RESPONSABILITA&#8217; DEI SOCI</strong>. Un altro aspetto da analizzare è la <strong>responsabilità dei soci</strong>. Nelle <strong>società di capitali</strong> è l&#8217;impresa stessa a rispondere per le obbligazioni contratte; scenario opposto per le <strong>società di persone</strong> (con alcune eccezioni, come ad esempio per i soci accomandanti nelle Sas). In tal caso, è il patrimonio personale del socio a fare da garanzia;  ecco allora che l&#8217;analisi dei potenziali rischi può far optare verso scelte più prudenti, mettendo al riparo i beni posseduti dal singolo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>MODELLO DI BUSINESS</strong>. Alla luce di quanto esposto, una discriminante fondamentale nella scelta risiede nella natura societaria del business. Nel caso infatti in cui l&#8217;impresa sia impegnata in un&#8217;attività che comporti necessariamente un&#8217;<strong>elevata esposizione debitoria</strong>, sarebbe preferibile propendere verso le società di capitali. Ad esempio, aziende che hanno bisogno di macchinari costosi o grande forza lavoro per la produzione è preferibile farle orientare verso una società di capitali. Se invece l&#8217;imprenditore dovesse occuparsi di servizi o operazioni che di fatto non comportano debiti eccessivi, si potrebbe tranquillamente lasciare spazio a forme societarie meno protette.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>COSTI DI GESTIONE</strong>. Le società di capitali sono obbligate a tenere la contabilità in <strong>regime ordinario</strong>, con annessi tenuta dei libri sociali, deposito del bilancio e una gestione più complessa delle entrate e delle uscite patrimoniali. Le società di persone possono invece optare per il <strong>regime semplificato</strong>, sgravandosi di enormi oneri sia in termini procedurali che monetari.</p>
<p style="text-align: justify;">Questi appena elencati sono solo alcuni dei motivi di scelta.  E&#8217; bene tener presente che <strong>risparmiare non sempre risulta essere la soluzione vincente</strong>. La mossa ora spetta ai futuri imprenditori d&#8217;Italia.</p>
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		<title>Avviare l&#8217;attività di affittacamere</title>
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		<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 08:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@dm1n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>E&#8217; piuttosto comune voler locare un immobile, o p [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/attivita-di-affittacamere/">Avviare l&#8217;attività di affittacamere</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">E&#8217; piuttosto comune voler locare un immobile, o parte di esso, che si possiede o in cui si risiede in affitto. In concreto, è prassi oggi avviare un&#8217;attività di affittacamere, in particolare quando l&#8217;immobile è ampio e in esso risiedono poche persone. L&#8217;idea di poter far fruttare in termini economici tali spazi, altrimenti inutilizzati, fa gola a molti.<br />
Per svolgere l&#8217;attività di affittacamere è sufficiente presentare una domanda in carta bollata all&#8217;Azienda di promozione turistica territoriale. L&#8217;attività non deve prevedere la somministrazione di alimenti: in tal caso, infatti, servirebbe una vera e propria licenza per uso alimentare, che chiaramente prevede anche un diverso iter burocratico da seguire. Molti comuni, però, permettono la somministrazione di alimenti e bevande a patto che essi siano già confezionati e non preparati dal proprietario del locale.</p>
<p style="text-align: justify;">Si possono avviare due tipi diversi di affittacamere: esistono infatti gli affittacamere professionali e gli affittacamere non professionali: la prima tipologia rappresenta titolari di attività di affittacamere che non risiedono nell’appartamento, mentre la seconda indica coloro che esercitano l’attività nella casa di propria residenza e domicilio, e che sono esonerati, oltre che dall’iscrizione nella sezione del Registro esercenti il commercio (R.E.C.), anche dalla presentazione della dichiarazione dei prezzi.</p>
<p style="text-align: justify;">Se il soggetto ha affittato l’immobile esclusivamente per l’attività di affittacamere o se utilizza promiscuamente l’immobile sia come propria abitazione sia per l’esercizio della suddetta attività, il contratto di locazione che viene posto in essere non può essere di tipo abitativo, bensì è assimilato a quello di tipo alberghiero, anche se l’attività è più ridotta e condotta sempre a livello familiare.</p>
<p style="text-align: justify;">L’attività, al pari di quella alberghiera, consta nella fornitura di camere ammobiliate, dotate di luce, acqua e riscaldamento e complete delle prestazioni accessorie (fornitura di biancheria, pulizia).</p>
<p style="text-align: justify;">I locali devono rispettare le norme igienico-sanitarie previste per le abitazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">E se si riceve un Cliente che pernotterà nelle vostre stanze è necessario adempiere ad alcuni obblighi tipici delle strutture ricettive:</p>
<ul>
<li>richiedere un documento d’identità al cliente (anche passaporto);</li>
<li>consegnare la scheda di dichiarazione delle generalità, secondo il modello approvato dal Ministero dell’Interno, che il cliente deve compilare e sottoscrivere;</li>
<li>facoltativamente, comunicare le generalità del cliente alle autorità di P.S. Tale adempimento è<br />
obbligatorio per il soggetto che esercita, anche saltuariamente, l’attività di bed&amp;breakfast.</li>
</ul>
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		<title>Voglio aprire un negozio: come faccio?</title>
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		<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 15:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@dm1n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adempimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
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		<category><![CDATA[autoimpiego]]></category>
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		<category><![CDATA[microimpresa]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Nell&#8217;ordinamento italiano le attività di commerci [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/voglio-aprire-un-negozio-come-faccio/">Voglio aprire un negozio: come faccio?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ordinamento italiano le attività di commercio sono disciplinate dal <strong>D.Lgs 114/98</strong> e per l&#8217;esercizio della vendita al dettaglio non è previsto alcun requisito professionale.<br />
La vendita al dettaglio può essere svolta in <strong>forma  individuale o societaria</strong> (società di persone e società di capitali).<br />
Inoltre l&#8217;attività può essere costituita in:<br />
- <strong>piccole strutture</strong>: il locale deve avere una superficie di vendita inferiore a 150 metri quadri, nel caso di Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; il locale deve avere una superficie di vendita inferiore a 250 metri quadri, nel caso di Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;<br />
- <strong>medie strutture</strong>: il locale deve avere una superficie di vendita compresa tra 151 metri quadri e 1.500 metri quadri, nel caso di Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; il locale deve avere una superficie di vendita compresa tra 251 metri quadri e 2.500 metri quadri, nel caso di Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;<br />
- <strong>grandi strutture</strong>: il locale deve avere una superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadri ma non oltre i 15.000 metri quadri, nel caso di Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; il locale deve avere una superficie di vendita superiore a 2.500 metri quadri ma non oltre i 15.000 mq, nel caso di Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;<br />
- centri/parchi commerciali.</p>
<p style="text-align: justify;">Per aprire un negozio è necessario:<br />
- <strong>aprire partita Iva</strong>: se scelgo un&#8217;impresa individuale userò il Modello AA9/11, se la scelta ricade in soggetti diversi dalle persone fisiche allora userò il Modello AA7/10;<br />
- <strong>iscriversi alla Camera di Commercio</strong> (CCIAA): per l&#8217;impresa individuale userò il Modello I1, per soggetti diversi dalle persone fisiche userò invece il Modello S5;<br />
- scegliere un inquadramento previdenziale e <strong>iscriversi all&#8217;INPS</strong> nella sezione <em>&#8220;gestione commercianti&#8221;;</em><br />
- <strong>iscriversi all&#8217; INAIL</strong> con il rischio operativo per collaboratori familiari e soci partecipanti.</p>
<p>Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnica <strong>entro 30 giorni</strong> dall&#8217;inizio dell&#8217;attività ovvero dalla costituzione della società.</p>
<h2>Altri adempimenti</h2>
<p style="text-align: justify;">- presentazione, entro 30 giorni dall&#8217;inizio dell&#8217;attività , della segnalazione certificata di inizio attività (<strong>SCIA – esercizi di vicinato</strong>), nel caso dei commercio in piccole strutture, al Comune competente il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l&#8217;accesso all&#8217;attività: la destinazione d&#8217;uso e la disponibilità del locale nonché verificare la distanza del locale più vicino in cui viene svolta l&#8217;attività della medesima tipologia, indicandone la precisa ubicazione e la titolarità. E&#8217; opportuno precisare che, per tale adempimento, ogni singolo Comune predispone un apposito modulo da compilare;<br />
- presentazione, entro 30 giorni dall&#8217;inizio dell&#8217;attività , della &#8220;<strong>domanda di esercizio singolo</strong>&#8220;, nel caso di commercio in medie e grandi strutture, al Comune competente il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l&#8217;accesso all&#8217;attività.E&#8217; opportuno precisare che, per tale adempimento, ogni singolo Comune predispone un apposito modulo da compilare;<br />
- presentazione, entro 30 giorni dall&#8217;inizio dell&#8217;attività , della &#8220;<strong>domanda di autorizzazione</strong>&#8220;, nel caso di commercio in parchi e centri commerciali, al Comune competente il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l&#8217;accesso all&#8217;attività. E&#8217; opportuno precisare che, per tale adempimento, ogni singolo Comune predispone un apposito modulo da compilare;<br />
- Obbligo di dotazione di <strong>casella PEC</strong>: il DL n. 185/2008 ha stabilito l&#8217;obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso l&#8217;attività comporti la <strong>manipolazione di generi alimentari</strong> vi sono <strong>ulteriori obblighi</strong>:<br />
- richiesta del libretto sanitario; ovvero sottoscrizione del documento denominato &#8220;Norme di comportamento&#8221; e frequenza di un corso di formazione previsto da alcune C.C.IA.A.</p>
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		<title>Creazione di Impresa: La forma giuridica societaria</title>
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		<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 16:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@dm1n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Legale]]></category>
		<category><![CDATA[Tributario]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Il primo passo per la creazione di impresa nel nostro p [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/creazione-di-impresa/">Creazione di Impresa: La forma giuridica societaria</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il primo passo per la creazione di impresa nel nostro paese è quello di registrare una società. Una operazione necessaria, e molto importante. Al fine di districarsi nella scelta eccovi una classificazione delle forme societarie italiane .</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ordinamento italiano prevede una moltitudine di soggetti giuridici di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Se l’attività la svolgerà da solo, eventualmente con dipendenti o collaboratori familiari, si sceglierà l’impresa individuale (art. 2082 c.c.).<br />
L’imprenditore individuale è l’unico proprietario della sua impresa, ne decide azioni e progetti, fonti di finanziamento ed utilizzo delle risorse. È ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE per i debiti della sua impresa: illimitatamente perché risponde con il patrimonio dell’impresa e con il suo patrimonio personale. La costituzione di un&#8217;impresa individuale non prevede nessuna formalità: non è necessario presentarsi davanti ad un notaio né versare somme a titolo di capitale sociale. E’ sufficiente richiedere l’apertura della Partita Iva e iscriversi al Registro delle Imprese.</p>
<p style="text-align: justify;">Se la gestione societaria sarà svolta insieme ad altre persone, si costituirà una società.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le società, facciamo una premessa fondamentale: esistono due grandi macroaree, <strong>le società di capitali e le società di persone</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.studiotributariodg.it/wp-content/uploads/2014/01/forme_societarie.png" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1366" alt="Forme giuridiche societarie" src="http://www.studiotributariodg.it/wp-content/uploads/2014/01/forme_societarie.png" width="841" height="337" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Le società di capitali possono essere:</p>
<p style="text-align: justify;">1) <strong>Società a responsabilità limitata</strong> (<strong>S.r.l</strong>.)</p>
<p style="text-align: justify;">2) <strong>Società per azioni</strong> (<strong>S.p.a.</strong>)</p>
<p style="text-align: justify;">3) <strong>Società in accomandita per azioni</strong> (<strong>S.a.p.a</strong>)</p>
<p style="text-align: justify;">In questo tipo di società, la partecipazione dei soci al capitale può essere rappresentata da “azioni” o da “quote”, a seconda del tipo di società che viene prescelto. Per le S.r.l. è previsto un capitale minimo di 10.000 euro mentre per S.p.A. e S.a.p.A. il capitale minimo è di 120.000 euro.</p>
<p style="text-align: justify;">Le caratteristiche principali delle società di capitali sono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>presenza di personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta: ciò significa che la società risponde delle obbligazioni solo con il suo patrimonio;</li>
<li>responsabilità limitata dei soci per le obbligazioni sociali: i soci, cioè, rispondono dei debiti della società solo nei limiti delle azioni o delle quote che hanno sottoscritto. In caso di insolvenza della società, i creditori non possono rivalersi sul patrimonio personale dei soci (ciò significa che se qualcosa va male, la macchina, o la casa, che sono di mia proprietà, non mi vengono sequestate per pagare i debiti della società);</li>
<li>potere di essere amministratore che non è vincolato alla qualità di socio: si può  essere amministratore  di una società di capitali pur non essendone socio;</li>
<li>gestione della società che avviene tramite il metodo collegiale e in base al principio maggioritario: ciò significa che le decisioni vengono prese collegialmente, con il diritto di voto che è proporzionale  alla partecipazione al capitale (se un socio ha il 58% del capitale, il suo voto vale di più di quello di un socio che ha il 30% del capitale).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le <b>società di persone</b> sono società definite tali in quanto in esse prevale l&#8217;elemento soggettivo, rappresentato dai soci, rispetto al capitale.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal punto di vista formale, i tipi di società di persone sono tre:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>società semplice (S.s)</strong>: sono formate da una pluralità di soci che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali;</li>
<li><strong>società in nome collettivo (S.n.c)</strong>;</li>
<li><strong>Società in accomandita semplice (S.a.s.)</strong>, caratterizzate dalla presenza di due diverse categorie di soci: i soci accomandatari, cioè gli amministratori che rispondono solidalmente e illimitatamente e i soci accomandanti, coloro che forniscono il patrimonio della società, i quali rispondono nei limiti della partecipazione.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Sono considerate società di persone anche:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;impresa familiare dove con l&#8217;imprenditore collaborano anche i familiari;</li>
<li>l&#8217;impresa coniugale esercitata dai coniugi.</li>
</ul>
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		<title>Nuovo redditometro</title>
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		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 12:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@dm1n</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Un software misurerà la capacità di spesa Il conto alla [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/nuovo-redditometro/">Nuovo redditometro</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Un software misurerà la capacità di spesa</h2>
<p>Il conto alla rovescia è finito. Dopo mesi di attesa e di sperimentazione, l&#8217;agenzia delle Entrate fa cadere il velo sul redditest. Oggi con un&#8217;anteprima per rappresentanti delle categorie produttive e domani con la presentazione ufficiale.<br />
Sono passati quasi due anni e mezzo da quando la manovra estiva del 2010 aveva indicato la rotta per arrivare al nuovo<br />
redditometro.</p>
<h3>Il programma a disposizione dei contribuenti</h3>
<p>Si parte, per ora, con il programma a disposizione dei contribuenti, che potranno sperimentare il proprio grado di fedeltà fiscale verificando se il reddito che intendono dichiarare è effettivamente in linea con il tenore di vita. Alla fine apparirà una luce verde se c&#8217;è coerenza tra reddito e spese o una luce rossa nel caso in cui ci si è tenuti un po&#8217; troppo bassi.</p>
<h3>Autodiagnosi e redditest</h3>
<p style="text-align: justify;">Tutto rimarrà nelle quattro mura domestiche perché il fisco non conoscerà i valori indicati dal contribuente per l&#8217;autodiagnosi. Eppure la logica che sta dietro tutto il meccanismo &#8211; ricerca della compliance e quindi soprattutto sulla prevenzione &#8211; impone di cambiare rotta sulla certificazione e sulla ricostruzione delle spese effettuate. Così per sopravvivere o superare la prova &#8211; dipende dai punti di vista &#8211; del redditest bisogna entrare nell&#8217;ottica di annotare, archiviare, conservare. Un po&#8217; come avviene per le imprese o i professionisti.</p>
<h3>I cento indicatori</h3>
<p>Del resto, i cento indicatori (suddivisi in sette macrocategorie) utilizzati dal redditest per &#8220;pesare&#8221; al meglio la capacità di spesa del contribuente spaziano dall&#8217;utile al dilettevole. Spese per la casa, l&#8217;istruzione dei figli, investimenti o assicurazioni. Ma anche giochi online, abbonamenti allo stadio o al teatro, viaggi, trattamenti in centri benessere o cene al ristorante. Difficile, o quasi impossibile, ricordarsi a memoria quanto si è speso a cena un anno prima. Ecco perché chiedere lo scontrino o la ricevuta, magari annotarselo da qualche parte e poi archiviare il documento può rivelarsi utilissimo quando si tratterà di chiedere al redditest il responso sull&#8217;attendibilità del proprio reddito alla vigilia della compilazione di Unico .</p>
<h3>Le future difese</h3>
<p>C&#8217;è anche un altro aspetto, tutt&#8217;altro che secondario. Se è vero che il software in arrivo servirà solo al contribuente, l&#8217;operazione nuovo redditometro contempla anche un altro strumento che invece sarà a disposizione dell&#8217;amministrazione finanziaria per i controlli successivi alla dichiarazione dei redditi. Giocoforza, il fisco non potrà mai disporre di tutte le informazioni sulle spese effettivamente sostenute dal contribuente. Se, però, negli approfondimenti effettuati, dovesse accendersi la spia rossa (c&#8217;è comunque un margine di tolleranza del 20% tra reddito dichiarato e quello ricostruito), il contribuente sarà convocato per un confronto dagli uffici delle Entrate.</p>
<p>E allora aver conservato traccia di pagamenti o di somme ricevuti può essere davvero uno strumento decisivo per la difesa. È il caso degli investimenti, sia mobiliari che immobiliari. Un acquisto di una casa molto spesso può essere finanziato anche con l&#8217;aiuto dei familiari: il passaggio di denaro tramite bonifico lascia una traccia sul conto corrente.<br />
L&#8217;archiviazione dei report inviati dall&#8217;istituto di credito può consentire al diretto interessato di spiegare (transazioni e causali alla mano) al fisco che non ha dichiarato meno di quanto doveva perché la ricchezza aggiuntiva è arrivata da una donazione.</p>
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