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	<title>Studio Tributario Di Giulio &#187; Blog</title>
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	<description>Consulenti di Impresa</description>
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		<title>La rinuncia all’eredità fatta dal debitore non produce effetti nei confronti del creditore</title>
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		<pubDate>Wed, 02 Apr 2014 07:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Di Giulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Legale]]></category>
		<category><![CDATA[eredità]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>Nel caso in cui il debitore rinunci all&#8217;eredità,  [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/eredita-rinuncia-debitore-non-produce-effetti-sul-creditore/">La rinuncia all’eredità fatta dal debitore non produce effetti nei confronti del creditore</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Nel caso in cui il debitore rinunci all&#8217;eredità, il creditore può farsi autorizzare dal Giudice ad accettare l’eredità in nome ed in luogo del rinunciate, al solo scopo di rivalersi sui beni ereditari, fino alla concorrenza dei loro <span class='et-tooltip'>crediti.<span class='et-tooltip-box'>Esperti in Successioni <span class='et-tooltip-arrow'></span></span></span></p>
<div class="shr-publisher-1442"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/eredita-rinuncia-debitore-non-produce-effetti-sul-creditore/">La rinuncia all’eredità fatta dal debitore non produce effetti nei confronti del creditore</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Voglio aprire un negozio: come faccio?</title>
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		<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 15:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@dm1n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adempimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[autoimpiego]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[microimpresa]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Nell&#8217;ordinamento italiano le attività di commerci [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/voglio-aprire-un-negozio-come-faccio/">Voglio aprire un negozio: come faccio?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ordinamento italiano le attività di commercio sono disciplinate dal <strong>D.Lgs 114/98</strong> e per l&#8217;esercizio della vendita al dettaglio non è previsto alcun requisito professionale.<br />
La vendita al dettaglio può essere svolta in <strong>forma  individuale o societaria</strong> (società di persone e società di capitali).<br />
Inoltre l&#8217;attività può essere costituita in:<br />
- <strong>piccole strutture</strong>: il locale deve avere una superficie di vendita inferiore a 150 metri quadri, nel caso di Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; il locale deve avere una superficie di vendita inferiore a 250 metri quadri, nel caso di Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;<br />
- <strong>medie strutture</strong>: il locale deve avere una superficie di vendita compresa tra 151 metri quadri e 1.500 metri quadri, nel caso di Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; il locale deve avere una superficie di vendita compresa tra 251 metri quadri e 2.500 metri quadri, nel caso di Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;<br />
- <strong>grandi strutture</strong>: il locale deve avere una superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadri ma non oltre i 15.000 metri quadri, nel caso di Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; il locale deve avere una superficie di vendita superiore a 2.500 metri quadri ma non oltre i 15.000 mq, nel caso di Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;<br />
- centri/parchi commerciali.</p>
<p style="text-align: justify;">Per aprire un negozio è necessario:<br />
- <strong>aprire partita Iva</strong>: se scelgo un&#8217;impresa individuale userò il Modello AA9/11, se la scelta ricade in soggetti diversi dalle persone fisiche allora userò il Modello AA7/10;<br />
- <strong>iscriversi alla Camera di Commercio</strong> (CCIAA): per l&#8217;impresa individuale userò il Modello I1, per soggetti diversi dalle persone fisiche userò invece il Modello S5;<br />
- scegliere un inquadramento previdenziale e <strong>iscriversi all&#8217;INPS</strong> nella sezione <em>&#8220;gestione commercianti&#8221;;</em><br />
- <strong>iscriversi all&#8217; INAIL</strong> con il rischio operativo per collaboratori familiari e soci partecipanti.</p>
<p>Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnica <strong>entro 30 giorni</strong> dall&#8217;inizio dell&#8217;attività ovvero dalla costituzione della società.</p>
<h2>Altri adempimenti</h2>
<p style="text-align: justify;">- presentazione, entro 30 giorni dall&#8217;inizio dell&#8217;attività , della segnalazione certificata di inizio attività (<strong>SCIA – esercizi di vicinato</strong>), nel caso dei commercio in piccole strutture, al Comune competente il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l&#8217;accesso all&#8217;attività: la destinazione d&#8217;uso e la disponibilità del locale nonché verificare la distanza del locale più vicino in cui viene svolta l&#8217;attività della medesima tipologia, indicandone la precisa ubicazione e la titolarità. E&#8217; opportuno precisare che, per tale adempimento, ogni singolo Comune predispone un apposito modulo da compilare;<br />
- presentazione, entro 30 giorni dall&#8217;inizio dell&#8217;attività , della &#8220;<strong>domanda di esercizio singolo</strong>&#8220;, nel caso di commercio in medie e grandi strutture, al Comune competente il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l&#8217;accesso all&#8217;attività.E&#8217; opportuno precisare che, per tale adempimento, ogni singolo Comune predispone un apposito modulo da compilare;<br />
- presentazione, entro 30 giorni dall&#8217;inizio dell&#8217;attività , della &#8220;<strong>domanda di autorizzazione</strong>&#8220;, nel caso di commercio in parchi e centri commerciali, al Comune competente il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l&#8217;accesso all&#8217;attività. E&#8217; opportuno precisare che, per tale adempimento, ogni singolo Comune predispone un apposito modulo da compilare;<br />
- Obbligo di dotazione di <strong>casella PEC</strong>: il DL n. 185/2008 ha stabilito l&#8217;obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso l&#8217;attività comporti la <strong>manipolazione di generi alimentari</strong> vi sono <strong>ulteriori obblighi</strong>:<br />
- richiesta del libretto sanitario; ovvero sottoscrizione del documento denominato &#8220;Norme di comportamento&#8221; e frequenza di un corso di formazione previsto da alcune C.C.IA.A.</p>
<div class="shr-publisher-1419"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/voglio-aprire-un-negozio-come-faccio/">Voglio aprire un negozio: come faccio?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>QUANDO IL MUTUO È USURAIO,  A PAGARE E’ L’ISTITUTO DI CREDITO</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 13:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasquale Di Giulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Legale]]></category>
		<category><![CDATA[anatocismo bancario]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[usura]]></category>
		<category><![CDATA[usuraio]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>  Il Mutuo, previsto e disciplinato dall’art. 1813 c.c. [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/quando-il-mutuo-e-usuraio-a-pagare-e-listituto-di-credito/">QUANDO IL MUTUO È USURAIO,  A PAGARE E’ L’ISTITUTO DI CREDITO</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h1 style="text-align: center;" align="center"></h1>
<h1 style="text-align: center;" align="center"><b> </b></h1>
<h2 style="text-align: justify;">Il Mutuo, previsto e disciplinato dall’art. 1813 c.c. “ <i>è il contratto con il quale una parte (<b>mutuante)</b> consegna all’altra <b>(mutuatario</b>) una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’atra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”</i>.</h2>
<p style="text-align: justify;">Il mutuo altro non è che una forma di credito, “un prestito”, a medio e lungo termine con il quale un soggetto reperisce liquidità per soddisfare un proprio interesse.</p>
<p style="text-align: justify;">Il mutuo fondiario, figura a cui spesso ricorrono le famiglie, è una forma di credito destinato unicamente all’acquisto di un bene immobile sul quale viene costituita un’ipoteca a favore del creditore.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale tipologia di mutuo immobiliare possiede peculiari caratteristiche relative sia alla durata, che varia da un periodo minimo di 1 anno e mezzo ad un massimo di 30 anni, sia al rapporto tra somma mutuata e valore della garanzia, poiché l’ipoteca non deve essere superiore all’80% del valore dell’immobile.<br />
Diversamente, il mutuo ipotecario è un semplice mutuo che può essere con­cesso per motivi diversi dall’acquisto di un immo­bile (liqui­dità).</p>
<p style="text-align: justify;">Il contratto di mutuo, salvo diversa pattuizione, è a titolo oneroso, pertanto, il mutuatario dovrà restituire al mutuante la somma di denaro ricevuta unitamente agli interessi, secondo il tasso di interesse ed il  piano di riparto previsto dal contratto.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Se però, l’Istituto di credito, quindi il mutuante, dovesse prevedere interessi di natura usuraia, tale clausola sarebbe nulla, con conseguente disapplicazione –retroattiva- della stessa (  art. 1815, ultimo comma, c.c. <span style="text-decoration: underline;">“<i>Se sono convenuti interessi usurai, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”)</i></span><i>.</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">Una clausola contrattuale nulla è come se non fosse mai stata apposta al contratto, pertanto, una volta intervenuta pronuncia giudiziale atta ad accertarne la nullità, <b><span style="text-decoration: underline;">l’Istituto di Credito, erogatario del mutuo, non potrà più richiedere il pagamento degli interessi, e dovrà restituire, al mutuatario, tutto quanto già percepito a titolo di interessi sulle somme mutuate</span></b>.</p>
<p style="text-align: justify;">È opportuno precisare quando il tasso d’interesse applicato dal mutuante abbia natura usuraia.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge sull&#8217;usura (<a href="http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/L108-1996"><b>legge 108/1996</b></a>) ha introdotto un limite ai tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento oltre il quale gli stessi sono considerati usurari.</p>
<p style="text-align: justify;">La Banca d’Italia con cadenza trimestrale stabilisce i “<i>tassi effettivi globali medi</i>” (tegm) oltre i quali gli istituti bancari non possono andare.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi, si deve fare riferimento al momento in cui gli interessi sono promessi o convenuti, indipendentemente dal momento del pagamento (<a title="Legge 24/2001" href="http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/l-2001-24.pdf"><b>legge 24/2001</b></a>), bisogna, quindi,  far riferimento al momento in cui è stato stipulato il contratto di mutuo.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di quanto sopra, può risultare agevole capire quando si è contratto un mutuo con interessi usurai:  sarà  sufficiente confrontare il tasso d’interesse applicato con il tasso soglia previsto dalla Banca d’Italia ed il gioco è fatto, <b>ma così non è</b> !!!!!.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli istituti di credito, infatti, al fine di non incorrere in un’eventuale declaratoria di nullità della clausola che prevede interessi usurai, stipulano contratti di mutuo prevedendo tassi d’interesse contenuti nei limiti legali, così da non risultare usurai ad un occhio poco attento,  salvo, però,  applicare oneri e spese accessorie collegate all’erogazione del credito (massimo scoperto, tassi di mora, ecc.) così da eccedere  “in modo occulto” il tasso soglia.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto, però, non è sufficiente ad escludere la configurabilità del reato di usura, , infatti, l’art. 644, comma 4 c.p. prevede che “ <i>per la determinazione del tasso di interesse usuraio si tiene conto delle <b>commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese</b>, escluse quelle per imposte e tasse, <b>collegate all’erogazione del credito</b></i>”, pertanto,  come precisato dalla Suprema Corte  “ <b><i>ai fini della determinazione della fattispecie di usura occorre considerare rilevanti tutti gli oneri che un utente supporti in connessione con il suo uso del credito</i></b><i> “</i>( Cass. n. 12028/2010).</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Il mutuatario, quindi, al fine di comprendere se gli sia stato applicato un tasso di interesse usuraio dovrà effettuare una complessa operazione interpretativa, tenendo conto non solo del tasso d’interesse applicatogli,  ma anche di tutte quelle spese accessorie connesse al credito erogatogli.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Al fine della configurabilità del reato di usura, poi, sarà sufficiente che i predetti oneri siano solo stati previsti dal contratto di mutuo, a nulla rilevando che questi siano stati effettivamente corrisposti.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, secondo quanto previsto dall’art. 644 cp., ogni qualvolta un soggetto si fa “ <i>dare o <b>promettere</b>, sotto qualsiasi forma per se o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurai</i>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, si veda quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di precisare che gli interessi di mora previsti dal contratto di mutuo, <span style="text-decoration: underline;">ancorché non effettivamente corrisposti</span>, concorrono nella determinazione della natura usuraia degli interessi applicati con il contratto: “ <b><i>ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla  legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: “il  riferimento, contenuto nell’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile &#8211; senza necessità di specifica motivazione &#8211; l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”; Cass., n. 5324/2003</i></b>”  (Cass. n. 350/2013).</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, verificare se sia stato applicato un tasso di interesse usuraio,  che dia diritto alla disapplicazione della stessa clausola con conseguente restituzione delle somme già versate, non è operazione semplice.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Il mutuatario, infatti, dovrà procedere in via preliminare ad individuare il tasso effettivamente applicatogli, tenendo conto anche degli oneri accessori e delle spese previste dal contratto di mutuo, in secondo luogo dovrà verificare qual era il tasso soglia applicato al momento della stipula del contratto di mutuo.</span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><em><strong>Al fine di apprestare una completa tutela al servizio del cittadino, lo Studio Legale Tributario Di Giulio, il quale già in precedenza si è occupato di questioni attinenti all’anatocismo bancario ed agli interessi usurai, mette a disposizione le proprie conoscenze, fornendo   chiarimenti e/o consulenze personalizzate a chiunque fosse interessato.  </strong></em></h3>
<p>&nbsp;</p>
<div class="shr-publisher-1270"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/quando-il-mutuo-e-usuraio-a-pagare-e-listituto-di-credito/">QUANDO IL MUTUO È USURAIO,  A PAGARE E’ L’ISTITUTO DI CREDITO</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Finanziamento max 25.000€ per imprese Regione Campania</title>
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		<pubDate>Sat, 30 Nov 2013 11:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasquale Di Giulio</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Finanziamento La Regione Campania con 70 milioni di eur [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/finanziamento-max-25-000e-per-imprese-regione-campania/">Finanziamento max 25.000€ per imprese Regione Campania</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">Finanziamento</p>
<p style="text-align: justify;">La Regione Campania con <strong>70 milioni di euro</strong><b> </b>rilancia il programma “FONDO MICROCREDITO FSE” per favorire l’accesso al credito da parte delle microimprese, agevolare l’#autoimprenditorialità e l’#autoimpiego da parte di soggetti svantaggiati e promuovere lo spin off delle imprese.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>Fondo</strong> ha l’obiettivo primario di sostenere l’avvio di nuove attività imprenditoriali, ovvero, la realizzazione di nuovi investimenti nell’ambito di iniziative già esistenti.<br />
L’Avviso prevede l&#8217;erogazione di prestiti, da un minimo di 5000 ad un massimo di 25mila euro, da restituire in 60 mesi a tasso zero a partire dal 5° giorno del settimo mese successivo alla sottoscrizione del finanziamento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Settori ammessi</strong><b> </b><br />
L’iniziativa è diretta a sostenere tutti i settori di attività economica, eccetto quelli esclusi dai Regolamenti Comunitari vigenti,  considerando prioritarie le proposte rientranti nelle seguenti categorie di attività:<br />
· servizi al turismo (servizi, ristorazione, alloggio);<br />
· tutela dell’ambiente;<br />
· servizi sociali alle persone;<br />
· servizi culturali;<br />
· ICT (servizi multimediali, informazione e comunicazione);<br />
· risparmio energetico ed energie rinnovabili;<br />
· manifatturiero;<br />
· artigianato e valorizzazione di prodotti tipici locali;<br />
· attività professionali in genere;<br />
· commercio di prossimità</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Beneficiari</strong><br />
Disoccupati, inoccupati, inattivi, lavoratori in CIG, CIGS e mobilità, giovani “under 35”, donne,  immigrati, disabili, studenti universitari, lavoratori svantaggiati,  microimprese costituende o costituite (anche mediante spin-off da imprese), imprese del terzo settore (associazioni e cooperative sociali), costituende o costituite.<br />
Ogni beneficiario potrà avere accesso ad un solo intervento finanziario.<br />
Il nuovo Avviso, oltre ad aver ampliato la categoria dei Beneficiari, da l’opportunità ai proponenti di indicare nella modulistica del Bando tutti i requisiti posseduti senza preventivamente selezionare la linea d’intervento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Spese ammissibili</strong><br />
Spese di investimento e funzionamento afferenti ai progetti presentati per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali in Campania; spese collegate ad un programma di ampliamento ed espansione dell’attività  imprenditoriale di iniziative esistenti localizzate nel territorio regionale.<br />
Saranno considerate ammissibili al finanziamento dell’iniziativa Microcredito FSE le spese sostenute dopo la presentazione della domanda ed effettuate entro il limite massimo di 6 mesi dalla data di valuta di erogazione del prestito.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Requisiti di accesso</strong><br />
Per potere accedere al Fondo Microcredito FSE occorre essere in possesso di requisiti generali ma anche di requisiti specifici.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Per le persone fisiche</strong><br />
aver compiuto 18 anni di età; essere cittadino dell&#8217;UE o di altri paesi con regolare permesso di soggiorno; non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall&#8217;art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Per le imprese</strong><br />
microimprese, costituende o costituite (anche mediante spin-off da imprese); imprese del terzo settore (associazioni e cooperative sociali), costituende o costituite nuove attività imprenditoriali anche non ancora costituite all’atto della presentazione della domanda.<br />
Le imprese beneficiarie devono avere sede legale, operativa e amministrativa nella Regione Campania.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Modalità di presentazione e compilazione della domanda</strong><br />
Le domande di accesso al Fondo MICROCREDITO FSE possono essere presentate a decorrere <strong>dalle ore 9.00 del 16 dicembre 2013 alle ore 12.00 del 16 gennaio 2014</strong>, in formato elettronico a pena di esclusione.<br />
<strong>Dalle ore 9.00 del 09 dicembre 2013, sarà possibile pre-registrarsi</strong><b> </b>per ottenere le credenziali di accesso per la compilazione e per la trasmissione della domanda.<br />
Il modulo di domanda, da compilare on line, sarà disponibile sui siti</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.fse.regione.campania.it/">www.fse.regione.campania.it</a> e  <a href="http://www.sviluppocampania.it/">www.sviluppocampania.it</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Entro i successivi 7 giorni lavorativi la domanda, con allegata tutta la documentazione, dovrà essere inviata a pena di esclusione, all’ indirizzo: Fondo MICROCREDITO FSE c/o Sviluppo Campania S.p.A. Area ASI Marcianise Sud 81025 &#8211; Marcianise (CE)</p>
<p style="text-align: justify;">Il nuovo Avviso prevede un unico allegato per i requisiti soggettivi con la possibilità di restringerne la compilazione ai soli componenti dell’organo direttivo e al legale rappresentante delle imprese del terzo settore.</p>
<p style="text-align: justify;">La documentazione da allegare è elencata sia nell’Avviso che nello schema di domanda.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Servizio di accompagnamento (pre e post domanda)</strong><br />
Sviluppo Campania S.p.A. fornirà un servizio gratuito di accompagnamento alla presentazione della domanda e un servizio di orientamento e  tutoraggio nei sei mesi successivi alla firma del contratto, allo scopo di contribuire alla sostenibilità delle iniziative finanziate.<br />
I calendari, le modalità e gli sportelli di rappresentanza e itineranti ai quali i potenziali beneficiari potranno rivolgersi saranno pubblicizzati sui siti<a href="http://www.fse.regione.campania.it/">www.fse.regione.campania.it</a> e <a href="http://www.sviluppocampania.it/">www.sviluppocampania.it</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Erogazione del finanziamento</strong><br />
L’erogazione avverrà tramite bonifico bancario in un’unica soluzione dopo la sottoscrizione del contratto di finanziamento e previa presentazione da parte del beneficiario della richiesta del prestito concesso entro il termine massimo di 3 mesi dalla stipula del predetto contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte (Regione Campania)</p>
<p><a title="Brochure 2013 Finanziamento Regione Campania" href="http://www.studiotributariodg.it/wp-content/uploads/2013/11/brochure-informativa-secondoavviso.pdf">Scarica Brochure informativa</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Per ulteriori informazioni contattaci</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="mailto:info@studiotributariodg.it">info@studiotributariodg.it</a><strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<div class="shr-publisher-1204"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/finanziamento-max-25-000e-per-imprese-regione-campania/">Finanziamento max 25.000€ per imprese Regione Campania</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Acconto Ires</title>
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		<pubDate>Sat, 23 Nov 2013 13:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasquale Di Giulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Tributario]]></category>
		<category><![CDATA[IRES]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Bad News #Ires Sui tavoli dell&#8217;Economia,  c&#8217 [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/acconto-ires/">Acconto Ires</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h2>Bad News</h2>
<h3>#Ires</h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Sui tavoli dell&#8217;Economia,  c&#8217;è  un decreto ministeriale che alza per le società la percentuale degli &#8220;anticipi&#8221; al 103%, facendo scattare la clausola di salvaguardia prevista dal provvedimento di luglio che ha cancellato la prima rata #Imu: da questi due punti aggiuntivi dovrebbero arrivare altri 560 milioni, a cui si aggiunge la dote dell&#8217;Irap che segue le regole per le imposte dirette. Per le imprese, però, una strada per dribblare gli aumenti esiste.</span></p>
<h6 style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">  Applicando il metodo previsionale nella determinazione dell&#8217;acconto.</span></h6>
<div class="shr-publisher-1129"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/acconto-ires/">Acconto Ires</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>L’indirizzo errato annulla la cartella.</title>
		<link>https://www.studiotributariodg.it/lindirizzo-errato-annulla-la-cartella/</link>
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		<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 11:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasquale Di Giulio</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Tributario]]></category>
		<category><![CDATA[Equitalia]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Equitalia L’indirizzo errato annulla la cartella. Sono  [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/lindirizzo-errato-annulla-la-cartella/">L’indirizzo errato annulla la cartella.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">Equitalia<br />
L’indirizzo errato annulla la cartella.<br />
Sono nulli gli atti fiscali recapitati da #Equitalia a un indirizzo diverso dalla residenza del contribuente, al quale è sufficiente dimostrare l’estraneità del luogo alla sua sfera soggettiva. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza 25938 del 19 novembre 2013, ha accolto il ricorso di un avvocato che contestava un preavviso di fermo amministrativo e due cartelle di pagamento spedite a un indirizzo sbagliato dal concessionario della riscossione.<br />
la difesa sottolinea che sarebbe stato violato l’articolo 140 del codice di procedura civile e lamenta l’omessa motivazione del giudice onorario circa in ordine ai motivi che avrebbe addotto a sostegno della validità della notificazione e della ricezione della raccomandata. In particolare il ricorrente sostiene che il plico sarebbe stato spedito a un indirizzo diverso dalla sua residenza e del tutto estraneo.</p>
<div class="shr-publisher-1125"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/lindirizzo-errato-annulla-la-cartella/">L’indirizzo errato annulla la cartella.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Zone franche urbane: sgravi per le PMI del SUD</title>
		<link>https://www.studiotributariodg.it/zone-franche-urbane/</link>
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		<pubDate>Fri, 08 Nov 2013 07:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Una nuova circolare Ministero dello Sviluppo Economico  [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/zone-franche-urbane/">Zone franche urbane: sgravi per le PMI del SUD</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Una nuova circolare Ministero dello Sviluppo Economico fornisce chiarimenti sulle agevolazioni fiscali indicate nel decreto sviluppo bis 2012 per imprese e professionisti delle Zone Franche Urbane (ZFU) nelle Regioni <strong>Obiettivo Convergenza</strong> (Calabria, Campania, Sicilia e Puglia) e Comuni della provincia sarda di Carbonia Iglesias.<br />
I bandi sono di prossima pubblicazione.</p>
<p>Si sintetizzano le condizioni, i limiti, la durata e le modalità di fruizione.</p>
<h2>Le imprese beneficiarie</h2>
<ul>
<li><strong>Micro-imprese</strong>: meno di 10 dipendenti, fatturato/bilancio sotto 2 mln di euro.</li>
<li><strong>Piccole imprese</strong>: meno di 50 dipendenti, fatturato/bilancio sotto 10 mln di euro.</li>
<li><strong>Studi professionali o professionisti</strong> che svolgono attività in forma di impresa e sono iscritti al Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda.</li>
</ul>
<h2>Requisiti</h2>
<p>Le imprese devono essere già costituite al momento di presentazione della domanda, non possono essere in liquidazione o soggette a procedure concorsuali, devono svolgere <strong>attività nella ZFU</strong> (sede legale, amministrativa, produttiva o sede secondaria o unità locale). Per attività non sedentaria (ambulanti, costruzioni, idraulica, parrucchieri a domicilio) serve almeno un lavoratore dipendente (anche part-time) presso un ufficio/locale nella ZFU o almeno il<strong> 25% del volume d’affari</strong> attraverso operazioni nella ZFU.</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-1066" alt="Zone_franche" src="http://www.studiotributariodg.it/wp-content/uploads/2010/09/Zone_franche-249x300.png" width="249" height="300" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Esclusi</h2>
<p>Non sono ammesse le “imprese in difficoltà” ai sensi delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato: srl o società con soci a responsabilità illimitata che abbiano perduto più di metà del capitale (di cui un quarto negli ultimi 12 mesi) o società sotto procedura concorsuale di insolvenza. Nei primi tre anni di vita la società non si considera mai in diffficoltà, a meno che non sia sotto procedura di fallimento.</p>
<h2>Agevolazioni</h2>
<h3>Esenzione imposta sui redditi</h3>
<p>Esenzione <strong>totale</strong> imposta sul reddito dell’impresa fino a 100mila euro per i primi cinque periodi di imposta, partendo da quello di accoglimento dell’istanza. Dal sesto al decimo anno l’esenzione è al <strong>60%</strong>, per undicesimo e dodicesimo anno al <strong>40%</strong>, per tredicesimo e quattordicesimo al<strong> 20%</strong>. Il tetto di 100mila euro è maggiorato di 5mila euro per ciascun periodo d’imposta per ogni nuovo dipendente a tempo indeterminato residente nel territorio della ZFU. Le imprese che svolgono attività anche fuori dalla ZFU, devono tenere contabilità separata. Il reddito determinato per l’esenzione concorre alla formazione della base imponibile per l’addizionale regionale e comunale IRPEF.</p>
<h3>Esenzione Irap</h3>
<p>Per cinque anni di imposta da quello di presentazine dell’istanza dall’imposta regionale sulle attività produttive è esentato un valore della produzione fino a 300mila euro.</p>
<h3>Esenzione IMU</h3>
<p>Non si paga <strong>per quattro anni</strong> sugli immobili situati nel territorio della ZFU, posseduti e utilizzati dall’impresa o dal professioniasta.</p>
<h3>Contributi lavoro dipendente</h3>
<p>Non si pagano i contributi sul lavoro dipendente, solo nel caso di contratti a tempo indeterminato o a termine superiori a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30% dei dipendenti risieda nella ZFU, nella misura del 100% per i primi cinque anni, del 60% dal sesto al decimo anno, del 40% per undicesimo e dodicesimo, del 20% per il tredicesimo e quattordicesimo anno.</p>
<h3>L’agevolazione</h3>
<p>L’importo è concesso in base al rapporto fra risorse disponibili e richieste pervenute. La modalità di riparto è proporzionale: se quindi le richieste superano l’ammontare degli stanziamenti, ogni singola impresa riceverà meno di quanto richiesto. Le <strong>risorse a disposizione</strong> sono: 56 milioni di euro per la Calabria, 100 milioni per la Campania, 184,7 milioni per la Sicilia. Per la Puglia, si attende ancora il Piano di Azione Coesione. Gli importi concessi alle singole imprese saranno pubblicati dal ministero dello Sviluppo Economico, sul sito web. La concessione dell’agevolazione è subordinata all’acquisizione dell’<strong>informativa antimafia.</strong> L’impresa usufruisce dell’agevolazione attraverso sconti da applicare direttamente in <strong>F24</strong>.</p>
<p><em>Fonte: la <a href="http://www.mise.gov.it/images/stories/IncentiviImprese_Normativa/Circolare-esplicativa-30-09-2013n.32024-ZFU-Convergenza-e-Carbonia-Iglesias.pdf" target="_blank">circolare ministeriale</a> dello Sviluppo Economico del 30 settembre 2013 e Pmi.it</em></p>
<div class="shr-publisher-199"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/zone-franche-urbane/">Zone franche urbane: sgravi per le PMI del SUD</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Lettera di incarico professionale</title>
		<link>https://www.studiotributariodg.it/lettera-incarico-professionale/</link>
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		<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 07:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Per la predisposizione della lettera di incarico profes [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/lettera-incarico-professionale/">Lettera di incarico professionale</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Per la predisposizione della lettera di incarico professionale occorre fare riferimento alle nuove disposizioni introdotte nell’ambito della riforma degli ordinamenti professionali.</p>
<p>Tale riforma trova fondamento in un articolato contesto normativo, che si caratterizza per la successione di diverse disposizioni di legge. In particolare, si fa riferimento ai seguenti interventi normativi:<br />
• DL 13.8.2011 n. 138 (conv. L. 14.9.2011 n. 148), art. 3 co. 5 &#8211; 5-ter, relativo ai principi cardine della riforma;<br />
• L. 12.11.2011 n. 183, art. 10 co. 3 &#8211; 11, relativo alla società tra professionisti;<br />
• DL 24.1.2012 n. 1 (conv. L. 24.3.2012 n. 27), art. 9, relativo a tariffe professionali, determinazione del compenso e tirocinio professionale;<br />
• DPR 7.8.2012 n. 137, relativo all’attuazione della riforma professionale;<br />
• DM 20.7.2012 n. 140, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giuri¬sdi¬zionale dei compensi del professionista.</p>
<p>In tale quadro normativo, poi, si segnala la L. 31.12.2012 n. 247, recante la riforma dell’ordinamento profes-sionale forense, oggetto di una specifica normativa.<br />
In particolare, rilevano le disposizioni previste in tema di determinazione dei compensi del professionista di cui all’art. 9 del DL 1/2012.<br />
Nello specifico, la lett. d) dell’art. 3 co. 5 del DL 138/2011 – poi abrogato dall’art. 9 co. 7 lett. c) del DL 1/2012 – prevedeva che “il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all’atto del conferi-mento dell’incarico professionale [...]. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico. In caso di mancata determina¬zione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazio¬ne giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia”.<br />
Tali prescrizioni – anche se la norma è stata formalmente abrogata – sono state, poi, riprese dall’art. 9 del DL 1/2012, che ha riformato sensibilmente la disciplina delle professioni regolamentate, in particolare, abrogando le tariffe professionali. Al tempo stesso, viene prevista l’elaborazione di parametri ministeriali per offrire un ausilio al giudice in sede di liquidazione dei compensi (il DM 140/2012) e viene introdotto l’obbligo per il professionista di fornire al cliente un preventivo di massima.<br />
L’art. 9 del DL 1/2012 nella rubrica fa riferimento espressamente alle “professioni regolamentate”, con la precisazione al co. 1 “nel sistema ordinistico”, ove per “professione regolamentata” si intende l’attività, o l’insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consen-tito solo a seguito d’iscrizione in Ordini o Collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità (art. 1 co. 1 lett. a) del DPR 137/2012, relativo all’attuazione della riforma professionale).</p>
<p>D’altro canto, con riferimento alla categoria professionale forense, l’art. 13 della L. 247/2012 ha previsto una disciplina specifica, fissando i criteri di determinazione dei compensi del professionista per le prestazioni professionali rese al proprio cliente, con rinvio ad un decreto ministeriale per la determinazione dei parametri a cui far riferimento in caso di liquidazione giudiziale e comunque in caso di mancata determinazione consensuale (co. 6) e delle spese forfetarie dovute sia nel caso di determinazione contrattuale del compenso sia in sede di liquidazione giudiziale (co. 10).<br />
Come precisato dal Consiglio Nazionale Forense (dossier dell’ufficio studi del CNF 22.1.2013 n. 1), l’art. 13 del¬la L. 247/2012 è di immediata applicazione salvo per tali ipotesi, per le quali occorre attendere l’ema-nazione del decreto ministeriale. Nelle more, si applicano in via analogica le disposizioni di cui al DM 140/2012.<br />
Allo stato attuale, risulta una bozza di regolamento trasmessa dal Ministro della Giustizia al Consiglio di Stato e al Consiglio Nazionale Forense per il prescritto parere, che modifica la proposta sui nuovi parametri forensi inviata dal Consiglio Nazionale Forense al Ministro della Giustizia lo scorso 24.5.2013 (comunicato stampa Min. Giustizia 1.10.2013).</p>
<h3>Professioni regolamentate</h3>
<p>L’art. 9 co. 4 del DL 1/2012 interviene sulla disciplina del compenso per le prestazioni rese dal profes-sionista, prevedendo che:<br />
• al momento del conferimento dell’incarico pro¬fessionale, è pattuito il compenso per le prestazioni professionali, nelle forme previste dall’ordinamento;<br />
• il professionista è obbligato ad una serie di oneri informativi a favore del cliente, e cioè, il grado di complessità dell’incarico, tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico, i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.</p>
<p>Inoltre, “in ogni caso”, la misura del compenso:<br />
• è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima;<br />
• deve essere adeguata all’importanza dell’opera;<br />
• va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.</p>
<p>Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.<br />
Non è previsto uno specifico illecito disciplinare per la violazione di tali obblighi.<br />
L’assenza di prova del preventivo di massima rilasciato dal professionista al cliente ai sensi dell’art. 9 co. 4 del DL 1/2012 costituisce “elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso” (art. 1 co. 6 del DM 140/2012).</p>
<p>La fissazione della misura del compenso è lasciata alla libera contrattazione tra le parti sulla base di un ac-cordo ed indipendentemente dalle previgenti tariffe professionali, ormai abrogate dal 24.1.2012 (art. 9 co. 1 del DL 1/2012).<br />
In difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, questo viene determi¬nato dal giudice con riguardo ai “parametri” stabiliti con il DM 140/2012. Si precisa che i “parametri numerici” costituiscono solo una funzione di orientamento per il giudice.</p>
<h3>Avvocato</h3>
<p>L’art. 13 della L. 247/2012 ha previsto una disciplina ad hoc per la categoria professionale forense.<br />
L’incarico professionale può essere esercitato dall’avvocato a titolo gratuito o a titolo oneroso.<br />
All’atto del conferimento dell’incarico professionale, il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto.<br />
Al pari delle altre professioni ordinistiche, anche per l’avvocato viene fatta la distinzione fra:<br />
• determinazione contrattuale;<br />
• liquidazione giudiziale o comunque senza accordo.</p>
<p>Rispetto, però, alla disciplina di cui alle altre professioni ordinistiche, si segnala il riconoscimento, in caso di mancanza di un accordo sui compensi, della possibilità di rivolgersi al Consiglio dell’Ordine per l’esperimento di un tentativo di conciliazione e per la richiesta di un parere sulla congruità della pretesa.<br />
In particolare, qualora venga a mancare l’accordo tra avvocato e cliente, entrambe le parti possono rivolgersi al Consiglio dell’Ordine per l’esperimento di un tentativo di conciliazione. In mancanza dell’accordo, l’avvocato può chiedere il rilascio di un parere sulla congruità della pretesa in relazione all’opera prestata.</p>
<p>Come detto, la regola generale è quella della libera pattuizione, per cui le parti possono fissare il compenso per il professionista, ricorrendo, ad esempio, ai seguenti criteri di definizione:<br />
• a tempo;<br />
• in misura forfetaria;<br />
• per convenzione avente ad oggetto uno o più affari;<br />
• in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività;<br />
• a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non solo a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.</p>
<p>Oltre al compenso per la prestazione professionale, all’avvocato è dovuto:<br />
• il rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anti-cipa¬ti nell’interesse del cliente;<br />
• una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata con un de-creto di prossima emanazione, insieme ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.</p>
<p>Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.<br />
Il professionista è tenuto ad un preciso obbligo informativo a favore del cliente, dovendo, nel rispetto del principio di trasparenza, rendere noto:<br />
• il livello della complessità dell’incarico;<br />
• le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico;<br />
• la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e com¬penso professionale. Tale obbligo è dovuto a richiesta di chi conferisce l’incarico, in forma scritta.</p>
<p>In maniera coerente con il sistema introdotto dall’art. 9 del DL 1/2012 (e al corrispondente DM 140/2012) il compenso del professionista-avvocato viene determinato, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, mediante il ricorso a determinati “parametri” stabiliti da uno specifico decreto ministeriale.<br />
Diversamente, però, il ricorso a tali parametri è esteso anche ad altre ipotesi e, in particolare:<br />
• quando il compenso non sia stato determinato in forma scritta, all’atto dell’incarico o successiva-mente;<br />
• “in ogni caso” di mancata determinazione consensuale;<br />
• nei casi di prestazione professionale resa nell’interesse di terzi;<br />
• nei casi di prestazioni officiose previste dalla legge – ad esempio, nel caso di difesa d’ufficio – (art. 13 co. 6 della L. 247/2012).</p>
<p>&nbsp;</p>
<a href='http://www.studiotributariodg.it/wp-content/uploads/2013/11/Fac-simile-di-lettera-di-incarico-professionale.pdf' class='icon-button download-icon' target="_blank">Fac-simile di lettera di incarico professionale<span class='et-icon'></span></a>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div class="shr-publisher-208"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/lettera-incarico-professionale/">Lettera di incarico professionale</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Da grande sarò avvocato</title>
		<link>https://www.studiotributariodg.it/the-masked-model/</link>
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		<pubDate>Sun, 03 Nov 2013 07:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>In questo articolo proviamo a riassumere, in modo molto [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/the-masked-model/">Da grande sarò avvocato</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>In questo articolo proviamo a riassumere, in modo molto sistematico, quali sono i requisiti e cosa è necessario per affrontare la carriera di avvocato.</p>
<h3>Norme di riferimento</h3>
<p>Nell&#8217;ordinamento italiano la professione dell&#8217;avvocato è disciplinata dalle disposizioni del Regio Decreto 27 novembre 1933 n. 1578 e successive modifiche.<br />
L&#8217;avvocato rappresenta, assiste e difende una parte processuale, avanti a un giudice o in una controversia extragiudiziale, in forza di un mandato e dietro pagamento di un onorario.</p>
<h3>Requisiti professionali</h3>
<p>Il professionista deve essere in possesso di laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento) oppure di laurea specialistica in giurisprudenza conseguita dopo la laurea in scienze giuridiche, o ancora laurea magistrale in giurisprudenza di durata quinquennale a ciclo unico.</p>
<p>Inoltre deve avere superato l&#8217;esame di Stato per l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione, secondo le norme vigenti all&#8217;epoca in cui l&#8217;esame è stato sostenuto.</p>
<h3>Modalità di svolgimento</h3>
<p>La professione di avvocato può essere svolta in forma:</p>
<p>- <strong>individuale</strong>: il professionista deve possedere i requisiti professionali richiesti;<br />
- <strong>associata</strong>: contratti a rilevanza soprattutto interna che si sostanziano in accordi di &#8220;studio associato&#8221;, che comprendono, per esempio, la ripartizione dei compensi e l&#8217;acquisto in comune dei beni necessari allo svolgimento dell&#8217;attività. Nell&#8217;associazione professionale, il contenuto del rapporto obbligatorio è quindi rappresentato dalla prestazione di collaborazione tecnica nell&#8217;attività professionale svolta dagli altri colleghi, contro la ripartizione delle spese complessive e del totale degli onorari percepiti da ogni singolo associato;<br />
- <strong>societaria (società di persone)</strong>: l&#8217;art. 2, comma 1, lett. c), legge 4 agosto 2006, n. 248, ha consentito la possibilità di fornire all&#8217;utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone, fermo restando che l&#8217;oggetto sociale relativo all&#8217;attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.</p>
<h3>Documentazione ed adempimenti per iniziare l&#8217;attività</h3>
<p>- apertura partita Iva con codice attività 69.10.10 (Codice Ateco 2007):</p>
<p>- impresa individuale: Modello AA9/11</p>
<p>- soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10</p>
<p>- iscrizione all&#8217;Albo professionale: occorre presentare un modulo d&#8217;iscrizione e versare la rata prevista da ciascun Ordine professionale;</p>
<p>- inquadramento previdenziale:</p>
<p>- iscrizione alla Cassa Nazionale Forense: è obbligato all&#8217;iscrizione alla Cassa Nazionale Forense chi è iscritto all&#8217;Albo ed ha aperto partita Iva con codice tipico dell&#8217;attività di avvocato e/o partecipi in associazione professionale all&#8217;interno della quale l&#8217;interessato svolga l&#8217;attività.<br />
La domanda d&#8217;iscrizione deve essere presentata alla Cassa entro sei mesi dalla maturazione di entrambi i requisiti precedenti;</p>
<p>- iscrizione INAIL: iscrizione con il rischio operativo per collaboratori.</p>
<h3>PEC (Posta Elettronica Certificata)</h3>
<p>Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.</p>
<h3>Tariffario</h3>
<p>Nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;Albo di appartenenza abbia un tariffario, con l&#8217;introduzione del DL n. 1/2012, convertito in legge n. 27 del 24/03/2012, sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Il compenso per le prestazioni professionali, il quale può essere contenuto in un preventivo scritto se richiesto dal cliente, è pattuito al momento del conferimento dell&#8217;incarico. Il professionista, pertanto, deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell&#8217;incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili, dal momento del conferimento alla conclusione dell&#8217;incarico, e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività professionale.</p>
<h3>Tenuta scritture contabili</h3>
<p>- <strong>REGIME DEI MINIMI</strong>: il soggetto può aderire al regime dei contribuenti minimi, di cui alla Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi da 96 a 117, così come modificato ed integrato dal DL n. 98 del 06/07/2011, convertito in L. n. 111 del 15/07/2011 (con decorrenza, con riferimento a tali ultime modifiche, dal 01/01/2012), se in possesso di precisi requisiti (un volume d&#8217;affari inferiore a 30.000 € senza dipendenti ed investimenti nel triennio non superiori a 15.000,00 euro) . In presenza di tale regime non vi è l&#8217;obbligo di tenuta della contabilità</p>
<p>- <strong>NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE</strong>: il professionista può aderire al &#8220;regime delle nuove iniziative produttive&#8221;, adottabile solo per i primi tre anni di attività, di cui alla Legge 23 dicembre 200, n. 388, art. 13, se persone fisiche o imprese familiari in possesso di precisi requisiti (negli ultimi 3 anni non hanno esercitato un&#8217;attività artistica, professionale o d&#8217;impresa, anche familiare o in forma associata, non intraprendono una nuova attività come mera prosecuzione di una precedente ed hanno ricavi o compensi nel corso dell&#8217;anno non superiori a 30.987,41 euro per l&#8217;esercizio di attività di lavoro autonomo o per attività imprenditoriali di servizi, ovvero a 61.974,83 euro negli altri casi). In presenza di tale regime non vi è l&#8217;obbligo di tenuta della contabilità; vanno conservati i documenti ricevuti ed emessi ai fini Iva.</p>
<p>- <strong>REGIME PREMIALE PER FAVORIRE LA TRASPARENZA</strong>: il soggetto può aderire al regime premiale, di cui all&#8217;articolo 10, primo comma, del DL n. 201/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Tale regime comporta la semplificazione degli adempimenti amministrativi, l&#8217;assistenza negli adempimenti amministrativi dell&#8217;Amministrazione finanziaria, l&#8217;accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti Iva, l&#8217;esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (per i contribuenti non soggetti al regime dell&#8217;accertamento basato sugli studi di settore), e la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l&#8217;attività di accertamento prevista dall&#8217;articolo 3, primo comma, del DPR n. 600/73 e dell&#8217;articolo 57, primo comma, del DPR n. 633/72. I benefici sono riconosciuti a condizione che il contribuente: provveda all&#8217;invio telematico all&#8217;amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura ed istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all&#8217;attività esercitata. Non possono optare per il regime premiale i soggetti che svolgono l&#8217;attività attraverso società di capitali.</p>
<p>- <strong>CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER PROFESSIONISTI</strong>: in base a quanto disposto dall&#8217;art. 19 del D.P.R. n. 600/1973, i professionisti individuali e le società tra artisti e professionisti devono tenere, quale regime naturale, la contabilità semplificata.<br />
Tale tipologia di contabilità prevede la tenuta del registro delle fatture di acquisto, del registro delle fatture emesse e di quello degli incassi e pagamenti (detto anche degli onorari e delle spese). In alternativa il professionista può tenere i registri Iva (fatture emesse e d&#8217;acquisto), nei quali annotare le operazioni rilevanti ai fini Irpef.</p>
<p>- <strong>CONTABILITÀ ORDINARIA PER PROFESSIONISTI</strong>: la contabilità ordinaria è facoltativa per i professionisti individuali e le società di persone, indipendentemente dai compensi fatturati.</p>
<p>- <strong>IVA PER CASSA <em>(opzione)</em></strong>: con l’introduzione del DL n. 83/2012, i soggetti passivi Iva, che nell’anno solare precedente hanno realizzato (o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare) un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, possono optare per l’applicazione dell’Iva per cassa per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione. L’opzione, come affermato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 21 novembre 2012, si desume dal comportamento concludente del contribuente e va comunicata nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta.</p>
<h3>Dichiarazioni fiscali</h3>
<p>- <strong>Comunicazione annuale dati Iva</strong>: obbligatoria, nell&#8217;ipotesi in cui il volume d&#8217;affari superi l&#8217;importo di 25.822,84 euro, per i professionisti individuali, per i professionisti che hanno aderito al &#8220;regime delle nuove iniziative produttive&#8221; e per le società di persone;</p>
<p>- <strong>Modello Iva</strong>: obbligatorio per i soggetti tenuti alle scritture contabili e per i professionisti che hanno aderito al &#8220;regime delle nuove iniziative produttive&#8221;;</p>
<p>- <strong>Modello 770 semplificato</strong>: da presentare nell&#8217;ipotesi di ritenute versate durante il periodo d&#8217;imposta;</p>
<p>- <strong>Modello 770 ordinario</strong>: da presentare in casi particolari;</p>
<p>- <strong>Modello Unico Persone Fisiche</strong>:<br />
- i contribuenti minimi, di cui alla L. 244/07, devono compilare il quadro CM;<br />
- i professionisti individuali, nell&#8217;ipotesi in cui tengano la contabilità in modalità semplificata, e coloro che hanno aderito al &#8220;regime delle nuove iniziative&#8221; devono compilare il quadro RE;<br />
- i professionisti individuali, nell&#8217;ipotesi in cui tengano la contabilità in modalità ordinaria, devono compilare il quadro RE;</p>
<p><strong>- Modello Unico Società di Persone:</strong><br />
- le società di persone, nell&#8217;ipotesi in cui tengano la contabilità in modalità semplificata, devono compilare il quadro RE;<br />
- le società di persone, nell&#8217;ipotesi in cui tengono la contabilità in modalità ordinaria, anche se per opzione, devono compilare il quadro RF;</p>
<p><strong> &#8211; Modello Studi di settore:</strong><br />
- i professionisti che svolgono l&#8217;attività di avvocato devono compilare il modello WK04U;</p>
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		<title>Opportunità per donne</title>
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		<pubDate>Tue, 29 Oct 2013 07:14:53 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p>Contributi a fondo perduto per assunzioni e imprese ros [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/programma-obiettivo-2013/">Opportunità per donne</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h2>Contributi a fondo perduto per assunzioni e imprese rosa</h2>
<p>Il Programma Obiettivo 2013, bandito recentemente dal Ministero del Lavoro, prevede nuovi finanziamenti per l&#8217;occupazione femminile. L&#8217;obiettivo è duplice: da un lato facilitare l&#8217;inserimento lavorativo femminile e dall&#8217;altro favorire progetti d&#8217;imprese rosa.<br />
Il bando dispone la concessione di contributi a fondo perduto per progetti complessi con un spesa minima di 60mila euro.</p>
<p>Le azioni per ottenere i finanziamenti devono essere finalizzate:<br />
• all&#8217;occupazione di giovani donne under 35;<br />
• al reinserimento lavorativo, destinato a donne over 35;<br />
• al consolidamento d&#8217;impresa;</p>
<p>Il progetto che riguarda l&#8217;occupazione interessa giovani donne under 35 e può essere presentato da datori di lavoro che intendano assumere e formare le neo dipendenti in azienda avvalendosi dell&#8217;esperienza di una lavoratrice o di un lavoratore senior. Il progetto deve prevedere la descrizione del percorso formativo, l&#8217;accordo tra le parti e la lettera di impegno all&#8217;assunzione da parte del legale rappresentante.</p>
<p>Per quanto riguarda, invece, il reinserimento lavorativo, destinato a donne over 35, il progetto può essere presentato da datori di lavoro che intendano inserire in azienda donne inoccupate, disoccupate o fruitrici di prestazioni di sostegno al reddito. Il progetto deve prevedere la descrizione di un percorso formativo atto all&#8217;inserimento o al reinserimento, l&#8217;accordo tra le parti e la lettere di impegno all&#8217;assunzione da parte del legale rappresentante.</p>
<p>Per il consolidamento d&#8217;impresa ,il programma prevede, altresì, il consolidamento di una o più imprese femminili a titolarità e/o prevalenza femminile nella compagine societaria attraverso: studi di fattibilità per lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e mercati anche in settori emergenti, iniziative tra più imprese femminili per la definizione e la promozione di prodotti e/o servizi e la formazione manageriale e/o specialistica finalizzata al rafforzamento dell&#8217;impresa o di alcune aree dell&#8217;impresa. Destinatarie delle azioni sono le imprese femminili attive da almeno due anni preventivamente identificate e indicate nel progetto.</p>
<p>Le domande di ammissione devono essere presentate entro il prossimo 30 novembre.</p>
<p style="text-align: right;"><div class='et-box et-download'>
					<div class='et-box-content'><a href="http://www.studiotributariodg.it/wp-content/uploads/2013/10/PROGRAMMA-OBIETTIVO-2013.pdf" target=”_blank”>Scarica il bando del Programma Obiettivo 2013</a></div></div></p>
<div class="shr-publisher-211"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/programma-obiettivo-2013/">Opportunità per donne</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></content:encoded>
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