<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio Tributario Di Giulio &#187; Manuali</title>
	<atom:link href="https://www.studiotributariodg.it/category/manuali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.studiotributariodg.it</link>
	<description>Consulenti di Impresa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2017 12:53:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Equitalia Come funziona la rateazione</title>
		<link>https://www.studiotributariodg.it/equitalia-come-funziona-la-rateazione/</link>
		<comments>https://www.studiotributariodg.it/equitalia-come-funziona-la-rateazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 16:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasquale Di Giulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Manuali]]></category>
		<category><![CDATA[Tributario]]></category>
		<category><![CDATA[Equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Manuale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiotributariodg.it/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[<p>Equitalia Come funziona la rateazione Se il cittadino s [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/equitalia-come-funziona-la-rateazione/">Equitalia Come funziona la rateazione</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div>
<h2 style="text-align: justify;"><b>Equitalia Come funziona la rateazione</b></h2>
</div>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Se il cittadino si trova in difficoltà a saldare il debito in un’unica soluzione può chiedere a Equitalia di pagare a rate le somme iscritte a ruolo. Alla luce delle recenti disposizioni normative (decreto legge n.69/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013) è possibile chiedere:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>un piano di rateazione <b>ordinario</b> fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni);</li>
<li> un piano di rateazione <b>straordinario</b> fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni), nei casi di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla propria responsabilità.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L’importo minimo di ogni rata è, salvo eccezioni, pari a 100 euro. I piani di rateazione sono alternativi per cui in caso di mancata concessione di una dilazione straordinaria, si può chiedere una rateazione ordinaria.</p>
<p>Anche i contribuenti che hanno ottenuto un piano di dilazione in 72 rate mensili prima delle nuove disposizioni normative, possono chiedere di allungare la rateazione fino a 120 rate mensili (piano straordinario).</p>
<p>I criteri per accedere a un piano di  rateazione straordinario sono stati stabiliti da apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze <a title="Equitalia Come funziona la rateazione" href="http://www.studiotributariodg.it/wp-content/uploads/2013/11/13-11-08-decreto-rateazione-equitalia1.pdf">(Leggi il decreto).</a></p>
<p><b>Come chiedere la rateazione</b></p>
<p style="text-align: justify;">Per debiti <b>fino a 50 mila</b> euro si può ottenere la rateizzazione con domanda semplice, senza la necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica (direttiva di Equitalia di maggio 2013).</p>
<p style="text-align: justify;">Per debiti <b>oltre 50 mila euro</b> la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica. L’agente della riscossione analizza l’importo del debito e la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.</p>
<p style="text-align: justify;">È possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti, anziché a rate costanti, in modo da poter pagare meno all’inizio nella prospettiva di un miglioramento della condizioni economiche.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>Requisiti per la rateazione straordinaria (fino a 10 anni)</b></p>
<p style="text-align: justify;">Possono richiedere una dilazione straordinaria i contribuenti  non in grado di pagare il debito secondo la rateazione ordinaria (72 rate mensili) e che, invece, possono sostenere un piano di pagamento più lungo.</p>
<p>Si accede a un piano di rateazione straordinaria fino a un massimo di 120 rate in presenza delle seguenti condizioni:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>per le persone fisiche e le ditte individuali, quando l’importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile, risultante dall’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) indicato nel modello Isee;</li>
<li>per le altre imprese, quando la rata è superiore al 10% del valore della produzione mensile. Inoltre l’indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio, deve essere compreso tra 0,5 e 1.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">In base alle norme che regolano l’istituto delle rateazioni:</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>si <b>decade</b> dal beneficio della dilazione <b>in caso di mancato pagamento di otto rate anche non consecutive</b> (decreto legge 69/2013, cd. &#8220;Decreto del fare&#8221;). Precedentemente era prevista la decadenza con il mancato pagamento di due rate consecutive;</li>
<li>l’<b>agente della riscossione non può iscrivere ipoteca, né attivare qualsiasi altra procedura cautelare ed esecutiva</b> finché si è in regola con i pagamenti;</li>
<li><b>il contribuente che ha ottenuto la rateazione</b> non è più considerato inadempiente e <b>può richiedere il Durc</b> (Documento unico di regolarità contributiva) e il certificato di regolarità fiscale <b>per partecipare alle gare</b> di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;</li>
<li>anche se non sono state pagate le rate degli avvisi bonari dell’Agenzia delle entrate è possibile chiedere a Equitalia la rateazione, una volta ricevuta la cartella.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><b>Presentazione della domanda</b><br />
La domanda di rateazione, comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, si può presentare tramite raccomandata a/r oppure a mano presso uno degli sportelli dell’agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia. I moduli sono disponibili sul questo sito, alla voce Modulistica, e presso tutti gli uffici sul territorio.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>(Fonte Equitalia)</p>
<div class="shr-publisher-1147"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/equitalia-come-funziona-la-rateazione/">Equitalia Come funziona la rateazione</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studiotributariodg.it/equitalia-come-funziona-la-rateazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statuto Contribuente</title>
		<link>https://www.studiotributariodg.it/statuto-contribuente/</link>
		<comments>https://www.studiotributariodg.it/statuto-contribuente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2013 11:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasquale Di Giulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Manuali]]></category>
		<category><![CDATA[Tributario]]></category>
		<category><![CDATA[Equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiotributariodg.it/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lo conoscete? -È l’unica vostra arma per difendervi da  [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/statuto-contribuente/">Statuto Contribuente</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h2>Lo conoscete?</h2>
<h3 style="text-align: justify;">-È l’unica vostra arma per difendervi da #Equitalia e dal #Fisco.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>L &#8216;articolo 2 prevede che per assicurare l&#8217;accessibilità e la comprensibilità delle norme fiscali, le leggi e gli atti aventi forza di legge, che non hanno un oggetto tributario, non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all&#8217;oggetto della legge medesima.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;articolo 3 poi era stato introdotto il principio della efficacia non retroattiva delle disposizioni tributarie, le quali divengono efficaci solo dopo la loro emanazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> Per gli adempimenti tributari le norme diventano efficaci per i contribuenti addirittura dopo un termine minimo di 60 giorni dalla loro entrata in vigore.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Negli ultimi anni sono state introdotte modifiche alla normativa fiscale &#8211; contenzioso tributario, sanzioni, scadenze, proroghe &#8211; in atti più o meno urgenti che trattavano tutt&#8217;altro.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il motivo per cui le scadenze per il pagamento degli acconti (e anche dell&#8217;Imu), sono state rinviate, fanno tornare di attualità il concreto valore dei principi sanciti dallo Statuto del contribuente (legge 212/2000) che da 13 anni, con la sua emanazione, avrebbe dovuto evitare proprio vicende come quella sugli acconti che, in questi giorni, si sta verificando e prima ancora lo spesometro.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong></strong><br />
Sia il legislatore che la stessa amministrazione finanziaria, ignorano questa legge e se ne ricordano solo dopo il nascere di svariate contestazione da parte degli ordini, e delle associazioni di categorie.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;irretroattività delle norme tributarie avrebbe dovuto costituire principio generale del nostro sistema tributario. A fronte di un disposto normativo così chiaro, si verifica, al contrario, che ogni qualvolta vi sia una nuova norma, lo sforzo del legislatore prima, e dell&#8217;amministrazione dopo, è di affermare che si tratta di una norma procedurale e non sostanziale così ritenendola applicabile anche per il passato.</p>
<p style="text-align: justify;">Dimenticando, in realtà, che anche le norme procedurali in materia tributaria che impongono nuovi oneri probatori e nuovi obblighi di documentazione, di fatto, finiscono per assumere un carattere sostanziale (si pensi a tutte le presunzioni in tema di indagini bancarie, estero vestizione, al raddoppio dei termini di decadenza).<br />
A fronte di ciò sono sempre maggiori i casi in cui gli uffici rendendosi conto di errori o di contestazioni del tutto infondate a seguito dei ricorsi dei contribuenti, modificano gli atti impositivi annullando i precedenti in autotutela, utilizzando così tale istituto, che doveva portare benefici ai contribuenti, in uno strumento per riproporre e correggere gli errori degli uffici.<br />
Non dovrebbero poi essere irrogate sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull&#8217;ambito di applicazione della norma o quando si traduce in una mera violazione formale.<br />
Su questo punto la giurisprudenza di legittimità ha fornito interpretazioni molto rigorose ritenendo raramente applicabile tale non sanzionabilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi meglio conoscere lo<a title="Statuto Conrribuenti." href=" http://www.studiotributariodg.it/?attachment_id=1135"> statuto</a> per poter tutelare meglio i nostri diritti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div class="shr-publisher-1136"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/statuto-contribuente/">Statuto Contribuente</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studiotributariodg.it/statuto-contribuente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manuale Nazionale Adempimenti del Registro delle Imprese 2013</title>
		<link>https://www.studiotributariodg.it/manuale-nazionale-adempimenti-del-registro-delle-imprese-2013/</link>
		<comments>https://www.studiotributariodg.it/manuale-nazionale-adempimenti-del-registro-delle-imprese-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2013 18:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasquale Di Giulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manuali]]></category>
		<category><![CDATA[Tributario]]></category>
		<category><![CDATA[Manuale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiotributariodg.it/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; Manuale Nazionale Adempimenti del Registro delle [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/manuale-nazionale-adempimenti-del-registro-delle-imprese-2013/">Manuale Nazionale Adempimenti del Registro delle Imprese 2013</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>&nbsp;</p>
<h1><a title="2013" href="http://www.ucer.camcom.it/portali-tematici/registro-imprese/manuali/manuale-adempimenti-registro-imprese">Manuale Nazionale Adempimenti del Registro delle Imprese 2013</a></h1>
<p><a href="http://www.ucer.camcom.it/portali-tematici/registro-imprese/manuali/manuale-adempimenti-registro-imprese"> </a></p>
<div class="shr-publisher-1133"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/manuale-nazionale-adempimenti-del-registro-delle-imprese-2013/">Manuale Nazionale Adempimenti del Registro delle Imprese 2013</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studiotributariodg.it/manuale-nazionale-adempimenti-del-registro-delle-imprese-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
