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	<title>Studio Tributario Di Giulio &#187; Portfolio</title>
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	<description>Consulenti di Impresa</description>
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		<title>Zone franche urbane: sgravi per le PMI del SUD</title>
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		<pubDate>Fri, 08 Nov 2013 07:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Una nuova circolare Ministero dello Sviluppo Economico  [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/zone-franche-urbane/">Zone franche urbane: sgravi per le PMI del SUD</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Una nuova circolare Ministero dello Sviluppo Economico fornisce chiarimenti sulle agevolazioni fiscali indicate nel decreto sviluppo bis 2012 per imprese e professionisti delle Zone Franche Urbane (ZFU) nelle Regioni <strong>Obiettivo Convergenza</strong> (Calabria, Campania, Sicilia e Puglia) e Comuni della provincia sarda di Carbonia Iglesias.<br />
I bandi sono di prossima pubblicazione.</p>
<p>Si sintetizzano le condizioni, i limiti, la durata e le modalità di fruizione.</p>
<h2>Le imprese beneficiarie</h2>
<ul>
<li><strong>Micro-imprese</strong>: meno di 10 dipendenti, fatturato/bilancio sotto 2 mln di euro.</li>
<li><strong>Piccole imprese</strong>: meno di 50 dipendenti, fatturato/bilancio sotto 10 mln di euro.</li>
<li><strong>Studi professionali o professionisti</strong> che svolgono attività in forma di impresa e sono iscritti al Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda.</li>
</ul>
<h2>Requisiti</h2>
<p>Le imprese devono essere già costituite al momento di presentazione della domanda, non possono essere in liquidazione o soggette a procedure concorsuali, devono svolgere <strong>attività nella ZFU</strong> (sede legale, amministrativa, produttiva o sede secondaria o unità locale). Per attività non sedentaria (ambulanti, costruzioni, idraulica, parrucchieri a domicilio) serve almeno un lavoratore dipendente (anche part-time) presso un ufficio/locale nella ZFU o almeno il<strong> 25% del volume d’affari</strong> attraverso operazioni nella ZFU.</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-1066" alt="Zone_franche" src="http://www.studiotributariodg.it/wp-content/uploads/2010/09/Zone_franche-249x300.png" width="249" height="300" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Esclusi</h2>
<p>Non sono ammesse le “imprese in difficoltà” ai sensi delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato: srl o società con soci a responsabilità illimitata che abbiano perduto più di metà del capitale (di cui un quarto negli ultimi 12 mesi) o società sotto procedura concorsuale di insolvenza. Nei primi tre anni di vita la società non si considera mai in diffficoltà, a meno che non sia sotto procedura di fallimento.</p>
<h2>Agevolazioni</h2>
<h3>Esenzione imposta sui redditi</h3>
<p>Esenzione <strong>totale</strong> imposta sul reddito dell’impresa fino a 100mila euro per i primi cinque periodi di imposta, partendo da quello di accoglimento dell’istanza. Dal sesto al decimo anno l’esenzione è al <strong>60%</strong>, per undicesimo e dodicesimo anno al <strong>40%</strong>, per tredicesimo e quattordicesimo al<strong> 20%</strong>. Il tetto di 100mila euro è maggiorato di 5mila euro per ciascun periodo d’imposta per ogni nuovo dipendente a tempo indeterminato residente nel territorio della ZFU. Le imprese che svolgono attività anche fuori dalla ZFU, devono tenere contabilità separata. Il reddito determinato per l’esenzione concorre alla formazione della base imponibile per l’addizionale regionale e comunale IRPEF.</p>
<h3>Esenzione Irap</h3>
<p>Per cinque anni di imposta da quello di presentazine dell’istanza dall’imposta regionale sulle attività produttive è esentato un valore della produzione fino a 300mila euro.</p>
<h3>Esenzione IMU</h3>
<p>Non si paga <strong>per quattro anni</strong> sugli immobili situati nel territorio della ZFU, posseduti e utilizzati dall’impresa o dal professioniasta.</p>
<h3>Contributi lavoro dipendente</h3>
<p>Non si pagano i contributi sul lavoro dipendente, solo nel caso di contratti a tempo indeterminato o a termine superiori a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30% dei dipendenti risieda nella ZFU, nella misura del 100% per i primi cinque anni, del 60% dal sesto al decimo anno, del 40% per undicesimo e dodicesimo, del 20% per il tredicesimo e quattordicesimo anno.</p>
<h3>L’agevolazione</h3>
<p>L’importo è concesso in base al rapporto fra risorse disponibili e richieste pervenute. La modalità di riparto è proporzionale: se quindi le richieste superano l’ammontare degli stanziamenti, ogni singola impresa riceverà meno di quanto richiesto. Le <strong>risorse a disposizione</strong> sono: 56 milioni di euro per la Calabria, 100 milioni per la Campania, 184,7 milioni per la Sicilia. Per la Puglia, si attende ancora il Piano di Azione Coesione. Gli importi concessi alle singole imprese saranno pubblicati dal ministero dello Sviluppo Economico, sul sito web. La concessione dell’agevolazione è subordinata all’acquisizione dell’<strong>informativa antimafia.</strong> L’impresa usufruisce dell’agevolazione attraverso sconti da applicare direttamente in <strong>F24</strong>.</p>
<p><em>Fonte: la <a href="http://www.mise.gov.it/images/stories/IncentiviImprese_Normativa/Circolare-esplicativa-30-09-2013n.32024-ZFU-Convergenza-e-Carbonia-Iglesias.pdf" target="_blank">circolare ministeriale</a> dello Sviluppo Economico del 30 settembre 2013 e Pmi.it</em></p>
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		<title>Lettera di incarico professionale</title>
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		<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 07:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Per la predisposizione della lettera di incarico profes [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/lettera-incarico-professionale/">Lettera di incarico professionale</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Per la predisposizione della lettera di incarico professionale occorre fare riferimento alle nuove disposizioni introdotte nell’ambito della riforma degli ordinamenti professionali.</p>
<p>Tale riforma trova fondamento in un articolato contesto normativo, che si caratterizza per la successione di diverse disposizioni di legge. In particolare, si fa riferimento ai seguenti interventi normativi:<br />
• DL 13.8.2011 n. 138 (conv. L. 14.9.2011 n. 148), art. 3 co. 5 &#8211; 5-ter, relativo ai principi cardine della riforma;<br />
• L. 12.11.2011 n. 183, art. 10 co. 3 &#8211; 11, relativo alla società tra professionisti;<br />
• DL 24.1.2012 n. 1 (conv. L. 24.3.2012 n. 27), art. 9, relativo a tariffe professionali, determinazione del compenso e tirocinio professionale;<br />
• DPR 7.8.2012 n. 137, relativo all’attuazione della riforma professionale;<br />
• DM 20.7.2012 n. 140, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giuri¬sdi¬zionale dei compensi del professionista.</p>
<p>In tale quadro normativo, poi, si segnala la L. 31.12.2012 n. 247, recante la riforma dell’ordinamento profes-sionale forense, oggetto di una specifica normativa.<br />
In particolare, rilevano le disposizioni previste in tema di determinazione dei compensi del professionista di cui all’art. 9 del DL 1/2012.<br />
Nello specifico, la lett. d) dell’art. 3 co. 5 del DL 138/2011 – poi abrogato dall’art. 9 co. 7 lett. c) del DL 1/2012 – prevedeva che “il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all’atto del conferi-mento dell’incarico professionale [...]. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico. In caso di mancata determina¬zione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazio¬ne giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia”.<br />
Tali prescrizioni – anche se la norma è stata formalmente abrogata – sono state, poi, riprese dall’art. 9 del DL 1/2012, che ha riformato sensibilmente la disciplina delle professioni regolamentate, in particolare, abrogando le tariffe professionali. Al tempo stesso, viene prevista l’elaborazione di parametri ministeriali per offrire un ausilio al giudice in sede di liquidazione dei compensi (il DM 140/2012) e viene introdotto l’obbligo per il professionista di fornire al cliente un preventivo di massima.<br />
L’art. 9 del DL 1/2012 nella rubrica fa riferimento espressamente alle “professioni regolamentate”, con la precisazione al co. 1 “nel sistema ordinistico”, ove per “professione regolamentata” si intende l’attività, o l’insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consen-tito solo a seguito d’iscrizione in Ordini o Collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità (art. 1 co. 1 lett. a) del DPR 137/2012, relativo all’attuazione della riforma professionale).</p>
<p>D’altro canto, con riferimento alla categoria professionale forense, l’art. 13 della L. 247/2012 ha previsto una disciplina specifica, fissando i criteri di determinazione dei compensi del professionista per le prestazioni professionali rese al proprio cliente, con rinvio ad un decreto ministeriale per la determinazione dei parametri a cui far riferimento in caso di liquidazione giudiziale e comunque in caso di mancata determinazione consensuale (co. 6) e delle spese forfetarie dovute sia nel caso di determinazione contrattuale del compenso sia in sede di liquidazione giudiziale (co. 10).<br />
Come precisato dal Consiglio Nazionale Forense (dossier dell’ufficio studi del CNF 22.1.2013 n. 1), l’art. 13 del¬la L. 247/2012 è di immediata applicazione salvo per tali ipotesi, per le quali occorre attendere l’ema-nazione del decreto ministeriale. Nelle more, si applicano in via analogica le disposizioni di cui al DM 140/2012.<br />
Allo stato attuale, risulta una bozza di regolamento trasmessa dal Ministro della Giustizia al Consiglio di Stato e al Consiglio Nazionale Forense per il prescritto parere, che modifica la proposta sui nuovi parametri forensi inviata dal Consiglio Nazionale Forense al Ministro della Giustizia lo scorso 24.5.2013 (comunicato stampa Min. Giustizia 1.10.2013).</p>
<h3>Professioni regolamentate</h3>
<p>L’art. 9 co. 4 del DL 1/2012 interviene sulla disciplina del compenso per le prestazioni rese dal profes-sionista, prevedendo che:<br />
• al momento del conferimento dell’incarico pro¬fessionale, è pattuito il compenso per le prestazioni professionali, nelle forme previste dall’ordinamento;<br />
• il professionista è obbligato ad una serie di oneri informativi a favore del cliente, e cioè, il grado di complessità dell’incarico, tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico, i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.</p>
<p>Inoltre, “in ogni caso”, la misura del compenso:<br />
• è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima;<br />
• deve essere adeguata all’importanza dell’opera;<br />
• va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.</p>
<p>Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.<br />
Non è previsto uno specifico illecito disciplinare per la violazione di tali obblighi.<br />
L’assenza di prova del preventivo di massima rilasciato dal professionista al cliente ai sensi dell’art. 9 co. 4 del DL 1/2012 costituisce “elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso” (art. 1 co. 6 del DM 140/2012).</p>
<p>La fissazione della misura del compenso è lasciata alla libera contrattazione tra le parti sulla base di un ac-cordo ed indipendentemente dalle previgenti tariffe professionali, ormai abrogate dal 24.1.2012 (art. 9 co. 1 del DL 1/2012).<br />
In difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, questo viene determi¬nato dal giudice con riguardo ai “parametri” stabiliti con il DM 140/2012. Si precisa che i “parametri numerici” costituiscono solo una funzione di orientamento per il giudice.</p>
<h3>Avvocato</h3>
<p>L’art. 13 della L. 247/2012 ha previsto una disciplina ad hoc per la categoria professionale forense.<br />
L’incarico professionale può essere esercitato dall’avvocato a titolo gratuito o a titolo oneroso.<br />
All’atto del conferimento dell’incarico professionale, il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto.<br />
Al pari delle altre professioni ordinistiche, anche per l’avvocato viene fatta la distinzione fra:<br />
• determinazione contrattuale;<br />
• liquidazione giudiziale o comunque senza accordo.</p>
<p>Rispetto, però, alla disciplina di cui alle altre professioni ordinistiche, si segnala il riconoscimento, in caso di mancanza di un accordo sui compensi, della possibilità di rivolgersi al Consiglio dell’Ordine per l’esperimento di un tentativo di conciliazione e per la richiesta di un parere sulla congruità della pretesa.<br />
In particolare, qualora venga a mancare l’accordo tra avvocato e cliente, entrambe le parti possono rivolgersi al Consiglio dell’Ordine per l’esperimento di un tentativo di conciliazione. In mancanza dell’accordo, l’avvocato può chiedere il rilascio di un parere sulla congruità della pretesa in relazione all’opera prestata.</p>
<p>Come detto, la regola generale è quella della libera pattuizione, per cui le parti possono fissare il compenso per il professionista, ricorrendo, ad esempio, ai seguenti criteri di definizione:<br />
• a tempo;<br />
• in misura forfetaria;<br />
• per convenzione avente ad oggetto uno o più affari;<br />
• in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività;<br />
• a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non solo a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.</p>
<p>Oltre al compenso per la prestazione professionale, all’avvocato è dovuto:<br />
• il rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anti-cipa¬ti nell’interesse del cliente;<br />
• una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata con un de-creto di prossima emanazione, insieme ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.</p>
<p>Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.<br />
Il professionista è tenuto ad un preciso obbligo informativo a favore del cliente, dovendo, nel rispetto del principio di trasparenza, rendere noto:<br />
• il livello della complessità dell’incarico;<br />
• le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico;<br />
• la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e com¬penso professionale. Tale obbligo è dovuto a richiesta di chi conferisce l’incarico, in forma scritta.</p>
<p>In maniera coerente con il sistema introdotto dall’art. 9 del DL 1/2012 (e al corrispondente DM 140/2012) il compenso del professionista-avvocato viene determinato, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, mediante il ricorso a determinati “parametri” stabiliti da uno specifico decreto ministeriale.<br />
Diversamente, però, il ricorso a tali parametri è esteso anche ad altre ipotesi e, in particolare:<br />
• quando il compenso non sia stato determinato in forma scritta, all’atto dell’incarico o successiva-mente;<br />
• “in ogni caso” di mancata determinazione consensuale;<br />
• nei casi di prestazione professionale resa nell’interesse di terzi;<br />
• nei casi di prestazioni officiose previste dalla legge – ad esempio, nel caso di difesa d’ufficio – (art. 13 co. 6 della L. 247/2012).</p>
<p>&nbsp;</p>
<a href='http://www.studiotributariodg.it/wp-content/uploads/2013/11/Fac-simile-di-lettera-di-incarico-professionale.pdf' class='icon-button download-icon' target="_blank">Fac-simile di lettera di incarico professionale<span class='et-icon'></span></a>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
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		<title>Da grande sarò avvocato</title>
		<link>https://www.studiotributariodg.it/the-masked-model/</link>
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		<pubDate>Sun, 03 Nov 2013 07:13:31 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p>In questo articolo proviamo a riassumere, in modo molto [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/the-masked-model/">Da grande sarò avvocato</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>In questo articolo proviamo a riassumere, in modo molto sistematico, quali sono i requisiti e cosa è necessario per affrontare la carriera di avvocato.</p>
<h3>Norme di riferimento</h3>
<p>Nell&#8217;ordinamento italiano la professione dell&#8217;avvocato è disciplinata dalle disposizioni del Regio Decreto 27 novembre 1933 n. 1578 e successive modifiche.<br />
L&#8217;avvocato rappresenta, assiste e difende una parte processuale, avanti a un giudice o in una controversia extragiudiziale, in forza di un mandato e dietro pagamento di un onorario.</p>
<h3>Requisiti professionali</h3>
<p>Il professionista deve essere in possesso di laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento) oppure di laurea specialistica in giurisprudenza conseguita dopo la laurea in scienze giuridiche, o ancora laurea magistrale in giurisprudenza di durata quinquennale a ciclo unico.</p>
<p>Inoltre deve avere superato l&#8217;esame di Stato per l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione, secondo le norme vigenti all&#8217;epoca in cui l&#8217;esame è stato sostenuto.</p>
<h3>Modalità di svolgimento</h3>
<p>La professione di avvocato può essere svolta in forma:</p>
<p>- <strong>individuale</strong>: il professionista deve possedere i requisiti professionali richiesti;<br />
- <strong>associata</strong>: contratti a rilevanza soprattutto interna che si sostanziano in accordi di &#8220;studio associato&#8221;, che comprendono, per esempio, la ripartizione dei compensi e l&#8217;acquisto in comune dei beni necessari allo svolgimento dell&#8217;attività. Nell&#8217;associazione professionale, il contenuto del rapporto obbligatorio è quindi rappresentato dalla prestazione di collaborazione tecnica nell&#8217;attività professionale svolta dagli altri colleghi, contro la ripartizione delle spese complessive e del totale degli onorari percepiti da ogni singolo associato;<br />
- <strong>societaria (società di persone)</strong>: l&#8217;art. 2, comma 1, lett. c), legge 4 agosto 2006, n. 248, ha consentito la possibilità di fornire all&#8217;utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone, fermo restando che l&#8217;oggetto sociale relativo all&#8217;attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.</p>
<h3>Documentazione ed adempimenti per iniziare l&#8217;attività</h3>
<p>- apertura partita Iva con codice attività 69.10.10 (Codice Ateco 2007):</p>
<p>- impresa individuale: Modello AA9/11</p>
<p>- soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10</p>
<p>- iscrizione all&#8217;Albo professionale: occorre presentare un modulo d&#8217;iscrizione e versare la rata prevista da ciascun Ordine professionale;</p>
<p>- inquadramento previdenziale:</p>
<p>- iscrizione alla Cassa Nazionale Forense: è obbligato all&#8217;iscrizione alla Cassa Nazionale Forense chi è iscritto all&#8217;Albo ed ha aperto partita Iva con codice tipico dell&#8217;attività di avvocato e/o partecipi in associazione professionale all&#8217;interno della quale l&#8217;interessato svolga l&#8217;attività.<br />
La domanda d&#8217;iscrizione deve essere presentata alla Cassa entro sei mesi dalla maturazione di entrambi i requisiti precedenti;</p>
<p>- iscrizione INAIL: iscrizione con il rischio operativo per collaboratori.</p>
<h3>PEC (Posta Elettronica Certificata)</h3>
<p>Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.</p>
<h3>Tariffario</h3>
<p>Nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;Albo di appartenenza abbia un tariffario, con l&#8217;introduzione del DL n. 1/2012, convertito in legge n. 27 del 24/03/2012, sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Il compenso per le prestazioni professionali, il quale può essere contenuto in un preventivo scritto se richiesto dal cliente, è pattuito al momento del conferimento dell&#8217;incarico. Il professionista, pertanto, deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell&#8217;incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili, dal momento del conferimento alla conclusione dell&#8217;incarico, e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività professionale.</p>
<h3>Tenuta scritture contabili</h3>
<p>- <strong>REGIME DEI MINIMI</strong>: il soggetto può aderire al regime dei contribuenti minimi, di cui alla Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi da 96 a 117, così come modificato ed integrato dal DL n. 98 del 06/07/2011, convertito in L. n. 111 del 15/07/2011 (con decorrenza, con riferimento a tali ultime modifiche, dal 01/01/2012), se in possesso di precisi requisiti (un volume d&#8217;affari inferiore a 30.000 € senza dipendenti ed investimenti nel triennio non superiori a 15.000,00 euro) . In presenza di tale regime non vi è l&#8217;obbligo di tenuta della contabilità</p>
<p>- <strong>NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE</strong>: il professionista può aderire al &#8220;regime delle nuove iniziative produttive&#8221;, adottabile solo per i primi tre anni di attività, di cui alla Legge 23 dicembre 200, n. 388, art. 13, se persone fisiche o imprese familiari in possesso di precisi requisiti (negli ultimi 3 anni non hanno esercitato un&#8217;attività artistica, professionale o d&#8217;impresa, anche familiare o in forma associata, non intraprendono una nuova attività come mera prosecuzione di una precedente ed hanno ricavi o compensi nel corso dell&#8217;anno non superiori a 30.987,41 euro per l&#8217;esercizio di attività di lavoro autonomo o per attività imprenditoriali di servizi, ovvero a 61.974,83 euro negli altri casi). In presenza di tale regime non vi è l&#8217;obbligo di tenuta della contabilità; vanno conservati i documenti ricevuti ed emessi ai fini Iva.</p>
<p>- <strong>REGIME PREMIALE PER FAVORIRE LA TRASPARENZA</strong>: il soggetto può aderire al regime premiale, di cui all&#8217;articolo 10, primo comma, del DL n. 201/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Tale regime comporta la semplificazione degli adempimenti amministrativi, l&#8217;assistenza negli adempimenti amministrativi dell&#8217;Amministrazione finanziaria, l&#8217;accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti Iva, l&#8217;esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (per i contribuenti non soggetti al regime dell&#8217;accertamento basato sugli studi di settore), e la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l&#8217;attività di accertamento prevista dall&#8217;articolo 3, primo comma, del DPR n. 600/73 e dell&#8217;articolo 57, primo comma, del DPR n. 633/72. I benefici sono riconosciuti a condizione che il contribuente: provveda all&#8217;invio telematico all&#8217;amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura ed istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all&#8217;attività esercitata. Non possono optare per il regime premiale i soggetti che svolgono l&#8217;attività attraverso società di capitali.</p>
<p>- <strong>CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER PROFESSIONISTI</strong>: in base a quanto disposto dall&#8217;art. 19 del D.P.R. n. 600/1973, i professionisti individuali e le società tra artisti e professionisti devono tenere, quale regime naturale, la contabilità semplificata.<br />
Tale tipologia di contabilità prevede la tenuta del registro delle fatture di acquisto, del registro delle fatture emesse e di quello degli incassi e pagamenti (detto anche degli onorari e delle spese). In alternativa il professionista può tenere i registri Iva (fatture emesse e d&#8217;acquisto), nei quali annotare le operazioni rilevanti ai fini Irpef.</p>
<p>- <strong>CONTABILITÀ ORDINARIA PER PROFESSIONISTI</strong>: la contabilità ordinaria è facoltativa per i professionisti individuali e le società di persone, indipendentemente dai compensi fatturati.</p>
<p>- <strong>IVA PER CASSA <em>(opzione)</em></strong>: con l’introduzione del DL n. 83/2012, i soggetti passivi Iva, che nell’anno solare precedente hanno realizzato (o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare) un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, possono optare per l’applicazione dell’Iva per cassa per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione. L’opzione, come affermato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 21 novembre 2012, si desume dal comportamento concludente del contribuente e va comunicata nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta.</p>
<h3>Dichiarazioni fiscali</h3>
<p>- <strong>Comunicazione annuale dati Iva</strong>: obbligatoria, nell&#8217;ipotesi in cui il volume d&#8217;affari superi l&#8217;importo di 25.822,84 euro, per i professionisti individuali, per i professionisti che hanno aderito al &#8220;regime delle nuove iniziative produttive&#8221; e per le società di persone;</p>
<p>- <strong>Modello Iva</strong>: obbligatorio per i soggetti tenuti alle scritture contabili e per i professionisti che hanno aderito al &#8220;regime delle nuove iniziative produttive&#8221;;</p>
<p>- <strong>Modello 770 semplificato</strong>: da presentare nell&#8217;ipotesi di ritenute versate durante il periodo d&#8217;imposta;</p>
<p>- <strong>Modello 770 ordinario</strong>: da presentare in casi particolari;</p>
<p>- <strong>Modello Unico Persone Fisiche</strong>:<br />
- i contribuenti minimi, di cui alla L. 244/07, devono compilare il quadro CM;<br />
- i professionisti individuali, nell&#8217;ipotesi in cui tengano la contabilità in modalità semplificata, e coloro che hanno aderito al &#8220;regime delle nuove iniziative&#8221; devono compilare il quadro RE;<br />
- i professionisti individuali, nell&#8217;ipotesi in cui tengano la contabilità in modalità ordinaria, devono compilare il quadro RE;</p>
<p><strong>- Modello Unico Società di Persone:</strong><br />
- le società di persone, nell&#8217;ipotesi in cui tengano la contabilità in modalità semplificata, devono compilare il quadro RE;<br />
- le società di persone, nell&#8217;ipotesi in cui tengono la contabilità in modalità ordinaria, anche se per opzione, devono compilare il quadro RF;</p>
<p><strong> &#8211; Modello Studi di settore:</strong><br />
- i professionisti che svolgono l&#8217;attività di avvocato devono compilare il modello WK04U;</p>
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		<title>Opportunità per donne</title>
		<link>https://www.studiotributariodg.it/programma-obiettivo-2013/</link>
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		<pubDate>Tue, 29 Oct 2013 07:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Contributi a fondo perduto per assunzioni e imprese ros [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/programma-obiettivo-2013/">Opportunità per donne</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h2>Contributi a fondo perduto per assunzioni e imprese rosa</h2>
<p>Il Programma Obiettivo 2013, bandito recentemente dal Ministero del Lavoro, prevede nuovi finanziamenti per l&#8217;occupazione femminile. L&#8217;obiettivo è duplice: da un lato facilitare l&#8217;inserimento lavorativo femminile e dall&#8217;altro favorire progetti d&#8217;imprese rosa.<br />
Il bando dispone la concessione di contributi a fondo perduto per progetti complessi con un spesa minima di 60mila euro.</p>
<p>Le azioni per ottenere i finanziamenti devono essere finalizzate:<br />
• all&#8217;occupazione di giovani donne under 35;<br />
• al reinserimento lavorativo, destinato a donne over 35;<br />
• al consolidamento d&#8217;impresa;</p>
<p>Il progetto che riguarda l&#8217;occupazione interessa giovani donne under 35 e può essere presentato da datori di lavoro che intendano assumere e formare le neo dipendenti in azienda avvalendosi dell&#8217;esperienza di una lavoratrice o di un lavoratore senior. Il progetto deve prevedere la descrizione del percorso formativo, l&#8217;accordo tra le parti e la lettera di impegno all&#8217;assunzione da parte del legale rappresentante.</p>
<p>Per quanto riguarda, invece, il reinserimento lavorativo, destinato a donne over 35, il progetto può essere presentato da datori di lavoro che intendano inserire in azienda donne inoccupate, disoccupate o fruitrici di prestazioni di sostegno al reddito. Il progetto deve prevedere la descrizione di un percorso formativo atto all&#8217;inserimento o al reinserimento, l&#8217;accordo tra le parti e la lettere di impegno all&#8217;assunzione da parte del legale rappresentante.</p>
<p>Per il consolidamento d&#8217;impresa ,il programma prevede, altresì, il consolidamento di una o più imprese femminili a titolarità e/o prevalenza femminile nella compagine societaria attraverso: studi di fattibilità per lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e mercati anche in settori emergenti, iniziative tra più imprese femminili per la definizione e la promozione di prodotti e/o servizi e la formazione manageriale e/o specialistica finalizzata al rafforzamento dell&#8217;impresa o di alcune aree dell&#8217;impresa. Destinatarie delle azioni sono le imprese femminili attive da almeno due anni preventivamente identificate e indicate nel progetto.</p>
<p>Le domande di ammissione devono essere presentate entro il prossimo 30 novembre.</p>
<p style="text-align: right;"><div class='et-box et-download'>
					<div class='et-box-content'><a href="http://www.studiotributariodg.it/wp-content/uploads/2013/10/PROGRAMMA-OBIETTIVO-2013.pdf" target=”_blank”>Scarica il bando del Programma Obiettivo 2013</a></div></div></p>
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		<title>Cosa conosce l&#8217;AE</title>
		<link>https://www.studiotributariodg.it/cosa-conosce-agenzia-entrate/</link>
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		<pubDate>Fri, 18 Oct 2013 06:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha un bel pò di informazi [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/cosa-conosce-agenzia-entrate/">Cosa conosce l&#8217;AE</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha un bel pò di informazioni su di noi. Si va dalle spese certe:</p>
<ul>
<li>Contributi previdenziali;</li>
<li>Assicurazioni;</li>
<li>Bollette;</li>
<li>Contratti di locazione registrati e quindi a disposizione dell’agenzia del territorio;</li>
<li>ecc.;</li>
</ul>
<p>Ai dati certi:</p>
<ul>
<li>Possesso di una o più abitazioni;</li>
<li>Mezzi di trasporto;</li>
<li>ecc.;</li>
</ul>
<p>Ma molti non sanno che il fisco sa molto anche sui nostri acquisti.<br />
Può sapere se abbiamo speso vari euro per elettrodomestici e arredi e addirittura quanti euro abbiamo speso per biancheria, detersivi, pentole e riparazioni. Si tratta di tutte spese sostenute in modo tracciabile, con bancomat, carta di credito o bonifico.</p>
<p><em><strong>Come può difendersi il contribuente ?</strong></em></p>
<p>Riuscendo a dimostrare (tramite movimenti tracciabili) che i soldi per l’acquisto di un fabbricato, di auto, di una barca di televisore ecc. ecc. se eccedenti il suo reddito prodotto, li ha ricevuti dai genitori, da un’eredità o grazie ai risparmi degli ultimi vent’anni, e, cosa fondamentale, affidandosi a noi!!!</p>
<p>In caso di accertamento mediante lettera se la documentazione, o le motivazioni sono efficaci l’accertamento potrà ritenersi concluso. Il tutto dopo essersi dati un appuntamento, rinviabile al massimo di 15 giorni dalla data del ricevimento della lettera (che poi in realtà è una raccomandata).</p>
<p>Se invece il confronto va male inizia il contraddittorio ma questa è un altro caso e forse è il caso di <a title="Contatti" href="http://www.studiotributariodg.it/contatti/">chiamarci subito</a>!!.</p>
<div class="shr-publisher-214"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/cosa-conosce-agenzia-entrate/">Cosa conosce l&#8217;AE</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Spesometro 2013</title>
		<link>https://www.studiotributariodg.it/spesometro2013/</link>
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		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 06:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>L’art. 21 del DL 31.5.2010 n. 78 (conv. L. 30.7.2010 n. [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/spesometro2013/">Spesometro 2013</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h3>L’art. 21 del DL 31.5.2010 n. 78 (conv. L. 30.7.2010 n. 122) ha introdotto l’obbligo, per i soggetti passivi IVA, di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le operazioni, rilevanti ai fini dell’imposta, rese e ricevute, di importo almeno pari a 3.000,00 euro (c.d. “<b>spesometro</b>”).</h3>
<p>A decorrere <b>dall’1.1.2012</b>, tale norma è stata modificata dall’art. 2 co. 6 del DL 2.3.2012 n. 16 (conv. L. 26.4.2012 n. 44) prevedendo che l’adempimento in esame, ove riferito alle operazioni per le quali è previsto l’obbligo di emissione della <b>fattura</b>, è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e for­ni­­tore, di <b>tutte</b> le operazioni attive e passive effettuate, a prescindere quindi dal loro importo. Per le ope­razioni <b>non</b> soggette all’<b>obbligo</b> di emissione della <b>fattura</b>, è stato invece confermato che la co­mu­­nicazione ha per oggetto le operazioni di importo non inferiore a <b>3.600,00 euro</b>, al lordo dell’IVA.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908:</p>
<ul>
<li>ha approvato il <b>nuovo modello</b> per la comunicazione in esame;</li>
<li>ha stabilito che, con il medesimo modello, vanno <b>comunicate anche</b>:</li>
</ul>
<p>–       le <b>operazioni</b> effettuate da parte dei soggetti passivi IVA, a decorrere dall’1.10.2013, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori considerati “paradisi fiscali” (c.d. <b>Paesi “<i>black list</i>”</b>), ai sensi dell’art. 1 del DL 25.3.2010 n. 40 (conv. L. 22.5.2010 n. 73);</p>
<p>–       gli <b>acquisti</b> di beni effettuati presso operatori economici di <b>San Marino </b>con pagamento dell’IVA mediante autofattura, a decorrere dalle operazioni annotate dall’1.10.2013;</p>
<p>–       le <b>operazioni in contanti legate al turismo</b>, effettuate nei confronti di cittadini stranieri non residenti, da parte dei commercianti al minuto (e soggetti equiparati) e delle agenzie di viaggio, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, ai sensi dell’art. 3 co. 2-<i>bis</i> del DL 2.3.2012 n. 16 (conv. L. 26.4.2012 n. 44);</p>
<ul>
<li>ha inoltre stabilito che lo stesso modello <b>può</b> essere utilizzato per comunicare i dati relativi alle <b>attività di <i>leasing</i></b> finanziario ed operativo, di <b>locazione</b> e/o di <b>noleggio</b> di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, da parte dei relativi operatori commer­ciali, in <b>alternativa</b> allo specifico modello.</li>
</ul>
<p>Nuovo modello polivalente</p>
<p>In data 10.10.2013, sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il <b>nuovo modello di comunicazione polivalente</b>, con le relative <b>istruzioni</b>, che sostituisce il modello precedente-mente approvato con il suddetto provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.</p>
<p>Disciplina transitoria</p>
<p>Inoltre, in <b>via transitoria</b>, è stato previsto che:</p>
<ul>
<li>per le <b>operazioni</b> con <b>Paesi “<i>black list</i>” </b>effettuate <b>dall’1.10.2013 al 31.12.2013</b>, in alternativa al nuovo modello polivalente è possibile continuare ad utilizzare il <b>precedente</b> <b>specifico modello</b>;</li>
<li>per gli <b>acquisti</b> effettuati presso operatori economici di <b>San Marino </b>con pagamento dell’IVA mediante autofattura, per le operazioni annotate dall’1.10.2013 e fino a quelle effettuate <b>al 31.12.2013</b>, in alternativa al nuovo modello polivalente è possibile continuare ad utilizzare le <b>precedenti modalità</b>.</li>
</ul>
<h2>2 Soggetti obbligati alla comunicazione</h2>
<p>La comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010 (c.d. “<b>spesometro</b>”) riguarda tutti i <b>soggetti passivi IVA</b> che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA.</p>
<p>In considerazione dell’applicazione generalizzata dell’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA per tutti i soggetti passivi d’imposta, l’adempimento è previsto anche per:</p>
<ul>
<li>i soggetti in <b>contabilità semplificata</b> (di cui agli artt. 18 e 19 del DPR 600/73);</li>
<li>gli <b>enti non commerciali</b>, limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole, ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72;</li>
<li>i <b>soggetti non residenti</b> con stabile organizzazione in Italia o ivi identificati direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale;</li>
<li>i <b>curatori fallimentari</b> e commissari liquidatori, per conto della società fallita o in liquidazio­ne coatta amministrativa;</li>
<li>i soggetti che hanno optato per la <b>dispensa</b> dagli adempimenti per le operazioni esenti, ai sensi dell’art. 36-<i>bis </i>del DPR 633/72;</li>
<li>i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive, di cui all’art. 13 della L. 388/2000 (c.d. “<b>forfettini</b>”);</li>
<li>i soggetti che adottano il <b>regime contabile</b> agevolato c.d. per gli “<b>ex minimi</b>”, di cui all’art. 27 co. 3 &#8211; 5 del DL 98/2011 (conv. L. 111/2011) e al provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185825.</li>
</ul>
<p>Acquisti “promiscui”</p>
<p>Per gli acquisti “promiscui” degli <b>enti non commerciali</b>, cioè destinati sia all’attività istituzionale, sia a quella commerciale (o agricola), la registrazione della fattura dovrebbe comportare l’obbligo di comunicazione dell’operazione per l’intero importo.</p>
<h3>2.1 soggetti esclusi</h3>
<p>Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA:</p>
<ul>
<li>i c.d. “<b>nuovi contribuenti minimi</b>” (di cui all’art. 1 co. 96 &#8211; 117 della L. 244/2007 e all’art. 27 co. 1 &#8211; 2 del DL 98/2011);</li>
<li>lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri <b>organismi</b> di <b>diritto pubblico</b>, limita­ta­mente alle operazioni effettuate nell’ambito dell’attività istituzionale.</li>
</ul>
<p>Acquisti “promiscui”</p>
<p>Per gli acquisti “promiscui” delle <b>Amministrazioni pubbliche</b>, cioè destinati sia all’attività istituzio­na­le, sia a quella commerciale, la registrazione della fattura dovrebbe comportare l’obbligo di co­mu­nicazione dell’operazione per l’intero importo.</p>
<p>2.2 Operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive</p>
<p>Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute durante il periodo di riferimento della comunicazione, è necessario distinguere le seguenti ipotesi:</p>
<ul>
<li>nel caso in cui il soggetto <b>si è estinto</b> per effetto dell’operazione straordinaria o della tra­sformazione sostanziale soggettiva, quello subentrante deve trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto;</li>
<li>nel caso in cui il soggetto <b>non si è estinto</b> per effetto dell’operazione straordinaria, la co­municazione deve essere presentata dal soggetto stesso.</li>
</ul>
<h2>3 Oggetto della comunicazione</h2>
<p>Sono oggetto della comunicazione i corrispettivi relativi alle:</p>
<ul>
<li><b>cessioni</b> di beni e <b>prestazioni</b> di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della <b>fattura</b>, indipendentemente dall’importo unitario dell’operazione;</li>
<li><b>cessioni</b> di beni e <b>prestazioni</b> di servizi rese e ricevute per le quali <b>non</b> sussiste l’<b>obbligo</b> di emissione della <b>fattura</b>, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a <b>3.600,00 euro</b>, al lordo dell’IVA;</li>
<li>operazioni in <b>contanti</b> legate al turismo:</li>
</ul>
<p>–       effettuate dai soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e soggetti equiparati) e 74-<i>ter</i> (agenzie di viaggio) del DPR 633/72;</p>
<p>–       nei confronti delle <b>persone fisiche</b> di <b>cittadinanza diversa</b> da quella italiana e, comun­que, diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea, ovvero dei Paesi dello Spazio economico europeo, che abbiano <b>residenza fuori</b> dal territorio dello Stato italiano;</p>
<p>–       di importo pari o superiore a <b>1.000,00 euro</b> e fino a <b>15.000,00 euro</b>.</p>
<p>3.1 Operazioni senza obbligo di emissione della fattura</p>
<p>Riguardo alle operazioni senza obbligo di emissione della fattura, il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908 ha stabilito che:</p>
<ul>
<li>il limite di 3.600,00 euro, al lordo dell’IVA, <b>non opera</b> nel caso in cui sia stata <b>emessa</b> la <b>fattura</b>:</li>
</ul>
<p>–       su base volontaria;</p>
<p>–       ovvero, a seguito di richiesta del cliente;</p>
<ul>
<li>per le <b>operazioni attive</b> relative agli <b>anni 2012 e 2013</b>, per le quali sia <b>emessa</b> la fattura, la so­glia di 3.600,00 euro, al lordo dell’IVA, opera anche per le operazioni documentate da fattura da parte:</li>
</ul>
<p>–       dei commercianti al minuto e soggetti equiparati (art. 22 del DPR 633/72);</p>
<p>–       delle agenzie di viaggio (art. 74-<i>ter</i> del DPR 633/72).</p>
<p>3.2 Operazioni legate al turismo superiori a 15.000,00 euro</p>
<p>Le suddette operazioni legate al turismo di importo superiore a 15.000,00 euro sono comunicate nei quadri ordinari relativi allo “<b>spesometro</b>”.</p>
<p>Oltre i 15.000,00 euro, infatti, non sono più applicabili deroghe al divieto di utilizzo dei contanti.</p>
<h2>4 Operazioni escluse dallo “spesometro”</h2>
<p>Oltre alle operazioni irrilevanti ai fini IVA perché carenti di uno o più presupposti impositivi, sono <b>escluse</b> dall’obbligo di comunicazione ai fini dello “spesometro”:</p>
<ul>
<li>le <b>importazioni</b>;</li>
<li>le <b>esportazioni “dirette”</b> di cui all’art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72, comprese le cessioni interne delle esportazioni in triangolazione. Come, invece, chiarito dalla circ. Agen­zia delle Entrate 30.5.2011 n. 24 (§ 3.4), l’obbligo di comunicazione è previsto per le cessio­ni interne delle triangolazioni comunitarie, non imponibili IVA ai sensi dell’art. 58 del DL 331/93 (conv. L. 427/93);</li>
<li>le <b>operazioni intracomunitarie</b>, in quanto oggetto di dichiarazione ai fini INTRASTAT;</li>
<li>le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del DPR 605/73 o di altre disposizioni (es. contratti di assicurazione, contratti di sommini­stra­zione di energia elettrica, acqua e gas, contratti di mutuo, atti di compravendita di immobili);</li>
<li>le <b>operazioni finanziarie esenti</b> da IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72;</li>
<li>i <b>passaggi interni di beni tra attività separate</b> ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72.</li>
</ul>
<p>4.1 Operazioni con Paesi “<i>black list</i>”</p>
<p>Le operazioni, attive e passive, poste in essere con Stati o territori a fiscalità privilegiata (c.d. <b>Paesi “<i>black list</i>”</b>) non devono essere incluse nello “spesometro”, in quanto oggetto di comunicazione separata nel quadro BL.</p>
<p>Operazioni di importo non superiore a 500,00 euro</p>
<p>Dovrebbe restare confermata, anche per le operazioni effettuate dall’1.10.2013, l’esclusione dall’ob­­bligo di comunicazione relativa alle operazioni di importo pari o inferiore a 500,00 euro.</p>
<p>4.2 Acquisti di beni provenienti da San Marino</p>
<p>Per gli acquisti di beni da operatori economici di San Marino con pagamento dell’IVA mediante autofattura deve essere compilato <b>esclusivamente</b> il quadro SE.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In base allo stesso principio, gli altri acquisti di beni e servizi presso operatori sammarinesi do­vrebbero essere comunicati nel solo quadro BL, riferito alle operazioni con Paesi “<i>black list</i>”.</p>
<p>4.3 Operazioni pagate con carte di credito o di debito</p>
<p>Sono <b>escluse</b> dall’obbligo di comunicazione le operazioni effettuate:</p>
<ul>
<li>nei confronti di contribuenti <b>non soggetti passivi</b> IVA;</li>
<li>di importo pari o superiore a <b>3.600,00 euro</b>;</li>
<li>qualora il pagamento del corrispettivo sia avvenuto mediante <b>carte</b> di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 co. 6 del DPR 605/73.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Andrebbe chiarito se, ai fini dell’esonero, è richiesto che le operazioni in esame <b>non</b> siano docu-mentate da <b>fattura</b>. Tale condizione, prevista dal provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908, non risulta invece richiamata dalle istruzioni per la compilazione del nuovo modello di comunica-zione polivalente.</p>
<p>Operatori finanziari non residenti</p>
<p>L’adempimento resta, tuttavia, obbligatorio se i suddetti operatori finanziari sono non residenti e senza stabile organizzazione in Italia.</p>
<h2>5 casi particolari</h2>
<p>Le istruzioni relative alla compilazione del nuovo modello di comunicazione polivalente hanno fornito chiarimenti su alcune casistiche particolari.</p>
<p>5.1 Fatture cointestate</p>
<p>Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per <b>ognuno</b> dei soggetti cointestatari.</p>
<p>5.2 Fatture ricevute per operazioni effettuate dai “nuovi contribuenti minimi”</p>
<p>Le fatture ricevute per operazioni effettuate dai c.d. “nuovi contribuenti minimi” devono essere <b>comunicate</b>, in quanto le stesse, pur non recando l’addebito dell’imposta, sono da considerare comunque rilevanti e, quindi, soggette a registrazione ai fini IVA.</p>
<p>5.3 decadenza dal regime dei “NUOVI CONTRIBUENTI MINIMi”</p>
<p>In relazione ai c.d. “nuovi contribuenti minimi”, l’esonero dallo “spesometro” non opera se, in corso d’anno, si verifica una <b>causa di decadenza</b> dal regime; in tal caso, vanno comunicate le operazioni effettuate dalla data in cui sono venuti meno i requisiti per l’applicazione del regime semplificato.</p>
<p>In linea generale, quindi, la fuoriuscita dal regime, salvo che i ricavi o compensi conseguiti siano superiori a 45.000,00 euro, determina l’obbligo di comunicare le operazioni poste in essere solo dall’annualità successiva.</p>
<p>5.4 Contabilità separate</p>
<p>In caso di esercizio di <b>due attività</b> in <b>contabilità separata</b> ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72, la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività può essere comunicata:</p>
<ul>
<li>compilando un dettaglio unico, ancorché possa dar luogo a distinte registrazioni;</li>
<li>al netto di eventuali voci “fuori campo IVA”.</li>
</ul>
<p>5.5 autotrasportatori</p>
<p>Per gli autotrasportatori, iscritti al relativo Albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello della loro emissione <i>ex</i> art. 74 co. 4 del DPR 633/72, l’obbligo di inserimento nella comunicazione decorre dal momento in cui le medesime sono <b>registrate</b>.</p>
<p>5.6 Schede carburanti</p>
<p>Sono esclusi dalla comunicazione i dati degli acquisti di carburante <b>pagati</b> con <b>carte</b> di credito, di debito e prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 co. 6 del DPR 605/73.</p>
<p>Per contro, nei casi in cui <b>permane</b> la <b>tenuta</b> delle schede carburante, è possibile riportarne i dati con le stesse modalità previste per i documenti riepilogativi delle fatture di importo inferiore a 300,00 euro.</p>
<p>5.7 Spedizioni internazionali di beni</p>
<p>Le <b>prestazioni di servizi</b> strettamente legate ad operazioni di importazione ed esportazione (es. servizi di spedizione e trasporto), non imponibili ai fini IVA ai sensi dell’art. 9 del DPR 633/72, vanno comunicate al netto degli importi esclusi (es. diritti doganali).</p>
<p>5.8 Vendite per corrispondenza</p>
<p>Le vendite per corrispondenza sono comunicate con le <b>stesse modalità</b> delle altre operazioni effettuate attraverso i canali distributivi ordinari. Di conseguenza, per le operazioni per le quali:</p>
<ul>
<li>viene rilasciata fattura occorre comunicare la vendita indipendentemente dall’importo;</li>
<li>non viene emessa fattura, la comunicazione deve essere effettuata se di importo non inferiore a 3.600,00 euro, al lordo dell’IVA.</li>
</ul>
<p>5.9 Cessioni gratuite oggetto di autofattura</p>
<p>Le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione, rientranti nell’attività propria dell’impresa cedente, vanno comunicate con l’indicazione della partita IVA del cedente.</p>
<p>5.10 Regime del margine</p>
<p>Le operazioni effettuate in applicazione del regime IVA dei beni usati (di cui agli artt. 36-40 del DL 41/95 conv. L. 85/95), non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione se di importo non inferiore a <b>3.600,00 euro</b>.</p>
<p>5.11 corrispettivi snai</p>
<p>Sono considerati <b>rilevanti</b> e, pertanto, oggetto di comunicazione:</p>
<ul>
<li>i corrispettivi scaturenti dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 co. 7 del RD 773/31 (TULPS);</li>
<li>le fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli stessi;</li>
<li>i corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati.</li>
</ul>
<p>5.12 Corrispettivi delle distinte riepilogative ASL</p>
<p>Sono considerati <b>rilevanti</b> e, pertanto, oggetto di comunicazione i corrispettivi emessi dalle farmacie a fronte dell’incasso delle distinte riepilogative ASL.</p>
<h2>6 utilizzo del nuovo modello di comunicazione polivalente</h2>
<p>Il <b>nuovo modello</b> di comunicazione <b>polivalente</b>:</p>
<ul>
<li><b>deve</b> essere utilizzato per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (“<b>spesometro</b>”), relative agli <b>anni 2012 e successivi</b>;</li>
<li><b>deve</b> essere utilizzato per la comunicazione, da parte dei commercianti al minuto e soggetti equiparati (di cui all’art. 22 del DPR 633/72) e delle agenzie di viaggio (di cui all’art. 74-<i>ter</i> del DPR 633/72), presso i quali sono effettuati, in <b>denaro contante</b>, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al <b>turismo</b>, nei confronti di soggetti stranieri non residenti, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, delle <b>operazioni effettuate dal 29.4.2012</b> (data di entrata in vigore della L. 44/2012, di conversione del DL 16/2012);</li>
<li>in relazione alla comunicazione delle <b>operazioni </b>effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei <b>Paesi “<i>black list</i>”</b>:</li>
</ul>
<p>–       <b>può</b> essere utilizzato per la comunicazione delle operazioni <b>effettuate dall’1.10.2013 al 31.12.2013</b>, in alternativa all’utilizzo del precedente specifico modello;</p>
<p>–       <b>deve</b> essere utilizzato per la comunicazione delle operazioni <b>effettuate dall’1.1.2014</b>;</p>
<ul>
<li>in relazione agli <b>acquisti </b>di beni da operatori economici di <b>San Marino</b> con pagamento dell’IVA mediante autofattura:</li>
</ul>
<p>–       <b>può</b> essere utilizzato per la comunicazione delle operazioni <b>annotate dall’1.10.2013 e fino a quelle effettuate al 31.12.2013</b>, in alternativa alla precedente comunicazione cartacea all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente;</p>
<p>–       <b>deve</b> essere utilizzato per la comunicazione delle operazioni <b>effettuate dall’1.1.2014</b>;</p>
<ul>
<li><b>può</b> essere utilizzato, in luogo del tracciato allegato al provv. Agenzia delle Entrate 21.11.2011 n. 165979, per la comunicazione delle operazioni poste in essere dagli operatori commerciali che svolgono attività di <b><i>leasing</i></b> finanziario ed operativo, di <b>locazione</b> e/o di <b>noleggio </b>di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, relative agli <b>anni 2012 e successivi</b>.</li>
</ul>
<h2>7 Modalità di predisposizione della comunicazione</h2>
<p>La comunicazione può essere effettuata inviando i dati:</p>
<ul>
<li>in forma analitica;</li>
<li>ovvero, in forma aggregata.</li>
</ul>
<p>7.1 Durata dell’opzione</p>
<p>Tale opzione:</p>
<ul>
<li>deve essere esercitata tramite il <b>nuovo modello</b> approvato;</li>
<li>è <b>vincolante</b> per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.</li>
</ul>
<p>7.2 Comunicazioni escluse dall’invio in forma aggregata</p>
<p>L’opzione per l’invio dei dati in forma aggregata <b>è vietata</b> per la comunicazione relativa:</p>
<ul>
<li>agli acquisti da operatori economici di San Marino;</li>
<li>agli acquisti e alle cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli in regime IVA di esonero, di cui all’art. 34 co. 6 del DPR 633/72;</li>
<li>alle operazioni in contanti legate al turismo:</li>
</ul>
<p>–       effettuate dai soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e soggetti equiparati) e 74-<i>ter</i> (agenzie di viaggio) del DPR 633/72, nei confronti di soggetti stranieri non residenti;</p>
<p>–       di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.</p>
<h2>8 Dati da indicare nella comunicazione</h2>
<p>Gli elementi informativi da comunicare dipendono dalla modalità di predisposizione della comuni­ca­z­ione, la quale può essere effettuata esponendo i dati:</p>
<ul>
<li>in forma <b>analitica</b>;</li>
<li>ovvero, in <b>forma aggregata</b>.</li>
</ul>
<p>8.1 Comunicazione analitica</p>
<p>Gli elementi informativi da comunicare dipendono dalla tipologia di operazione posta in essere.</p>
<p>In ogni caso, ai fini della comunicazione dei suddetti dati, occorre fare riferimento:</p>
<ul>
<li>al momento della <b>registrazione</b> ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del DPR 633/72;</li>
<li>ovvero, in mancanza, al momento di <b>effettuazione</b> delle operazioni, come stabilito dall’art. 6 del DPR 633/72.</li>
</ul>
<p>8.1.1 Operazioni soggette all’obbligo di fatturazione</p>
<p>Nel caso in cui la comunicazione sia predisposta in <b>forma analitica</b>, per ciascuna cessione o prestazione soggetta all’<b>obbligo</b> di emissione della <b>fattura</b>, vanno comunicati:</p>
<ul>
<li>l’anno di riferimento;</li>
<li>la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/<br />
com­mittente;</li>
<li>per ciascuna <b>fattura attiva</b>:</li>
</ul>
<p>–       la data del documento;</p>
<p>–       il corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta, ovvero la specificazione che trattasi di ope­razioni non imponibili o esenti;</p>
<p>–       per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione;</p>
<ul>
<li>per ciascuna <b>fattura passiva</b>:</li>
</ul>
<p>–       la data di registrazione;</p>
<p>–       il corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta, ovvero la specificazione che trattasi di ope­razioni non imponibili o esenti;</p>
<p>–       la data del documento;</p>
<ul>
<li>per gli operatori che si avvalgono della semplificazione di cui all’art. 6 co. 1 e 6 del DPR 695/96, i dati relativi al <b>documento riepilogativo</b> riguardanti:</li>
</ul>
<p>–       il numero del documento;</p>
<p>–       l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni;</p>
<p>–       l’ammontare complessivo dell’imposta;</p>
<ul>
<li>per ciascuna controparte e per ciascuna operazione:</li>
</ul>
<p>–       l’importo della <b>nota di variazione</b>;</p>
<p>–       l’importo dell’eventuale imposta.</p>
<p>8.1.2 Operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione e operazioni in contanti legate al turismo</p>
<p>Per le cessioni o prestazioni <b>non</b> soggette all’obbligo di emissione della <b>fattura</b>, di importo unitario pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell’IVA, nonché per le previste operazioni in contanti legate al turismo, la comunicazione in <b>forma analitica</b> presuppone che siano comunicati:</p>
<ul>
<li>l’anno di riferimento;</li>
<li>il codice fiscale del cessionario/committente;</li>
<li>per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all’art. 4 co. 1 lett. a) e b) del DPR 605/73, ossia:</li>
</ul>
<p>–       per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;</p>
<p>–       per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e il domicilio fiscale. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, vanno inoltre indicati gli elementi previsti per le persone fisiche per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;</p>
<ul>
<li>i corrispettivi, al lordo dell’IVA.</li>
</ul>
<p>Esclusione dalla comunicazione per le operazioni passive</p>
<p>Dato che nel quadro DF è prevista l’indicazione del codice fiscale del cessionario/committente e non anche di quello del cedente/prestatore, sembrerebbe che l’obbligo comunicativo, per le opera-zioni non documentate da fattura, sia limitato alle operazioni attive.</p>
<p>8.2 comunicazione aggregata</p>
<p>8.2.1 Operazioni documentate da fattura</p>
<p>Per le operazioni documentate da <b>fattura</b>, gli elementi informativi relativi alle operazioni da comu­ni­care in forma aggregata sono, per ciascuna controparte, distintamente per le operazioni attive e per le operazioni passive:</p>
<ul>
<li>la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale;</li>
<li>il numero delle operazioni aggregate;</li>
<li>l’importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;</li>
<li>l’importo totale delle operazioni fuori campo IVA;</li>
<li>l’importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura;</li>
<li>l’importo totale delle note di variazione;</li>
<li>l’imposta totale sulle operazioni imponibili;</li>
<li>l’imposta totale relativa alle note di variazione.</li>
</ul>
<p>Data di emissione o di ricezione della fattura</p>
<p>Ai fini dell’individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato deve fare riferimento alla data di emissione o di ricezione del documento.</p>
<p>8.2.2 Operazioni non documentate da fattura</p>
<p>La comunicazione aggregata è ammessa anche per le operazioni non documentate da fattura, seppure il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908, in merito alla suddetta modalità di predisposizione della comunicazione, faccia esclusivo riferimento alle operazioni per le quali sia stata emessa la fattura.</p>
<p>Esclusione dalla comunicazione per le operazioni passive</p>
<p>Dato che nel quadro SA è prevista l’indicazione del codice fiscale del cessionario/committente e non anche di quello del cedente/prestatore, sembrerebbe che l’obbligo comunicativo, per le opera-zioni non documentate da fattura, sia limitato alle operazioni attive.</p>
<h2>9 Modalità di presentazione delle comunicazioni</h2>
<p>Le comunicazioni in esame devono essere effettuate per via <b>telematica</b>:</p>
<ul>
<li><b>direttamente</b>, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti pos­seduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;</li>
<li>oppure tramite gli <b>intermediari abilitati</b> (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, società del gruppo, ecc.).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>La comunicazione telematica deve essere conforme alle <b>specifiche tecniche</b> approvate dall’Agen­zia delle Entrate, utilizzando i prodotti <i>software</i> di controllo resi disponibili gratuitamente dalla stessa Agenzia.</p>
<p>9.1 Trasmissione telematica mediante intermediari abilitati</p>
<p>Gli intermediari abilitati sono <b>obbligati</b> a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel:</p>
<ul>
<li>le comunicazioni predisposte per conto del soggetto passivo;</li>
<li>le comunicazioni predisposte dal soggetto passivo per le quali hanno assunto l’impegno della trasmissione telematica.</li>
</ul>
<p>9.2 Prova dell’avvenuta trasmissione</p>
<p>La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, la <b>ricezione</b> del <i>file</i> contenente i previsti dati.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La <b>prova</b> della trasmissione è rappresentata dalla <b>ricevuta</b> rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, contenuta in un <i>file</i>, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Fisconline.</p>
<p>Salvo cause di forza maggiore, la ricevuta è resa disponibile, per via telematica, entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del <i>file</i> all’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>9.3 Motivi di scarto del <i>file</i></p>
<p>La ricevuta non viene rilasciata e, conseguentemente, i dati si considerano non trasmessi qualora il <i>file</i> che li contiene sia <b>scartato</b> per uno dei seguenti motivi:</p>
<ul>
<li>mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro;</li>
<li>codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell’invio dello stesso <i>file </i>avvenuto er­ro­neamente più volte;</li>
<li><i>file </i>non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il <i>software </i>di controllo;</li>
<li>mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tali circostanze sono comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del <i>file</i>, il quale è tenuto a <b>riproporne</b> la corretta trasmissione entro i <b>cinque giorni</b> lavorativi successivi alla comu­nicazione di scarto.</p>
<h2>10 Termini di invio delle comunicazioni</h2>
<p>10.1 Termini per lo “spesometro”</p>
<p>Le comunicazioni telematiche relative allo “spesometro” riguardanti l’<b>anno 2012</b> devono essere effettuate entro:</p>
<ul>
<li>il <b>12.11.2013</b>, da parte dei <b>soggetti</b> che effettuano la liquidazione <b>IVA mensile</b>;</li>
<li>il <b>21.11.2013</b>, da parte degli <b>altri soggetti</b>.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le comunicazioni relative agli <b>anni 2013 e successivi</b> devono essere effettuate entro:</p>
<ul>
<li>il <b>10 aprile</b> dell’anno successivo a quello di riferimento, da parte dei <b>soggetti</b> che effettuano la liquidazione <b>IVA mensile</b>;</li>
<li>il <b>20 aprile</b> dell’anno successivo a quello di riferimento, da parte degli <b>altri soggetti</b>.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Al fine di stabilire il termine per l’invio della comunicazione, la periodicità della liquidazione IVA va veri­ficata con riguardo alla situazione del contribuente nell’anno in cui avviene la <b>trasmissione</b> del modello.</p>
<p>10.2 Termini per la comunicazione delle operazioni in contanti legate al turismo</p>
<p>I <b>suddetti termini</b> relativi allo “spesometro” si <b>applicano</b> anche per le comunicazioni relative alle operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nei confronti di cittadini stranieri non residenti, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.</p>
<p>10.3 Termini per la comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti ubicati in “paradisi fiscali”</p>
<p>Le comunicazioni relative alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori considerati “paradisi fiscali” (Paesi “<i>black list</i>”) devono essere effettuate secondo quanto già stabilito dagli artt. 2 e 3 del DM 30.3.2010, quindi:</p>
<ul>
<li><b>mensilmente o trimestralmente</b> (se l’ammontare totale trimestrale di ciascuna categoria di operazioni non supera la soglia di 50.000,00 euro);</li>
<li>entro la <b>fine del mese successivo</b> al periodo (<b>mese o trimestre</b> solare) di riferimento;</li>
<li>salvo il passaggio dalla periodicità trimestrale a quella mensile, in caso di superamento della suddetta soglia di 50.000,00 euro.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tali termini si applicano:</p>
<ul>
<li>sia che si utilizzi il <b>nuovo modello polivalente</b>, a decorrere dalle operazioni effettuate dal­l’1.10.2013;</li>
<li>sia che, per le <b>operazioni </b>effettuate <b>dall’1.10.2013 al 31.12.2013</b>,<b> </b>si continui a utilizzare il <b>precedente specifico modello</b>.</li>
</ul>
<p>10.4 Termini per la comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori econo­mici di San Marino</p>
<p>Se si utilizza il <b>nuovo modello polivalente</b>, a decorrere dalle operazioni annotate dall’1.10.2013, la comunicazione degli acquisti di beni da operatori economici di San Marino, con pagamento dell’IVA mediante autofattura, deve essere effettuata entro l’<b>ultimo giorno</b> del <b>mese successivo</b> a quello di annotazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Se per la comunicazione delle operazioni effettuate fino al 31.12.2013 si continua ad utilizzare la <b>precedente comunicazione cartacea</b> all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, restano fermi i termini precedentemente previsti.</p>
<p>10.5 Termini per la comunicazione delle attività di <i>leasing</i>, locazione o noleggio</p>
<p>10.5.1 Soggetti che si avvalgono del nuovo modello</p>
<p>Gli operatori commerciali che svolgono le attività di <i>leasing</i> finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, che si avvalgono della facoltà di utilizzare il nuovo modello polivalente, devono <b>rispettare</b> le <b>nuove scadenze</b> previste per lo “spesometro”, sopra indicate.</p>
<p>Pertanto, le comunicazioni telematiche relative all’<b>anno 2012</b> devono essere effettuate entro:</p>
<ul>
<li>il <b>12.11.2013</b>, da parte dei <b>soggetti</b> che effettuano la liquidazione <b>IVA mensile</b>;</li>
<li>il <b>21.11.2013</b>, da parte degli <b>altri soggetti</b>.</li>
</ul>
<p>10.5.2 Soggetti che non si avvalgono del nuovo modello</p>
<p>Se, invece, <b>non</b> si utilizza il nuovo modello polivalente, le comunicazioni telematiche relative all’<b>anno</b><b> 2012</b> devono essere effettuate entro:</p>
<ul>
<li>il <b>12.11.2013</b> (termine così stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 25.6.2013 n. 77279);</li>
<li>da parte di <b>tutti</b> i soggetti obbligati.</li>
</ul>
<h2>11 Annullamento della comunicazione e comunicazione sostitutiva</h2>
<p>Entro il termine di <b>un anno</b> dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della comunica­zione originaria è possibile:</p>
<ul>
<li><b>annullare</b> la comunicazione già trasmessa;</li>
<li><b>sostituire</b> la comunicazione già trasmessa con una nuova, riferita allo stesso periodo.</li>
</ul>
<h2>12 Regime sanzionatorio</h2>
<p>In generale, nelle ipotesi di <b>omissione</b> delle comunicazioni telematiche in esame, ovvero della loro effettuazione con dati <b>incompleti</b> o <b>non veritieri</b>, si applica la sanzione amministrativa <b>da 258,00 a 2.065,00 euro</b>, ai sensi dell’art. 11 del DLgs. 471/97.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In relazione alla comunicazione delle operazioni con <b>Paesi “<i>black list</i>”</b>, le suddette sanzioni sono <b>raddoppiate</b> (quindi da 516,00 a 4.130,00 euro).</p>
<p>12.1 ravvedimento operoso</p>
<p>È possibile avvalersi del ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione ad <b>un ottavo del minimo</b>, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97.</p>
<p>12.2 Definizione agevolata</p>
<p>È inoltre ammessa la definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad <b>un terzo del minimo</b>, ai sensi dell’art. 16 del DLgs. 472/97.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 06:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Nella contabilità semplificata, Senza registrazione dei [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/contabilita-semplificata/">Spesometro 2012</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h2>Nella contabilità semplificata,</h2>
<p>Senza registrazione dei versamenti cresce il rischio della presunzione di fruttuosità.</p>
<p>Riportiamo integro un articolo del SOLE24ORE del 10 ottobre 2013, che crediamo possa esservi utile, ma anche farvi drizzare i capelli in testa:<br />
<em>“Anche le imprese individuali e le società di persone, non in contabilità ordinaria, devono comunicare entro il 12 dicembre 2013 tutti i &#8220;finanziamenti&#8221; o le &#8220;capitalizzazioni&#8221; concessi dai familiari dell&#8217;imprenditore (non dal titolare stesso) alla ditta individuale o dai soci alla società per importi superiori ai 3.600 euro. Questi dati dovranno essere recuperati extra-contabilmente dalle copie degli estratti conto o dalle quietanze delle fatture aziendali pagate con denaro personale.</em><br />
<em>Le società in contabilità semplificata, poi, rischiamo maggiormente di essere interessate dalla presunzione di fruttuosità degli interessi sui finanziamenti ricevuti, in quanto a differenza di chi è in contabilità ordinaria non gestiscono un conto denominato &#8220;finanziamento soci infruttiferi&#8221;, dove poter registrare i versamenti a titolo di mutuo.</em></p>
<p><em>Non sono obbligati ad inviare la comunicazione i soci o i familiari dell&#8217;imprenditore, che effettuano i versamenti, ma l&#8217;obbligo ricade sull&#8217;impresa, indipendentemente dalla forma giuridica con cui svolge l&#8217;attività imprenditoriale: imprese individuali (anche familiari o coniugali), società, cooperative, trust, enti non commerciali (se con attività d&#8217;impresa, anche non prevalente). Sono esclusi dalla comunicazione i professionisti, le associazioni professionali o le società tra professionisti.</em><br />
<em>Il provvedimento delle Entrate 2 agosto 2013 obbliga alla comunicazione tutti i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, senza nessuna esclusione per chi non è in contabilità ordinaria, cioè per chi non registra i movimenti finanziari dell&#8217;attività economica. Si tratta degli imprenditori individuali nel regime dei minimi, dei residuali o delle nuove iniziative ovvero delle ditte individuali o delle società di persone in contabilità semplificata. Non sono esonerate dalla nuova comunicazione neanche le associazioni che hanno optato per il regime della legge 398/1991. In tutti questi casi, la contabilità obbligatoria non ha alcuna informazione circa la movimentazione finanziaria dell&#8217;impresa, quindi, si dovrà analizzare tutto il denaro (anche in contanti) entrato in azienda dai soci persone fisiche o dai familiari del titolare. Non è ancora chiaro se vadano monitorate anche le restituzioni degli apporti. Non vanno inviati i versamenti che il titolare ha fatto alla ditta individuale, ma solo quelli dei suoi familiari.</em><br />
<em>Quindi, si dovranno raccogliere ora tutti gli estratti conti del 2012, selezionando i versamenti (e forse anche i prelevamenti) effettuati a titolo di &#8220;finanziamenti&#8221; o di &#8220;capitalizzazioni&#8221;. Per le ditte individuali, che non sono obbligate ad avere un conto corrente solo business, dovranno essere analizzati anche i conti personali del titolare, per selezionare gli eventuali versamenti da parte dei suoi familiari. I soci delle società e i familiari dei titolari delle ditte individuali, non in ordinaria, dovranno ricordarsi, poi, se quando hanno effettuato pagamenti di debiti aziendali in contanti, hanno utilizzato denaro non dell&#8217;impresa, ma personale. Anche questi pagamenti, infatti, possono essere considerati finanziamenti o capitalizzazioni e vanno comunicati.</em><br />
<em>In generale, tutte le somme versate alle società commerciali dai loro soci si considerano date a mutuo, a meno che dai loro bilanci o rendiconti non risulti che il versamento sia stato fatto ad altro titolo, come ad esempio in conto capitale o a copertura delle perdite (articolo 46, comma 1, Tuir). Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, poi, «gli interessi si computano al saggio legale» (articolo 45, comma 2, Tuir), che dal primo gennaio 2012 è pari al 2,5 per cento. Infine, se le scadenze dell&#8217;incasso degli interessi non sono stabilite per iscritto, «si presumono percepiti nell&#8217;ammontare maturato nel periodo d&#8217;imposta» (articolo 45, comma 2, Tuir). Quindi, nei casi in cui non vi sia alcuna giustificazione del versamento fatto alla società, questo si presume dato a mutuo fruttifero e i relativi interessi si considerano percepiti dal socio annualmente, con l&#8217;obbligo di assoggettarli a ritenuta d&#8217;acconto del 20% (se pagati ai soci persone fisiche, non imprenditori) e di tassarli ad Irpef in Unico PF. Per vincere la presunzione di fruttuosità è consigliabile far risultare che il prestito è infruttifero da un documento avente data certa anteriore o contestuale al versamento dello stesso.” (FONTE: SOLE24ORE del 10 ottobre 2013)</em></p>
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		<title>Acquisto prima casa</title>
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		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 09:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Tributario]]></category>
		<category><![CDATA[CASA]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>- Cosa cambia dal 2014 - art. 26 del cd. “Decreto Istru [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/acquisto-prima-casa/">Acquisto prima casa</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h2 align="left">- Cosa cambia dal 2014 -</h2>
<p align="left"><span class='et-dropcap' style="font-size: 60px; color: #8c2626;">L&#8217;</span><b>art. 26 del cd. “Decreto Istruzione” (D.Lgs. n. 104/2013), </b>modif icando l’art. 26 del D.Lgs. n. 23/2012, ha rimodulato, a decorrere dal <b>1° gennaio 2014</b>, le <b>“imposte d’atto” </b>nell’ambito dei trasferimenti immobiliari:in particolare, è stata prevista una <b>riduzione del carico fiscale </b>sulle <b>vendite </b>effettuate da <b>privati, </b>compensata da un <b>aumento, </b>seppur lieve, <b>dell’imposizione </b>dovuta sui <b>trasferimenti imponibili ai fini IVA.</b></p>
<p align="left">Di seguito analizzeremo nel dettaglio le citate <b>novità, </b>con specifico riferimento alle <b>imposte dovute </b><b>sull’acquisto della “prima casa”, </b>tematica da sempre oggetto di particolari attenzioni da parte del Legislatore.</p>
<p align="left">In estrema sintesi, si ricorda che al fine di poter <b>ottenere le agevolazioni </b>previste per l’acquisto della prima casa, è necessario che:</p>
<ul>
<li>il <b>bene </b>acquistato sia <b>un’abitazione “non di lusso” </b>(i criteri per individuare un’abitazione “di lusso” sono individuati dal D.M. 2.8.1969, pubblicato sulla G.U. 27.8.1969, n. 218);</li>
<li>il <b>bene </b>acquistato sia <b>ubicato nel Comune di residenza </b>della parte acquirente ovvero dove essa si impegna a stabilire la propria residenza entro diciotto mesi dall’acquisto;</li>
<li>nell’atto di acquisto la <b>parte acquirente </b>dichiari di <b>non essere titolare </b>esclusiva (o in comunione con il coniuge) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione, di <b>altra casa di abitazione nel </b><b>comune ove è ubicato l’immobile </b>per il quale si chiedono le agevolazioni “prima casa”;</li>
<li>nell’atto di acquisto, la <b>parte acquirente </b>dichiari di <b>non essere titolare </b>(nemmeno <i>pro quota </i>o in regime di comunione legale con il coniuge) su tutto il <b>territorio nazionale </b>del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà <b>su altra casa d’abitazione </b>acquistata con le <b>agevolazioni </b>“prima casa”.</li>
</ul>
<p align="left">A decorrere dal 1° gennaio 2014, il D.Lgs. n. 104/2013 ha previsto che sull’<b>acquisto da privato di un </b><b>immobile “prima casa”, </b>sono dovuti i seguenti importi:</p>
<p align="left">- imposta di <b>registro </b>pari al <b>2% </b>(rispetto al 3% attuale);</p>
<p align="left">- imposta <b>ipotecaria e catastale </b>pari ad <b>€ 50 </b>(rispetto agli attuali € 168).</p>
<p align="left">Laddove invece <b>il venditore sia un’impresa costruttrice</b>, oltre all’inalterata aliquota <b>IVA del 4%, </b>sono dovute le imposte di <b>registro, ipotecarie e catastali</b>, per un valore pari ad <b>€ 200 </b>cadauna (rispetto agli attuali € 168).</p>
<p align="left"><b>Acquisto di prima casa da privato </b>(valore dell’immobile € 100.000,00)</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="326"><b>fino al 31.12.2013 </b></td>
<td valign="top" width="326"><b>dall’1.1.2014</b></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="326">Imposta di registro 3%:     € 3.000,00</td>
<td valign="top" width="326">Imposta di registro 2%: € 2.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="326">Imposta ipotecaria “fissa”: € 168,00</td>
<td valign="top" width="326">Imposta ipotecaria “fissa”: € 50,00</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="326">Imposta catastale “fissa”:  € 168,00</td>
<td valign="top" width="326">Imposta catastale “fissa”: € 50,00</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="326"><b>Totale da versare:         € 3.336,00</b></td>
<td valign="top" width="326"><b>Totale da versare:     € 2.100,00</b></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="left"><b> </b> <b> </b></p>
<p align="left"><b>Acquisto di prima casa imponibile IVA </b>(valore dell’immobile € 100.000,00)<b> </b></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="326"><b>fino al 31.12.2013 </b></td>
<td valign="top" width="326"><b>dall’1.1.2014</b></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="326">IVA 4%:                                                  € 4.000,00</td>
<td valign="top" width="326">IVA 4%:                                                  € 4.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="326">Imposta di registro “fissa”:                        € 168,00</td>
<td valign="top" width="326">Imposta di registro “fissa”:                        € 200,00</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="326">Imposta ipotecaria “fissa”:                        € 168,00</td>
<td valign="top" width="326">Imposta ipotecaria “fissa”:                        € 200,00</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="326">Imposta catastale “fissa”:                          € 168,00</td>
<td valign="top" width="326">Imposta catastale “fissa”:                          € 200,00</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="326"><b>Totale da versare:                                € 4.504,00</b></td>
<td valign="top" width="326"><b>Totale da versare:                                € 4.600,00</b></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="326"><b> </b></td>
<td valign="top" width="326"><b> </b></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="left"><b> </b></p>
<p align="left"><b> </b>Si ritiene opportuno sottolineare come il cd. “Decreto Istruzione” (D.Lgs. n. 104/2013) sia intervenuto anche a <b>modifica </b>dell’imposizione applicabile alla <b>compravendita d’immobili che non soddisfano i requisiti “prima casa”</b>. In particolare:</p>
<p align="left">-&gt; se il venditore è <b>un privato </b>oppure <b>un’impresa costruttrice che vende dopo quattro anni </b>dalla data di ultimazione dei lavori, l’acquirente è tenuto al versamento delle seguenti somme:</p>
<p align="left">- imposta di <b>registro </b>pari al <b>9% </b>(7% f ino al 31.12.2013);</p>
<p align="left">- imposta <b>ipotecaria </b>di <b>€ 50 </b>(2% f ino al 31.12.2013);</p>
<p align="left">- imposta <b>catastale </b>di <b>€ 50 </b>(1% f ino al 31.12.2013);</p>
<p align="left">-&gt;se il venditore è <b>un’impresa costruttrice che vende entro quattro anni </b>dall’ultimazione del lavori (pertanto, trattasi di <b>compravendita soggetta a IVA</b>) gli importi dovuti a titolo di imposta di <b>registro, ipotecaria e catastale </b>aumentano dagli attuali € 168 ad <b>€ 200 </b>mentre resterà ovviamente inalterata l’aliquota IVA al <b>10%</b>.</p>
<p align="left"><b> </b></p>
<p align="left"><b>Acquisto di seconda casa da privato </b>(valore dell’immobile € 100.000,00)<b> </b></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="326"><b>fino al 31.12.2013 </b></td>
<td valign="top" width="326"><b>dall’1.1.2014</b></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="326">Imposta di registro 7%:                              € 7.000,00</td>
<td valign="top" width="326">Imposta di registro 9%:                             € 9.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="326">Imposta ipotecaria 2%:                              € 2.000,00</td>
<td valign="top" width="326">Imposta ipotecaria “fissa”:                              € 50,00</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="326">Imposta catastale 1%:                               € 1.000,00</td>
<td valign="top" width="326">Imposta catastale “fissa”:                               € 50,00</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="326"><b>Totale da versare:                               € 10.000,00</b></td>
<td valign="top" width="326"><b>Totale da versare:                                 € 9.100,00</b></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="left"><b> </b></p>
<p align="left"><b></b><b>Acquisto di seconda casa imponibile IVA </b>(valore dell’immobile € 100.000,00)<b> </b></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="326"><b>fino al 31.12.2013 </b></td>
<td valign="top" width="326"><b>dall’1.1.2014</b></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="326">IVA 10%:                                                € 10.000,00</td>
<td valign="top" width="326">IVA 10%:                                               € 10.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="326">Imposta di registro “fissa”:                           € 168,00</td>
<td valign="top" width="326">Imposta di registro “fissa”:                           € 200,00</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="326">Imposta catastale “fissa”:                             € 168,00</td>
<td valign="top" width="326">Imposta catastale “fissa”:                             € 200,00</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="326"><b>Totale da versare:                              € 10.504,00</b></td>
<td valign="top" width="326"><b>Totale da versare:                              € 10.600,00</b></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="left"><em><b> </b>Fonte: Euroconference</em></p>
<p> Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.</p>
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		<title>Nuovo redditometro</title>
		<link>https://www.studiotributariodg.it/nuovo-redditometro/</link>
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		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 12:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@dm1n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Un software misurerà la capacità di spesa Il conto alla [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/nuovo-redditometro/">Nuovo redditometro</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h2>Un software misurerà la capacità di spesa</h2>
<p>Il conto alla rovescia è finito. Dopo mesi di attesa e di sperimentazione, l&#8217;agenzia delle Entrate fa cadere il velo sul redditest. Oggi con un&#8217;anteprima per rappresentanti delle categorie produttive e domani con la presentazione ufficiale.<br />
Sono passati quasi due anni e mezzo da quando la manovra estiva del 2010 aveva indicato la rotta per arrivare al nuovo<br />
redditometro.</p>
<h3>Il programma a disposizione dei contribuenti</h3>
<p>Si parte, per ora, con il programma a disposizione dei contribuenti, che potranno sperimentare il proprio grado di fedeltà fiscale verificando se il reddito che intendono dichiarare è effettivamente in linea con il tenore di vita. Alla fine apparirà una luce verde se c&#8217;è coerenza tra reddito e spese o una luce rossa nel caso in cui ci si è tenuti un po&#8217; troppo bassi.</p>
<h3>Autodiagnosi e redditest</h3>
<p style="text-align: justify;">Tutto rimarrà nelle quattro mura domestiche perché il fisco non conoscerà i valori indicati dal contribuente per l&#8217;autodiagnosi. Eppure la logica che sta dietro tutto il meccanismo &#8211; ricerca della compliance e quindi soprattutto sulla prevenzione &#8211; impone di cambiare rotta sulla certificazione e sulla ricostruzione delle spese effettuate. Così per sopravvivere o superare la prova &#8211; dipende dai punti di vista &#8211; del redditest bisogna entrare nell&#8217;ottica di annotare, archiviare, conservare. Un po&#8217; come avviene per le imprese o i professionisti.</p>
<h3>I cento indicatori</h3>
<p>Del resto, i cento indicatori (suddivisi in sette macrocategorie) utilizzati dal redditest per &#8220;pesare&#8221; al meglio la capacità di spesa del contribuente spaziano dall&#8217;utile al dilettevole. Spese per la casa, l&#8217;istruzione dei figli, investimenti o assicurazioni. Ma anche giochi online, abbonamenti allo stadio o al teatro, viaggi, trattamenti in centri benessere o cene al ristorante. Difficile, o quasi impossibile, ricordarsi a memoria quanto si è speso a cena un anno prima. Ecco perché chiedere lo scontrino o la ricevuta, magari annotarselo da qualche parte e poi archiviare il documento può rivelarsi utilissimo quando si tratterà di chiedere al redditest il responso sull&#8217;attendibilità del proprio reddito alla vigilia della compilazione di Unico .</p>
<h3>Le future difese</h3>
<p>C&#8217;è anche un altro aspetto, tutt&#8217;altro che secondario. Se è vero che il software in arrivo servirà solo al contribuente, l&#8217;operazione nuovo redditometro contempla anche un altro strumento che invece sarà a disposizione dell&#8217;amministrazione finanziaria per i controlli successivi alla dichiarazione dei redditi. Giocoforza, il fisco non potrà mai disporre di tutte le informazioni sulle spese effettivamente sostenute dal contribuente. Se, però, negli approfondimenti effettuati, dovesse accendersi la spia rossa (c&#8217;è comunque un margine di tolleranza del 20% tra reddito dichiarato e quello ricostruito), il contribuente sarà convocato per un confronto dagli uffici delle Entrate.</p>
<p>E allora aver conservato traccia di pagamenti o di somme ricevuti può essere davvero uno strumento decisivo per la difesa. È il caso degli investimenti, sia mobiliari che immobiliari. Un acquisto di una casa molto spesso può essere finanziato anche con l&#8217;aiuto dei familiari: il passaggio di denaro tramite bonifico lascia una traccia sul conto corrente.<br />
L&#8217;archiviazione dei report inviati dall&#8217;istituto di credito può consentire al diretto interessato di spiegare (transazioni e causali alla mano) al fisco che non ha dichiarato meno di quanto doveva perché la ricchezza aggiuntiva è arrivata da una donazione.</p>
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