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	<title>Studio Tributario Di Giulio</title>
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	<description>Consulenti di Impresa</description>
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		<title>Intra: in reintroduzione l&#8217;obbligo di comunicare acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevuti da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell&#8217;Unione Europea.</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 12:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasquale Di Giulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adempimenti]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[acquisti]]></category>
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		<category><![CDATA[intrastat]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Il DL n. 193 del 24/10/2016 convertito nella L. n. 225  [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/intra-reintroduzione-lobbligo-di-comunicare-acquisti-di-beni-e-prestazioni-di-servizi-ricevuti-da-soggetti-stabiliti-in-un-altro-stato-membro-dellunione-europea/">Intra: in reintroduzione l&#8217;obbligo di comunicare acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevuti da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell&#8217;Unione Europea.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il DL n. 193 del 24/10/2016 convertito nella L. n. 225 del 1° dicembre 2016 ha previsto a partire dall&#8217;<b>1/1/2017 </b>la soppressione dell&#8217;adempimento relativo alla comunicazione degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevuti da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell&#8217;Unione Europea. A tale proposito è stata anche pubblicata la Nota dell&#8217;Agenzia delle Dogane del 10/1/2017.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Da anticipazioni fornite dalla stampa specializzata, nel cosiddetto Decreto Milleproroghe in corso di approvazione, è stato inserito un apposito emendamento che <b><i>reintroduce</i></b><i>, almeno per l&#8217;anno in corso, l&#8217;obbligo di comunicare acquisti di beni e prestazioni di servizi </i><i>ricevuti da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell&#8217;Unione Europea.</i></p>
<p>L&#8217;Agenzia delle Dogane, in occasione della pubblicazione della nuova versione 18.0.0 di Intraweb, pur citando la soppressione della presentazione degli elenchi intra-2, ha comunicato che <i>il software intr@web consente la compilazione degli elenchi intrastat sia degli  acquisti che delle cessioni ed invitato gli utenti a seguire eventuali modifiche agli obblighi dichiarativi.</i></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><i>A vostra disposizione per ulteriori chiarimenti</i></p>
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		<title>Trust: La fiduciaria-trust non basta a schermare i beni dell’indagato</title>
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		<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 12:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasquale Di Giulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legale]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Tributario]]></category>
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		<category><![CDATA[trust]]></category>
		<category><![CDATA[trustee]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>&#160; Il trasferimento dei beni a una società fiduciar [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/trust-la-fiduciaria-trust-non-basta-a-schermare-i-beni-dellindagato/">Trust: La fiduciaria-trust non basta a schermare i beni dell’indagato</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1625" class="wp-caption aligncenter" style="width: 285px"><a href="http://www.studiotributariodg.it/wp-content/uploads/2016/03/trust-crash.jpg"><img class="size-full wp-image-1625 " alt="Studio Di Giulio" src="http://www.studiotributariodg.it/wp-content/uploads/2016/03/trust-crash.jpg" width="275" height="183" /></a><p class="wp-caption-text">Studio Di Giulio</p></div>
<p><a href="http://www.studiotributariodg.it/wp-content/uploads/2016/03/Logo_digiulio_200x200.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1626" alt="Logo_digiulio_200x200" src="http://www.studiotributariodg.it/wp-content/uploads/2016/03/Logo_digiulio_200x200.png" width="200" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il <b>trasferimento dei beni a una società fiduciaria </b>non basta, da solo, a neutralizzare gli effetti di un <b>sequestro preventivo a fini di confisca</b>. Il giudice deve invece verificare con attenzione eventuali cointeressenze del “guardiano”, il contenuto del negozio giuridico (a cominciare dalla natura onerosa o gratuita), gli effettivi poteri del <b>trustee</b> e, in definitiva, tutti gli eventuali vizi originari del <b>trust</b> tali da vanificare la segregazione patrimoniale che è propria dell’istituto.<br />
La Terza penale (sentenza 9229/16) torna ancora una volta sul tema del trust per richiamare i presupposti necessari a sterilizzare i poteri del giudice adottati nell’interesse dei creditori, in questo caso dell’erario.<br />
La questione riguarda l’indagine preliminare su un’associazione a delinquere finalizzata, tra l’altro, all’evasione fiscale. Il Gip di Cremona, a fine 2014, aveva messo i sigilli su 10 milioni di euro di beni facenti parte di un trust che, a suo giudizio, era stato creato con il solo scopo di eludere la pretesa fiscale, ma solo due mesi dopo il Riesame aveva annullato il provvedimento. Secondo il tribunale lombardo il conferimento nel trust &#8211; peraltro operato dal principale indagato, raggiunto anche da misura cautelare personale &#8211; aveva trasformato la natura del patrimonio di cui il gestore era divenuto semplice “guardiano”: mancando la disponibilità (articolo 321 Cpp), argomentava il collegio, non era più applicabile il sequestro finalizzato a futura confisca per equivalente.<br />
Tuttavia la Terza penale ha bocciato la lettura del Riesame, bollandola in sostanza di superficialità. Il conferimento in trust di per sè potrebbe determinare una realtà apparente, scrive la Corte, considerata la totale mancanza di un’istruttoria per verificare i poteri residui in capo al disponente “guardiano”, trascurando tra l’altro la circostanza che lo spostamento (apparente?) dei poteri del trustee dall’indagato alla fiduciaria era avvenuto in pieno svolgimento dell’inchiesta penale, e omettendo ancora qualsiasi valutazione sul fatto che beneficiari del trust &#8211; e destinatarie dei redditi lì prodotti &#8211; sono le figlie dello stesso indagato. «Vincoli di solidarietà familiare &#8211; scrive la Terza &#8211; che potrebbero essere indice della natura essenzialmente simulatoria del negozio stesso».</p>
<p>Per copia sentenza info@studiotributariodg.it</p>
<p>&nbsp;</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Le novità di inizio anno introdotte dal Decreto Semplificazioni e dalla Legge di stabilità</title>
		<link>https://www.studiotributariodg.it/le-novita-di-inizio-anno-introdotte-dal-decreto-semplificazioni-e-dalla-legge-di-stabilita/</link>
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		<pubDate>Mon, 26 Jan 2015 17:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasquale Di Giulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adempimenti]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Tributario]]></category>
		<category><![CDATA[. LIMITE PER LA DETRAIBILITÀ IVA DEGLI OMAGGI]]></category>
		<category><![CDATA[BONUS RISPARMIO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE]]></category>
		<category><![CDATA[CERTIFICAZIONE UNICA]]></category>
		<category><![CDATA[INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI]]></category>
		<category><![CDATA[Le novità di inizio anno introdotte dal Decreto Semplificazioni e dalla Legge di stabilità per 2015]]></category>
		<category><![CDATA[RITENUTE AGENTI]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Le novità di inizio anno introdotte dal Decreto Semplif [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/le-novita-di-inizio-anno-introdotte-dal-decreto-semplificazioni-e-dalla-legge-di-stabilita/">Le novità di inizio anno introdotte dal Decreto Semplificazioni e dalla Legge di stabilità</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le novità di inizio anno introdotte dal Decreto Semplificazioni e dalla Legge di stabilità</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il Decreto Semplificazioni e la Legge di stabilità hanno introdotto alcune novità che hanno impatto sull&#8217;operatività di gran parte dei contribuenti.</p>
<p><strong>Soggetti interessati</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b><strong> IMPRESE</strong></b></p>
<p><a href="http://bdprof.ilsole24ore.com/MGR4/Default.aspx#1.%20BONUS"><strong>RISPARMIO ENERGETICO</strong></a></p>
<p><a href="http://bdprof.ilsole24ore.com/MGR4/Default.aspx#2.%20LIMITE"><strong>DETRAIBILITA&#8217; IVA OMAGGI</strong></a></p>
<p><a href="http://bdprof.ilsole24ore.com/MGR4/Default.aspx#3.%20RITENUTE"><strong>RITENUTE AGENTI</strong></a></p>
<p><a href="http://bdprof.ilsole24ore.com/MGR4/Default.aspx#4.%20CERTIFICAZIONE"><strong>CERTIFICAZIONE UNICA</strong></a></p>
<p><a href="http://bdprof.ilsole24ore.com/MGR4/Default.aspx#5.%20INDICE"><strong>INDICE ISTAT DICEMBRE 2014</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b><strong> PROFESSIONISTI</strong></b></p>
<p><a href="http://bdprof.ilsole24ore.com/MGR4/Default.aspx#1.%20BONUS"><strong>RISPARMIO ENERGETICO</strong></a></p>
<p><a href="http://bdprof.ilsole24ore.com/MGR4/Default.aspx#1.%20BONUS"><strong>RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE</strong></a></p>
<p><a href="http://bdprof.ilsole24ore.com/MGR4/Default.aspx#2.%20LIMITE"><strong>DETRAIBILITA&#8217; IVA OMAGGI</strong></a></p>
<p><a href="http://bdprof.ilsole24ore.com/MGR4/Default.aspx#4.%20CERTIFICAZIONE"><strong>CERTIFICAZIONE UNICA</strong></a></p>
<p><a href="http://bdprof.ilsole24ore.com/MGR4/Default.aspx#5.%20INDICE"><strong>INDICE ISTAT DICEMBRE 2014</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b><strong> PERSONE FISICHE</strong></b></p>
<p><a href="http://bdprof.ilsole24ore.com/MGR4/Default.aspx#1.%20BONUS"><strong>RISPARMIO ENERGETICO</strong></a></p>
<p><a href="http://bdprof.ilsole24ore.com/MGR4/Default.aspx#1.%20BONUS"><strong>RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE</strong></a></p>
<p><a href="http://bdprof.ilsole24ore.com/MGR4/Default.aspx#5.%20INDICE"><strong>INDICE ISTAT DICEMBRE 2014</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><i>1. BONUS</i></strong><strong><i> </i></strong><strong><i>RISPARMIO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE</i></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La Legge di Stabilità per il 2015 ha previsto la <b>proroga al 31 dicembre 2015</b> del bonus per il risparmio energetico e del bonus per le ristrutturazioni edilizie.</p>
<p>I contribuenti dunque anche per le spese effettuate nel corso dell&#8217;anno 2015 riferite al risparmio energetico e alle ristrutturazioni edilizie, potranno usufruire delle relative detrazioni di imposta pari rispettivamente al 65% e al 50% (in unico 2016 o 730 2016).</p>
<table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="33%">
<p align="center"><strong>agevolazione</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="33%">
<p align="center"><strong>periodo</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="33%">
<p align="center"><strong>misura</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="33%">Risparmio energetico</td>
<td valign="top" width="33%">DAL 6.6.2013 AL 31.12.2015</td>
<td valign="top" width="33%">65%</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="33%"></td>
<td valign="top" width="33%">DAL 1.1.2013</td>
<td valign="top" width="33%">36%</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="33%">Ristrutturazioni edilizie</td>
<td valign="top" width="33%">DAL 26.6.2012 AL 31.12.2015</td>
<td valign="top" width="33%">50%</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="33%"></td>
<td valign="top" width="33%">DAL 1.1.2013</td>
<td valign="top" width="33%">36%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>1.1. Risparmio energetico (detrazione sia IRPEF che IRES):</strong></p>
<p>Sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti spetta una detrazione del 65%, da ripartire in dieci anni.</p>
<p>Dal 1° gennaio 2016 il beneficio sarà del 36%, ovvero quello ordinariamente previsto per i lavori di ristrutturazione edilizia.<br />
<strong>1.2. Ristrutturazioni edilizie (detrazione IRPEF):</strong></p>
<p>Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015, la detrazione Irpef sale al 50%, sempre con il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, da ripartire in dieci quote annuali.</p>
<p><strong>  </strong><b><br />
<strong>1.3. Bonus mobili</strong></b></p>
<p>Si precisa che la detrazione del 50% spetta anche sulle ulteriori spese sostenute, sempre nel periodo dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, per l&#8217;acquisto:</p>
<p>a. di mobili</p>
<p>b. di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l&#8217;etichetta energetica, finalizzati all&#8217;arredo dell&#8217;immobile oggetto di ristrutturazione.</p>
<p>Tale ulteriore detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, ed è calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 10.000 euro.</p>
<p>Dal 1° gennaio 2016 il beneficio sarà del 36%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="20%">
<p align="center"><strong>Si ricorda che &#8230;</strong></p>
<p align="center">
</td>
<td valign="top" width="77%">Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica <strong>l&#8217;aliquota IVA agevolata del 10%.</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>1.4. Comunicazione proseguimento lavori risparmio energetico</strong></p>
<p>Il decreto Semplificazioni in merito agli adempimenti previsti per la fruizione della detrazione IRPEF e IRES per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, <strong>sopprime</strong> l&#8217;obbligo di inviare la <strong>comunicazione all&#8217;Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta.</strong></p>
<p>La soppressione dell&#8217;obbligo di comunicazione all&#8217;Agenzia delle entrate riguarda:</p>
<p>- i soggetti con periodo d&#8217;imposta coincidente con l&#8217;anno solare, per le  <strong>spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguiranno nel 2015</strong>;</p>
<p>- i soggetti con il periodo di imposta non coincidente con l&#8217;anno solare, per le spese sostenute nel periodo di imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scada a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.</p>
<table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="20%">
<p align="center"><strong>Si ricorda che &#8230;</strong></p>
<p align="center">
</td>
<td valign="top" width="77%">Non sono applicabili anche in relazione a fattispecie di omesso o irregolare invio della comunicazione commesse prima dell&#8217;entrata in vigore del decreto per le quali, alla medesima data, non <strong>sia intervenuto provvedimento di irrogazione definitivo</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong> </strong><b><br />
</b><strong>1.5. Incremento della ritenuta d&#8217;acconto sui bonifici</strong></p>
<p>La ritenuta a titolo di acconto che le banche e le Poste Italiane SPA devono operare all&#8217;atto dell&#8217;accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti, per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d&#8217;imposta, viene incrementata <strong>dal 4% all&#8217;8%.</strong></p>
<p>La nuova ritenuta si applica a partire <strong>dal 1° gennaio 2015</strong>.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><i>2. LIMITE</i></strong><strong><i> </i></strong><strong><i>PER LA DETRAIBILITÀ IVA DEGLI OMAGGI</i></strong></p>
<p><strong><i> </i></strong></p>
<p>Il Decreto Semplificazioni allinea il limite per la detraibilità dell&#8217;IVA sugli acquisti di beni destinati a essere omaggiati a quello previsto per la deducibilità integrale dei costi sostenuti per l&#8217;acquisto dei medesimi beni ai fini IRES/IRPEF, in base all&#8217;art. <a href="id:12779;1"><b>108, co.2, D.P.R. 917/1986</b></a>.</p>
<p>Tale articolo prevede che i costi sostenuti per l&#8217;acquisto di beni destinati a omaggio, ricompresi fra le spese di rappresentanza in base al D.M. <a href="id:10258531;1"><b>19.11.2008</b></a>, sono deducibili integralmente se di valore unitario non superiore a euro 50, considerando nel costo la parte dell&#8217;IVA indetraibile.</p>
<p>Si ricorda inoltra che lo stesso D.M. <a href="id:10258531;1"><b>19.11.2008</b></a> prevede che, affinchè gli omaggi si possano qualificare tra le spese di rappresentanza, occorre che tali spese soddisfino i seguenti requisiti:</p>
<p>- gratuità</p>
<p>- finalità promozionali e di pubbliche relazioni</p>
<p>- ragionevolezza a generare benefici economici per l&#8217;impresa</p>
<p>- coerenza con usi e pratiche commerciali del settore</p>
<p>Nella previgente normativa, l&#8217;indetraibilità dell&#8217;IVA  sull&#8217;acquisto di beni da omaggiare, rientranti nelle spese di rappresentanza, operava se il costo unitario dei beni era superiore a euro 25,82.</p>
<table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="20%">
<p align="center"><strong>Si ricorda che &#8230;</strong></p>
<p align="center">
</td>
<td valign="top" width="77%">A seguito della modifica introdotta dal Decreto Semplificazioni, l&#8217;IVA sugli acquisti di beni destinati a essere omaggiati qualificabili come spesa di rappresentanza e quindi non rientranti nell&#8217;attività dell&#8217;impresa è:- detraibile se il costo unitario dell&#8217;omaggio è inferiore a euro 50,00;- indetraibile se il costo unitario dell&#8217;omaggio è superiore a euro 50,00.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>L&#8217;<a href="id:16368605;1"><b>art. 30</b></a> del Decreto Semplificazioni, inoltre, eleva a euro 50 anche il limite relativo alle prestazioni di servizio oggetto di omaggio, entro cui l&#8217;IVA sugli acquisti è detraibile; mentre le cessioni in omaggio del servizio sono fuori campo di applicazione IVA.</p>
<p>Nessuna modifica è invece stata disposta alla normativa riguardante gli omaggi di beni rientranti nell&#8217;attività d&#8217;impresa.</p>
<p><strong><i>3. RITENUTE</i></strong><strong><i> </i></strong><strong><i>AGENTI</i></strong><strong><i></i></strong></p>
<p>I soggetti che percepiscono <strong>provvigioni</strong> inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari<strong>,</strong> che, nell&#8217;esercizio della propria attività, si avvalgono in via continuativa dell&#8217;opera di <strong>dipendenti</strong> o di <strong>terzi</strong> - possono usufruire della <strong>ritenuta di acconto in misura ridotta</strong> ovvero commisurata al 20% dell&#8217;importo delle provvigioni stesse, avendo cura di inviare apposita<strong> dichiarazione</strong> ai soggetti che corrisponderanno le provvigioni.</p>
<p>Il Decreto Semplificazioni, fermo restando che sarà un decreto ministeriale a dettare la relativa disciplina di attuazione, introduce la facoltà di inviare la dichiarazione in oggetto anche tramite casella di <strong>posta elettronica certificata</strong> e attribuisce alla stessa dichiarazione <strong>validità pluriennale</strong>, fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="20%">
<p align="center"><strong>Si ricorda che &#8230;</strong></p>
<p align="center">
</td>
<td valign="top" width="77%">L&#8217;omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle predette condizioni comporta l&#8217;applicazione delle sanzioni amministrative da euro 258 a euro 2.065.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><i>4. CERTIFICAZIONE</i></strong><strong><i> </i></strong><strong><i>UNICA</i></strong><strong><i></i></strong></p>
<p>Sono ufficiali &#8211; sul sito dell&#8217;Agenzia delle Entrate &#8211; alcuni modelli dichiarativi fiscali, tra cui la Certificazione Unica.</p>
<p>La Certificazione Unica prende il posto, dal 2015, del CUD e delle certificazioni delle ritenute in forma libera per lavoratori autonomi, redditi diversi e provvigioni.</p>
<p>Il nuovo modello dovrà essere compilato e consegnato entro il 28 febbraio da parte dei sostituti di imposta ai lavoratori dipendenti ed assimilati e agli altri soggetti ai quali sono state corrisposte somme soggette a ritenute alla fonte, di cui al Capo III del <a href="idp:3809;1"><b>DPR 600/1973</b></a>.</p>
<p>Successivamente la CU dovrà essere trasmessa all&#8217;Agenzia delle Entrate entro il 9 marzo 2015 (in quanto il 7, scadenza originariamente prevista, cade di sabato).</p>
<p>Attenzione quindi ai sostituti di imposta che da quest&#8217;anno non potranno più rilasciare in formato libero ai percipienti redditi di lavoro autonomo ma dovranno organizzarsi, anche informaticamente, per redigere la certificazione sul modello approvato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><i>5. INDICE</i></strong><b><i><span style="text-decoration: underline;"> </span></i></b><strong><i>DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI (periodo di riferimento dicembre 2014)</i></strong><i></i></p>
<p>Per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio il canone di affitto o l&#8217;assegno dovuto al coniuge separato, si utilizza l&#8217;indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. Tale indice si pubblica sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell&#8217;art. 81 della Legge 27 luglio 1978, n. 393.</p>
<table width="661" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="68%">Variazione % rispetto al mese precedente</td>
<td valign="top" width="32%">
<p align="center">0,0</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="68%">Variazione % rispetto allo stesso mese dell&#8217;anno precedente</td>
<td valign="top" width="32%">
<p align="center">-0,1</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="68%">Variazione % rispetto allo stesso mese di due anni precedenti</td>
<td valign="top" width="32%">
<p align="center">+0,5</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="right">
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		</item>
		<item>
		<title>Società di capitali a ristretta base azionaria</title>
		<link>https://www.studiotributariodg.it/societa-di-capitali-ristretta-base-azionaria/</link>
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		<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 12:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasquale Di Giulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legale]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[microimpresa]]></category>
		<category><![CDATA[Soci]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Società di capitali a ristretta base azionaria Società  [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/societa-di-capitali-ristretta-base-azionaria/">Società di capitali a ristretta base azionaria</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Società di capitali a ristretta base azionaria</p>
<p><span style="font-size: 13px;">Società familiari,  avvisi doppi</span></p>
<p style="text-align: justify;">I proventi dell’evasione si presumono distribuiti ai soci.<br />
È questa la prassi prevalente dell’Amministrazione finanziaria che sta caratterizzando gli atti impositivi che, per evitare la decadenza, sono notificati in questi giorni o comunque entro fine anno.</p>
<p style="text-align: justify;">Nonostante le perplessità su questi tipi di pretese, in molti casi la legittimità è stata confermata dalla Cassazione. In caso di rettifica della dichiarazione di una società, le Entrate contestano al socio l’omessa indicazione di un reddito di capitale in proporzione alle quote o azioni possedute.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al periodo d’imposta cui imputare gli utili extrabilancio, l’Agenzia normalmente fa coincidere l’anno della rettifica all’ente con l’attribuzione di redditi di capitale ai soci. La <strong>Suprema Corte, con la sentenza n.25688/06</strong>, ha confermato questa tesi sul presupposto che gli utili extrabilancio non hanno una deliberazione ufficiale per la loro distribuzione, sicché si intende avvenuta nello stesso periodo d’imposta in cui sono stati conseguiti.</p>
<p style="text-align: justify;">Può poi verificarsi che la società accertata sia in perdita.</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>Cassazione, con la sentenza n.18640/08</strong>, ha affermato che le somme occultate non transitano dalla contabilità,<br />
per cui non hanno di sicuro altra destinazione (ad esempio reimpiego nelle attività aziendali, etc.) se non quella della distribuzione ai soci.</p>
<p style="text-align: justify;">È in ogni caso possibile per il contribuente dare prova contraria e quindi dimostrare il reinvestimento degli utili nell’impresa. Una questione che non ha ancora trovato un orientamento univoco è legata ai costi indeducibili.</p>
<p style="text-align: justify;">
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		</item>
		<item>
		<title>Detraibilità Iva spese viaggio</title>
		<link>https://www.studiotributariodg.it/detraibilita-iva-spese-viaggio/</link>
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		<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 12:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasquale Di Giulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Tributario]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Detraibilità Iva spese viaggio Un professionista si fa  [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/detraibilita-iva-spese-viaggio/">Detraibilità Iva spese viaggio</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="testatina_documento">Detraibilità Iva spese viaggio</div>
<div id="testoDoc">
<p><strong>Un professionista si fa rilasciare fattura (Iva 10%) per ciascun biglietto/abbonamento del treno che utilizza per viaggi di lavoro.</strong></p>
<p>Per questa tipologia di spese di viaggio<strong> l&#8217;IVA non è detraibile </strong> ai sensi della lettera e) del c. 1 dell&#8217;<strong>art. 19 bis 1</strong> del <a href="idp:3873;1">DPR 633/1972</a> l&#8217;IVA afferente le prestazioni di servizio aventi per oggetto il trasporto di persone è oggettivamente indetraibile.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
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		</item>
		<item>
		<title>Il regime dei minimi e la legge di stabilità</title>
		<link>https://www.studiotributariodg.it/regime-dei-minimi-e-stabilita/</link>
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		<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 11:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@dm1n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adempimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Contribuenti Minimi]]></category>
		<category><![CDATA[Tributario]]></category>
		<category><![CDATA[contribuenti minimi]]></category>
		<category><![CDATA[minimi]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>La legge di stabilità è in questo periodo dovunque, per [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/regime-dei-minimi-e-stabilita/">Il regime dei minimi e la legge di stabilità</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La legge di stabilità è in questo periodo dovunque, per le strade, in televisione, su Internet eppure non è ancora arrivata in Parlamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Già sono numerose le richieste di correzione alla Legge di Stabilità. Un punto dolente della nuova Legge di Stabilità è il nuovo regime dei minimi forfettario per le Partite IVA. Vediamo cosa prevede il Ddl Stabilità.</p>
<p style="text-align: justify;">L’attuale regime dei minimi prevede un limite massimo di ricavi annui a 30mila euro. Il regime forfettario ipotizzato dal Ddl della stabilità per il 2015, invece, differenzia le soglie di ricavi e compensi in base al tipo di attività svolta. Il limite dei ricavi annui è ridotto a 15mila euro per le attività professionali, tecniche e sanitarie, ed è aumentato invece a 40mila euro per le attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio.<br />
Inoltre, il nuovo regime non avrà scadenza. Si tratta di una novità rilevante rispetto al regime attuale, nel quale si può restare per cinque anni o comunque fino al compimento dei 35 anni. A differenza di quello attuale, quindi, il nuovo regime non é solo aperto a chi avvia un’attività, ma anche a chi la esercita da anni, purché non sfori la soglia di ricavi o compensi.<br />
Inoltre, poiché il nuovo regime non avrà scadenza, il superamento dei ricavi potrebbe essere una delle principali situazioni in cui il contribuente é costretto ad abbandonarlo passando alla tassazione ordinaria.<br />
Il nuovo regime dei minimi non prevedrà più un’aliquota del 5% sul reddito, determinato sottraendo i costi ai ricavi, ma il reddito sarà tassato al 15%. Il reddito da tassare si calcolerà in modo forfettario, applicando ai ricavi un «coefficiente di redditività», che varia in base al tipo di attività. In base all&#8217;allegato al Ddl stabilità, il coefficiente è, ad esempio, del 40% per il commercio all&#8217;ingrosso e al dettaglio e arriva al 78% per le attività professionali.<br />
Per l’avvio il nuovo regime prevede un’agevolazione ulteriore per chi inizia un’attività. Per tre anni dall’avvio, infatti, si può ridurre il reddito da tassare di un terzo e, su questo importo, applicare l’aliquota del 15%. In questo modo, il nuovo regime punta a tenere conto delle maggiori spese che vengono sostenute nella fase di start up.</p>
<p><em><strong>Diventa nostro cliente, lo studio offre delle tariffe interessanti per i professionisti in regime dei minimi</strong></em></p>
<p>Per info senza impegno compila il nostro <a title="Preventivo" href="http://www.studiotributariodg.it/richiedi-un-preventivo/ " target="_blank"><em><strong>FORM</strong></em> </a>  oppure scrivici una mail ad <a href="mailto:info@studiotributariodg.it">info@studiotributariodg.it</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Tasi acconto 2014</title>
		<link>https://www.studiotributariodg.it/tasi-acconto-2014/</link>
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		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 17:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasquale Di Giulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adempimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Tributario]]></category>
		<category><![CDATA[TASI]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Utilizza uno strumento gratuito, semplice e completo ch [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/tasi-acconto-2014/">Tasi acconto 2014</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="IMU 2013" href="http://www.riscotel.it/calcoloimu2013.php"><a href='http://www.amministrazionicomunali.it/tasi/calcolo_tasi.php' class='big-button bigorange' target="_blank">CALCOLA LA TUA TASI 2014</a><br />
</a></p>
<p>Utilizza uno strumento <strong>gratuito, semplice e completo</strong> che permette di determinare il valore della Tasi e di compilare, generare e stampare il Modello F24 rilasciato dall&#8217;Agenzia delle Entrate per il pagamento delle rate previste  con i nuovi codici tributo per la Tasi.</p>
<p>Sopra  il link.</p>
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		<item>
		<title>Creare Impresa, da dove comincio?</title>
		<link>https://www.studiotributariodg.it/creare-impresa/</link>
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		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 15:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@dm1n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legale]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Tributario]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[microimpresa]]></category>
		<category><![CDATA[Soci]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Scegliere la forma giuridica societaria La scelta della [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/creare-impresa/">Creare Impresa, da dove comincio?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: justify;">Scegliere la forma giuridica societaria</h1>
<p style="text-align: justify;">La <b>scelta della forma giuridica</b> è una delle primissime fasi per creare impresa ed è per questo di fondamentale importanza ponderarne la scelta. Il profilo giuridico da scegliere deve essere quello maggiormente attinente al proprio business  e devono essere presi in considerazione le dimensioni dell’azienda o dei soggetti coinvolti nell&#8217;impresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma dove far propendere la mia scelta? Vediamo alcuni fattori di primaria importanza che possono condurci alla scelta migliore.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CAPITALE.</strong> Per quanto riguarda le società di persone, la legge non impone alcun vincolo di <strong>patrimonio iniziale</strong>. Il discorso è diverso per le società di capitali: le due forme più utilizzate, Srl e Spa, prevedono infatti un patrimonio iniziale, differente a seconda della forma societaria prescelta. Per le società a responsabilità limitata (Srl) è necessario un patrimonio sociale di 10.000€ (anche se in fase di apertura basta la sottoscrizione del 25%), che non è facile da accantonare per i giovani. Ultimamente, vi è la possibilità di aprire Srl semplificate a 1 euro, anche se la nuova forma societaria risulta in ogni caso debole se si chiedono prestiti. Le banche infatti difficilmente concederanno prestiti a fronte di una garanzia pari a 1 euro, non potendo nemmeno rivalersi sul patrimonio personale dei soci.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RESPONSABILITA&#8217; DEI SOCI</strong>. Un altro aspetto da analizzare è la <strong>responsabilità dei soci</strong>. Nelle <strong>società di capitali</strong> è l&#8217;impresa stessa a rispondere per le obbligazioni contratte; scenario opposto per le <strong>società di persone</strong> (con alcune eccezioni, come ad esempio per i soci accomandanti nelle Sas). In tal caso, è il patrimonio personale del socio a fare da garanzia;  ecco allora che l&#8217;analisi dei potenziali rischi può far optare verso scelte più prudenti, mettendo al riparo i beni posseduti dal singolo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>MODELLO DI BUSINESS</strong>. Alla luce di quanto esposto, una discriminante fondamentale nella scelta risiede nella natura societaria del business. Nel caso infatti in cui l&#8217;impresa sia impegnata in un&#8217;attività che comporti necessariamente un&#8217;<strong>elevata esposizione debitoria</strong>, sarebbe preferibile propendere verso le società di capitali. Ad esempio, aziende che hanno bisogno di macchinari costosi o grande forza lavoro per la produzione è preferibile farle orientare verso una società di capitali. Se invece l&#8217;imprenditore dovesse occuparsi di servizi o operazioni che di fatto non comportano debiti eccessivi, si potrebbe tranquillamente lasciare spazio a forme societarie meno protette.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>COSTI DI GESTIONE</strong>. Le società di capitali sono obbligate a tenere la contabilità in <strong>regime ordinario</strong>, con annessi tenuta dei libri sociali, deposito del bilancio e una gestione più complessa delle entrate e delle uscite patrimoniali. Le società di persone possono invece optare per il <strong>regime semplificato</strong>, sgravandosi di enormi oneri sia in termini procedurali che monetari.</p>
<p style="text-align: justify;">Questi appena elencati sono solo alcuni dei motivi di scelta.  E&#8217; bene tener presente che <strong>risparmiare non sempre risulta essere la soluzione vincente</strong>. La mossa ora spetta ai futuri imprenditori d&#8217;Italia.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Mutuo Ipotecario. Garante (Fideiussore)</title>
		<link>https://www.studiotributariodg.it/mutuo-ipotecario-garante-fideiussore/</link>
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		<pubDate>Thu, 10 Jul 2014 14:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasquale Di Giulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Mutuo Ipotecario Mutuo ipotecario Garante Fideiussore D [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/mutuo-ipotecario-garante-fideiussore/">Mutuo Ipotecario. Garante (Fideiussore)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>Mutuo Ipotecario</h1>
<h2>Mutuo ipotecario Garante Fideiussore</h2>
<p style="text-align: justify;">Di questi tempi quanto si cerca di stipulare un contratto di mutuo non è raro sentirsi chiedere la firma di un garante, chiamato tecnicamente &#8220;fideiussore&#8221;.</p>
<div id="attachment_880" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.studiotributariodg.it/wp-content/uploads/2013/10/prima_casa.jpg"><img class="size-medium wp-image-880" alt="Mutuo" src="http://www.studiotributariodg.it/wp-content/uploads/2013/10/prima_casa-300x300.jpg" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Mutuo</p></div>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di una garanzia concessa talvolta con una certa superficialità, la fideiussione (o fidejussione) rappresenta un impegno molto gravoso, esattamente analogo a quello del mutuo.</p>
<p style="text-align: justify;">Qualora il debitore principale non pagasse, la banca chiederà infatti al garante di provvedere al rimborso delle rate. <strong>Ma non si tratterà di un invito bonario</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">In caso di risoluzione contrattuale per insolvenza il credito potrà essere escusso forzosamente tanto al debitore principale quanto al garante.</p>
<p style="text-align: justify;">Il che metterebbe in gioco il patrimonio e le fonti reddituali di entrambi, oltre ovviamente all&#8217;immobile ipotecato.</p>
<p style="text-align: justify;">Chi presta questo tipo di garanzia farà dunque bene a destinarla solo a quelle persone che aiuterebbe comunque in caso di difficoltà, indipendentemente da un impegno scritto. Di solito i parenti stretti.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla fideiussione viene comunque fissato un limite di importo, superato il quale il garante non sarà più tenuto a compensare l&#8217;insolvenza del debitore.</p>
<p style="text-align: justify;">Giuridicamente è consentita al fideiussore l&#8217;azione di regresso nei confronti del debitore principale. Si tratta della facoltà di agire contro di lui per riottenere quanto si è pagato per suo conto.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel momento in cui ciò avviene si dice che il fideiussore si surroga al creditore, nel senso che si sostituisce alla banca, rispetto all&#8217;ottenimento delle somme ad essa destinate originalmente.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando l&#8217;impegno di garanzia è prestato a favore di parenti, tale opportunità rimane tuttavia solo un&#8217;ipotesi formale, essendo poco immaginabile l&#8217;idea di proporre un&#8217;azione giudiziaria nei loro confronti.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>In caso di morte del fideiussore, tutti i doveri che egli aveva assunto in vita ricadranno sugli eredi. Come anche eventuali diritti che avesse vantato verso debitori assistiti con l&#8217;anticipo del rimborso dei loro debiti.<br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fideiussione  ai sensi del codice civile italiano all&#8217;art. 1936:</p>
<p style="text-align: justify;">« È fidejussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce (promessa unilaterale) l&#8217;adempimento di un&#8217;obbligazione altrui. La fidejussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza. »</p>
<p style="text-align: justify;">Natura accessoria della garanzia</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;obbligazione del fideiussore ha carattere accessorio. Ciò vuol dire che essa esiste nei limiti in cui esiste l&#8217;obbligazione garantita: gli art. 1939 e 1945 c.c. esprimono siffatto principio.<br />
Infatti l&#8217;art. 1939 sancisce che la fidejussione è valida solo se è valida l&#8217;obbligazione principale;</p>
<p style="text-align: justify;">l&#8217;art. 1945 c.c. invece dispone che il fidejussore può opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale (è esclusa solo l&#8217;eccezione d&#8217;incapacità, e ciò per ragioni esclusivamente storiche ma scarsamente condivisibili sul piano logico).</p>
<p style="text-align: justify;">Un altro indicatore della accessorietà si evince dal fatto che l&#8217;entità della fidejussione non può superare il valore del debito garantito e che la fidejussione non può essere prestata a condizioni più onerose.</p>
<p style="text-align: justify;">La fidejussione che eccede i limiti dell&#8217;obbligazione principale o che è prestata a condizioni più onerose è valida nei limiti dell&#8217;obbligazione principale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il fideiussore risulta obbligato in solido con il debitore principale, così il creditore potrà chiedere indifferentemente l&#8217;adempimento al fidejussore o al debitore, a meno che non sia previsto il beneficio di escussione. In base a questa particolare clausola, il fidejussore convenuto in giudizio per l&#8217;adempimento dal creditore, senza che questo abbia prima escusso il debitore principale, può ottenere di non essere condannato indicando i beni del debitore principale che il creditore può sottoporre ad esecuzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Qualora il debito fosse garantito da più fidejussioni, i fidejussori sono obbligati in solido e il fidejussore che adempie ha diritto all&#8217;azione di regresso nei confronti degli altri. Il fidejussore che ha adempiuto all&#8217;obbligazione del debitore può agire o in via surrogatoria (essendo surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore) o esperendo l&#8217;azione di regresso. Si tratta di due azioni concorrenti, azionabili in via alternativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui venisse surrogato, il fidejussore può pretendere gli interessi dal momento in cui è scaduto il termine di adempimento, ma il debitore può opporre al fidejussore tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario. Se il fidejussore agisce con l&#8217;azione di regresso può solo pretendere gli interessi dal giorno in cui il fidejussore ha pagato al creditore, il debitore non può opporre le eccezioni opponibili al creditore originario. Se la fidejussione è prestata a tempo indeterminato, il fidejussore può in ogni momento recedere.</p>
<p style="text-align: justify;">Particolare tipo di fidejussione è la <span style="text-decoration: underline; color: #ff6600;">fideiussione omnibus</span> con cui il fidejussore si obbliga a garantire i debiti presenti e anche futuri del debitore.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale tipo di fidejussione è valida solo se è stato stabilito un importo massimo garantito.<br />
Sottotipi fideiussori</p>
<p style="text-align: justify;">La fidejussione può essere distinta in<em><strong><span style="text-decoration: underline;"> solidale</span></strong></em> o con <span style="text-decoration: underline;"><em><strong>beneficio d&#8217;escussione</strong></em></span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel primo caso il garante si obbliga per il pagamento dello stesso ammontare del debito principale (l&#8217;eadem res debita &#8211; ossia la medesima prestazione &#8211; è il carattere saliente delle obbligazioni solidali).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel secondo caso egli è tenuto all&#8217;adempimento solo di ciò che residua dopo l&#8217;escussione del debitore garantito (cd. beneficium excussionis): cfr art. 1944 codice civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Se, dunque, nella fidejussione con beneficio d&#8217;escussione il creditore può agire verso il garante solo dopo aver escusso il debitore principale, si discute in dottrina se nell&#8217;altra forma di fidejussione il creditore debba rispettare un qualche tipo d&#8217;onere nella fase della pretesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Il creditore ha l&#8217;onere di chiedere l&#8217;adempimento prima al debitore garantito e solo dopo il rifiuto di questo può rivolgersi verso il fidejussore (onere di preventiva richiesta).</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>RATE EQUITALIA 31 LUGLIO 2014</title>
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		<pubDate>Tue, 08 Jul 2014 15:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasquale Di Giulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tributario]]></category>
		<category><![CDATA[Equitalia]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>#Equitalia riapre la rateizzazione delle cartelle Le do [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/rate-equitalia-31-luglio-2014/">RATE EQUITALIA 31 LUGLIO 2014</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.studiotributariodg.it/wp-content/uploads/2013/10/sottosopra_400x400.jpg"><img src="http://www.studiotributariodg.it/wp-content/uploads/2013/10/sottosopra_400x400-300x300.jpg" alt="sottosopra_400x400" width="300" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-894" /></a></p>
<p>#Equitalia riapre la rateizzazione delle cartelle </p>
<p>Le domande dovranno essere presentate fino al 31 luglio.</p>
<p>Il nuovo piano concesso non è prorogabile.</p>
<p>Nuova chance per chi ha perso la possibilità di pagare a #rate le #cartelle esattoriali:</p>
<p><strong>Equitalia </strong>riapre infatti la rateizzazione delle stesse così come previsto dal dl Irpef.</p>
<p>La domanda dovrà essere presentata entro il prossimo 31 luglio.</p>
<p>Ma ecco i limiti sulla rateizzazione: il nuovo piano concesso non è prorogabile e decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive anziché 8.</p>
<p>I contribuenti interessati potranno infatti richiedere fino a un massimo di 72 rate (6 anni) presentando la domanda entro la fine del mese.</p>
<p>I moduli sono disponibili sul sito internet www.gruppoequitalia.it   nella sezione &#8220;Rateizzare&#8221;.</p>
<p>Per un aiuto potete contattare lo  studio Di Giulio  alla mail info@studiotributario.it</p>
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