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	<title>Studio Tributario Di Giulio &#187; Equitalia</title>
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	<description>Consulenti di Impresa</description>
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		<title>RATE EQUITALIA 31 LUGLIO 2014</title>
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		<pubDate>Tue, 08 Jul 2014 15:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasquale Di Giulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tributario]]></category>
		<category><![CDATA[Equitalia]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>#Equitalia riapre la rateizzazione delle cartelle Le do [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/rate-equitalia-31-luglio-2014/">RATE EQUITALIA 31 LUGLIO 2014</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.studiotributariodg.it/wp-content/uploads/2013/10/sottosopra_400x400.jpg"><img src="http://www.studiotributariodg.it/wp-content/uploads/2013/10/sottosopra_400x400-300x300.jpg" alt="sottosopra_400x400" width="300" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-894" /></a></p>
<p>#Equitalia riapre la rateizzazione delle cartelle </p>
<p>Le domande dovranno essere presentate fino al 31 luglio.</p>
<p>Il nuovo piano concesso non è prorogabile.</p>
<p>Nuova chance per chi ha perso la possibilità di pagare a #rate le #cartelle esattoriali:</p>
<p><strong>Equitalia </strong>riapre infatti la rateizzazione delle stesse così come previsto dal dl Irpef.</p>
<p>La domanda dovrà essere presentata entro il prossimo 31 luglio.</p>
<p>Ma ecco i limiti sulla rateizzazione: il nuovo piano concesso non è prorogabile e decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive anziché 8.</p>
<p>I contribuenti interessati potranno infatti richiedere fino a un massimo di 72 rate (6 anni) presentando la domanda entro la fine del mese.</p>
<p>I moduli sono disponibili sul sito internet www.gruppoequitalia.it   nella sezione &#8220;Rateizzare&#8221;.</p>
<p>Per un aiuto potete contattare lo  studio Di Giulio  alla mail info@studiotributario.it</p>
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		<title>L’estratto di ruolo è impugnabile</title>
		<link>https://www.studiotributariodg.it/lestratto-di-ruolo-e-impugnabile/</link>
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		<pubDate>Fri, 23 May 2014 10:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasquale Di Giulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legale]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Tributario]]></category>
		<category><![CDATA[Equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Soci]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Contenzioso tributario L’estratto di ruolo è impugnabil [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/lestratto-di-ruolo-e-impugnabile/">L’estratto di ruolo è impugnabile</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Contenzioso tributario</p>
<p><em>L’estratto di ruolo è impugnabile</em></p>
<p>Quando la contestazione riguarda la notifica degli atti presupposti, l’estratto di ruolo può essere impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente.</p>
<p>Sono le conclusioni che si ricavano dall’esame della <strong>sentenza n.3392/02/14 della CTP di Milano</strong>.</p>
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		<title>cartelle di Equitalia; notifica tramite Pec.</title>
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		<pubDate>Tue, 20 May 2014 09:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasquale Di Giulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legale]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Tributario]]></category>
		<category><![CDATA[Equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Soci]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Se la cartella usa la “Pec” conta la data di ricezione  [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/equitalia-notifica-tramite-pec/">cartelle di Equitalia; notifica tramite Pec.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Se la cartella usa la “Pec” conta la data di ricezione</p>
<p>Per la notifica tramite Pec (posta elettronica certificata) delle cartelle di Equitalia conta la data di ricezione, a prescindere dal giorno in cui l’assistito o il contribuente ne prendano visione. A decorrere dalla data di ricezione (e non di lettura) scattano, infatti, i termini per impostare la strategia difensiva da seguire:<br />
 decidere se pagare o meno, presentare ricorso, chiedere l’annullamento in autotutela.</p>
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		<title>il fondo patrimoniale “salva” i beni di famiglia</title>
		<link>https://www.studiotributariodg.it/il-fondo-patrimoniale-salva-beni-di-famiglia/</link>
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		<pubDate>Wed, 14 May 2014 10:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasquale Di Giulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legale]]></category>
		<category><![CDATA[CASA]]></category>
		<category><![CDATA[Equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Patrimoni Così il fondo patrimoniale “salva” i beni di  [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/il-fondo-patrimoniale-salva-beni-di-famiglia/">il fondo patrimoniale “salva” i beni di famiglia</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Patrimoni<br />
Così il fondo patrimoniale “salva” i beni di famiglia.</p>
<p>Il fondo patrimoniale, disciplinato dagli artt.167 e seguenti cod. civ., è stato istituito dal legislatore della riforma del diritto di famiglia (L. 151/75) per permettere ai coniugi di destinare determinati beni di proprietà di taluno di essi, e i loro frutti, a «far fronte ai bisogni della famiglia» formata dai coniugi e dai loro figli.</p>
<p>L’effetto dell’istituzione del fondo patrimoniale è quello di rendere <strong>“insensibili”</strong><em> i beni vincolati al fondo rispetto ai creditori del soggetto che sia il proprietario dei cespiti: la destinazione di un bene a fondo patrimoniale ne comporta però il suo “isolamento” rispetto al restante patrimonio del proprietario, con la conseguenza che i creditori di costui possono mandare a esecuzione tutto il patrimonio del loro debitore, ma senza poter escutere i beni vincolati in fondo. In gergo tecnico, si dice che nell’ambito del «patrimonio generale» del proprietario si origina un sottoinsieme rappresentato dai<br />
beni vincolati, impermeabile alle sorti del primo. Nessuno, tuttavia, nasconde che, in alcuni casi, la sottoposizione a fondo patrimoniale di determinati beni non è effettuata, in realtà, per il fine primario (e cioè quello di destinazione dei beni vincolati a favore della famiglia), quanto al fine di “sfruttare” l’effetto secondario che dal fondo deriva, e cioè la protezione dei beni vincolati in fondo rispetto alle pretese dei creditori del disponente.</p>
<p> Al riguardo c’è, però, da fare un’importante precisazione. Se è vero che i<strong>l fondo protegge i beni vincolati nel caso in cui, alla data della sua istituzione, il soggetto disponente sia estraneo a pretese creditorie</strong></em>, quando invece l’altrui diritto di credito sia già sorto, la nostra legislazione protegge le ragioni del creditore, il cui principale rimedio consiste nella facoltà di esercitare l’azione revocatoria. Chi poi pensasse di poter aggirare il Fisco, deve confrontarsi con l’art.11 del D.Lgs. 74/00, il quale punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a imposte di ammontare complessivo superiore a 50mila euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.<br />
Per info puoi informarti gratuitamente parlando  con i nostri legali di fiducia.<br />
<strong>legale@studiotributariodg.it</strong></p>
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		<title>Equitalia Come funziona la rateazione</title>
		<link>https://www.studiotributariodg.it/equitalia-come-funziona-la-rateazione/</link>
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		<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 16:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasquale Di Giulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Manuali]]></category>
		<category><![CDATA[Tributario]]></category>
		<category><![CDATA[Equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Manuale]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Equitalia Come funziona la rateazione Se il cittadino s [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/equitalia-come-funziona-la-rateazione/">Equitalia Come funziona la rateazione</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<h2 style="text-align: justify;"><b>Equitalia Come funziona la rateazione</b></h2>
</div>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Se il cittadino si trova in difficoltà a saldare il debito in un’unica soluzione può chiedere a Equitalia di pagare a rate le somme iscritte a ruolo. Alla luce delle recenti disposizioni normative (decreto legge n.69/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013) è possibile chiedere:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>un piano di rateazione <b>ordinario</b> fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni);</li>
<li> un piano di rateazione <b>straordinario</b> fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni), nei casi di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla propria responsabilità.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L’importo minimo di ogni rata è, salvo eccezioni, pari a 100 euro. I piani di rateazione sono alternativi per cui in caso di mancata concessione di una dilazione straordinaria, si può chiedere una rateazione ordinaria.</p>
<p>Anche i contribuenti che hanno ottenuto un piano di dilazione in 72 rate mensili prima delle nuove disposizioni normative, possono chiedere di allungare la rateazione fino a 120 rate mensili (piano straordinario).</p>
<p>I criteri per accedere a un piano di  rateazione straordinario sono stati stabiliti da apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze <a title="Equitalia Come funziona la rateazione" href="http://www.studiotributariodg.it/wp-content/uploads/2013/11/13-11-08-decreto-rateazione-equitalia1.pdf">(Leggi il decreto).</a></p>
<p><b>Come chiedere la rateazione</b></p>
<p style="text-align: justify;">Per debiti <b>fino a 50 mila</b> euro si può ottenere la rateizzazione con domanda semplice, senza la necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica (direttiva di Equitalia di maggio 2013).</p>
<p style="text-align: justify;">Per debiti <b>oltre 50 mila euro</b> la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica. L’agente della riscossione analizza l’importo del debito e la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.</p>
<p style="text-align: justify;">È possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti, anziché a rate costanti, in modo da poter pagare meno all’inizio nella prospettiva di un miglioramento della condizioni economiche.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>Requisiti per la rateazione straordinaria (fino a 10 anni)</b></p>
<p style="text-align: justify;">Possono richiedere una dilazione straordinaria i contribuenti  non in grado di pagare il debito secondo la rateazione ordinaria (72 rate mensili) e che, invece, possono sostenere un piano di pagamento più lungo.</p>
<p>Si accede a un piano di rateazione straordinaria fino a un massimo di 120 rate in presenza delle seguenti condizioni:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>per le persone fisiche e le ditte individuali, quando l’importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile, risultante dall’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) indicato nel modello Isee;</li>
<li>per le altre imprese, quando la rata è superiore al 10% del valore della produzione mensile. Inoltre l’indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio, deve essere compreso tra 0,5 e 1.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">In base alle norme che regolano l’istituto delle rateazioni:</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>si <b>decade</b> dal beneficio della dilazione <b>in caso di mancato pagamento di otto rate anche non consecutive</b> (decreto legge 69/2013, cd. &#8220;Decreto del fare&#8221;). Precedentemente era prevista la decadenza con il mancato pagamento di due rate consecutive;</li>
<li>l’<b>agente della riscossione non può iscrivere ipoteca, né attivare qualsiasi altra procedura cautelare ed esecutiva</b> finché si è in regola con i pagamenti;</li>
<li><b>il contribuente che ha ottenuto la rateazione</b> non è più considerato inadempiente e <b>può richiedere il Durc</b> (Documento unico di regolarità contributiva) e il certificato di regolarità fiscale <b>per partecipare alle gare</b> di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;</li>
<li>anche se non sono state pagate le rate degli avvisi bonari dell’Agenzia delle entrate è possibile chiedere a Equitalia la rateazione, una volta ricevuta la cartella.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><b>Presentazione della domanda</b><br />
La domanda di rateazione, comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, si può presentare tramite raccomandata a/r oppure a mano presso uno degli sportelli dell’agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia. I moduli sono disponibili sul questo sito, alla voce Modulistica, e presso tutti gli uffici sul territorio.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>(Fonte Equitalia)</p>
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		<title>Statuto Contribuente</title>
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		<pubDate>Sun, 24 Nov 2013 11:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasquale Di Giulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Manuali]]></category>
		<category><![CDATA[Tributario]]></category>
		<category><![CDATA[Equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Lo conoscete? -È l’unica vostra arma per difendervi da  [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/statuto-contribuente/">Statuto Contribuente</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Lo conoscete?</h2>
<h3 style="text-align: justify;">-È l’unica vostra arma per difendervi da #Equitalia e dal #Fisco.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>L &#8216;articolo 2 prevede che per assicurare l&#8217;accessibilità e la comprensibilità delle norme fiscali, le leggi e gli atti aventi forza di legge, che non hanno un oggetto tributario, non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all&#8217;oggetto della legge medesima.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;articolo 3 poi era stato introdotto il principio della efficacia non retroattiva delle disposizioni tributarie, le quali divengono efficaci solo dopo la loro emanazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> Per gli adempimenti tributari le norme diventano efficaci per i contribuenti addirittura dopo un termine minimo di 60 giorni dalla loro entrata in vigore.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Negli ultimi anni sono state introdotte modifiche alla normativa fiscale &#8211; contenzioso tributario, sanzioni, scadenze, proroghe &#8211; in atti più o meno urgenti che trattavano tutt&#8217;altro.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il motivo per cui le scadenze per il pagamento degli acconti (e anche dell&#8217;Imu), sono state rinviate, fanno tornare di attualità il concreto valore dei principi sanciti dallo Statuto del contribuente (legge 212/2000) che da 13 anni, con la sua emanazione, avrebbe dovuto evitare proprio vicende come quella sugli acconti che, in questi giorni, si sta verificando e prima ancora lo spesometro.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong></strong><br />
Sia il legislatore che la stessa amministrazione finanziaria, ignorano questa legge e se ne ricordano solo dopo il nascere di svariate contestazione da parte degli ordini, e delle associazioni di categorie.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;irretroattività delle norme tributarie avrebbe dovuto costituire principio generale del nostro sistema tributario. A fronte di un disposto normativo così chiaro, si verifica, al contrario, che ogni qualvolta vi sia una nuova norma, lo sforzo del legislatore prima, e dell&#8217;amministrazione dopo, è di affermare che si tratta di una norma procedurale e non sostanziale così ritenendola applicabile anche per il passato.</p>
<p style="text-align: justify;">Dimenticando, in realtà, che anche le norme procedurali in materia tributaria che impongono nuovi oneri probatori e nuovi obblighi di documentazione, di fatto, finiscono per assumere un carattere sostanziale (si pensi a tutte le presunzioni in tema di indagini bancarie, estero vestizione, al raddoppio dei termini di decadenza).<br />
A fronte di ciò sono sempre maggiori i casi in cui gli uffici rendendosi conto di errori o di contestazioni del tutto infondate a seguito dei ricorsi dei contribuenti, modificano gli atti impositivi annullando i precedenti in autotutela, utilizzando così tale istituto, che doveva portare benefici ai contribuenti, in uno strumento per riproporre e correggere gli errori degli uffici.<br />
Non dovrebbero poi essere irrogate sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull&#8217;ambito di applicazione della norma o quando si traduce in una mera violazione formale.<br />
Su questo punto la giurisprudenza di legittimità ha fornito interpretazioni molto rigorose ritenendo raramente applicabile tale non sanzionabilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi meglio conoscere lo<a title="Statuto Conrribuenti." href=" http://www.studiotributariodg.it/?attachment_id=1135"> statuto</a> per poter tutelare meglio i nostri diritti.</p>
<p style="text-align: justify;">
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		</item>
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		<title>L’indirizzo errato annulla la cartella.</title>
		<link>https://www.studiotributariodg.it/lindirizzo-errato-annulla-la-cartella/</link>
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		<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 11:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasquale Di Giulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tributario]]></category>
		<category><![CDATA[Equitalia]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Equitalia L’indirizzo errato annulla la cartella. Sono  [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/lindirizzo-errato-annulla-la-cartella/">L’indirizzo errato annulla la cartella.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Equitalia<br />
L’indirizzo errato annulla la cartella.<br />
Sono nulli gli atti fiscali recapitati da #Equitalia a un indirizzo diverso dalla residenza del contribuente, al quale è sufficiente dimostrare l’estraneità del luogo alla sua sfera soggettiva. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza 25938 del 19 novembre 2013, ha accolto il ricorso di un avvocato che contestava un preavviso di fermo amministrativo e due cartelle di pagamento spedite a un indirizzo sbagliato dal concessionario della riscossione.<br />
la difesa sottolinea che sarebbe stato violato l’articolo 140 del codice di procedura civile e lamenta l’omessa motivazione del giudice onorario circa in ordine ai motivi che avrebbe addotto a sostegno della validità della notificazione e della ricezione della raccomandata. In particolare il ricorrente sostiene che il plico sarebbe stato spedito a un indirizzo diverso dalla sua residenza e del tutto estraneo.</p>
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