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	<title>Studio Tributario Di Giulio &#187; impresa</title>
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	<description>Consulenti di Impresa</description>
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		<title>Società di capitali a ristretta base azionaria</title>
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		<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 12:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasquale Di Giulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legale]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>Società di capitali a ristretta base azionaria Società  [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/societa-di-capitali-ristretta-base-azionaria/">Società di capitali a ristretta base azionaria</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Società di capitali a ristretta base azionaria</p>
<p><span style="font-size: 13px;">Società familiari,  avvisi doppi</span></p>
<p style="text-align: justify;">I proventi dell’evasione si presumono distribuiti ai soci.<br />
È questa la prassi prevalente dell’Amministrazione finanziaria che sta caratterizzando gli atti impositivi che, per evitare la decadenza, sono notificati in questi giorni o comunque entro fine anno.</p>
<p style="text-align: justify;">Nonostante le perplessità su questi tipi di pretese, in molti casi la legittimità è stata confermata dalla Cassazione. In caso di rettifica della dichiarazione di una società, le Entrate contestano al socio l’omessa indicazione di un reddito di capitale in proporzione alle quote o azioni possedute.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al periodo d’imposta cui imputare gli utili extrabilancio, l’Agenzia normalmente fa coincidere l’anno della rettifica all’ente con l’attribuzione di redditi di capitale ai soci. La <strong>Suprema Corte, con la sentenza n.25688/06</strong>, ha confermato questa tesi sul presupposto che gli utili extrabilancio non hanno una deliberazione ufficiale per la loro distribuzione, sicché si intende avvenuta nello stesso periodo d’imposta in cui sono stati conseguiti.</p>
<p style="text-align: justify;">Può poi verificarsi che la società accertata sia in perdita.</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>Cassazione, con la sentenza n.18640/08</strong>, ha affermato che le somme occultate non transitano dalla contabilità,<br />
per cui non hanno di sicuro altra destinazione (ad esempio reimpiego nelle attività aziendali, etc.) se non quella della distribuzione ai soci.</p>
<p style="text-align: justify;">È in ogni caso possibile per il contribuente dare prova contraria e quindi dimostrare il reinvestimento degli utili nell’impresa. Una questione che non ha ancora trovato un orientamento univoco è legata ai costi indeducibili.</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Creare Impresa, da dove comincio?</title>
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		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 15:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@dm1n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legale]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>Scegliere la forma giuridica societaria La scelta della [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it/creare-impresa/">Creare Impresa, da dove comincio?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.studiotributariodg.it">Studio Tributario Di Giulio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: justify;">Scegliere la forma giuridica societaria</h1>
<p style="text-align: justify;">La <b>scelta della forma giuridica</b> è una delle primissime fasi per creare impresa ed è per questo di fondamentale importanza ponderarne la scelta. Il profilo giuridico da scegliere deve essere quello maggiormente attinente al proprio business  e devono essere presi in considerazione le dimensioni dell’azienda o dei soggetti coinvolti nell&#8217;impresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma dove far propendere la mia scelta? Vediamo alcuni fattori di primaria importanza che possono condurci alla scelta migliore.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CAPITALE.</strong> Per quanto riguarda le società di persone, la legge non impone alcun vincolo di <strong>patrimonio iniziale</strong>. Il discorso è diverso per le società di capitali: le due forme più utilizzate, Srl e Spa, prevedono infatti un patrimonio iniziale, differente a seconda della forma societaria prescelta. Per le società a responsabilità limitata (Srl) è necessario un patrimonio sociale di 10.000€ (anche se in fase di apertura basta la sottoscrizione del 25%), che non è facile da accantonare per i giovani. Ultimamente, vi è la possibilità di aprire Srl semplificate a 1 euro, anche se la nuova forma societaria risulta in ogni caso debole se si chiedono prestiti. Le banche infatti difficilmente concederanno prestiti a fronte di una garanzia pari a 1 euro, non potendo nemmeno rivalersi sul patrimonio personale dei soci.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RESPONSABILITA&#8217; DEI SOCI</strong>. Un altro aspetto da analizzare è la <strong>responsabilità dei soci</strong>. Nelle <strong>società di capitali</strong> è l&#8217;impresa stessa a rispondere per le obbligazioni contratte; scenario opposto per le <strong>società di persone</strong> (con alcune eccezioni, come ad esempio per i soci accomandanti nelle Sas). In tal caso, è il patrimonio personale del socio a fare da garanzia;  ecco allora che l&#8217;analisi dei potenziali rischi può far optare verso scelte più prudenti, mettendo al riparo i beni posseduti dal singolo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>MODELLO DI BUSINESS</strong>. Alla luce di quanto esposto, una discriminante fondamentale nella scelta risiede nella natura societaria del business. Nel caso infatti in cui l&#8217;impresa sia impegnata in un&#8217;attività che comporti necessariamente un&#8217;<strong>elevata esposizione debitoria</strong>, sarebbe preferibile propendere verso le società di capitali. Ad esempio, aziende che hanno bisogno di macchinari costosi o grande forza lavoro per la produzione è preferibile farle orientare verso una società di capitali. Se invece l&#8217;imprenditore dovesse occuparsi di servizi o operazioni che di fatto non comportano debiti eccessivi, si potrebbe tranquillamente lasciare spazio a forme societarie meno protette.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>COSTI DI GESTIONE</strong>. Le società di capitali sono obbligate a tenere la contabilità in <strong>regime ordinario</strong>, con annessi tenuta dei libri sociali, deposito del bilancio e una gestione più complessa delle entrate e delle uscite patrimoniali. Le società di persone possono invece optare per il <strong>regime semplificato</strong>, sgravandosi di enormi oneri sia in termini procedurali che monetari.</p>
<p style="text-align: justify;">Questi appena elencati sono solo alcuni dei motivi di scelta.  E&#8217; bene tener presente che <strong>risparmiare non sempre risulta essere la soluzione vincente</strong>. La mossa ora spetta ai futuri imprenditori d&#8217;Italia.</p>
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